La Banca Centrale impone alle banche di condividere i dati sugli operatori di scommesse illegali.

Scommesse I 20.05.26

Di: Magno José

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La Risoluzione n. 569 della Banca Centrale del Brasile, pubblicata martedì scorso, modifica un regolamento del 2023 ed estende lo scambio di informazioni sulle frodi tra gli istituti finanziari del Paese; si veda il testo integrale del regolamento.

La Banca Centrale ha stabilito che gli istituti finanziari e di pagamento devono condividere le informazioni relative agli operatori di scommesse non autorizzati. La Risoluzione BCB n. 569 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione lunedì 19 maggio. La norma modifica la Risoluzione BCB n. 343 del 4 ottobre 2023, che disciplina lo scambio di dati relativi a prove di frode tra gli enti vigilati dall'autorità monetaria.

Il direttore della regolamentazione, Gilneu Francisco Astolfi Vivan, ha firmato il documento. Il provvedimento amplia la portata delle informazioni che devono circolare tra gli istituti del sistema finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione ha basato la propria decisione sull'articolo 9 della Legge n. 4.595 del 31 dicembre 1964. La delibera si fonda anche sugli articoli 9-A della Legge n. 4.728 del 14 luglio 1965 e 9, punto II, della Legge n. 12.865 del 9 ottobre 2013. Il documento tiene conto delle disposizioni dell'articolo 9 della Risoluzione congiunta n. 6 del 23 maggio 2023.

La nuova normativa ha introdotto l'articolo 1-A nella Risoluzione n. 343 del BCB (Consiglio federale per le scommesse). Tale disposizione stabilisce che "i dati da condividere e le informazioni relative alle prove di frode includono le prove delle azioni di persone fisiche o giuridiche in qualità di operatori di scommesse non autorizzati, come previsto dall'articolo 24-A, paragrafo I, della Legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023".

L'articolo 2 della Risoluzione n. 343 del BCB è stato modificato. È stato aggiunto il punto V per disciplinare la fornitura di servizi relativi ad asset virtuali. Il punto VI riguarda la fornitura di servizi finanziari e di pagamento a persone fisiche o giuridiche, come ad esempio gli operatori di scommesse non autorizzati.

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 è stato modificato per includere le nuove categorie di operazioni. Gli istituti finanziari devono osservare queste disposizioni nell'implementazione dei sistemi di condivisione dei dati.

La risoluzione include il paragrafo 4 dell'articolo 3 della Risoluzione n. 343 del BCB. Il testo stabilisce che "nel caso relativo all'articolo 2, caput, punto VI, l'identificazione di cui al punto I del caput deve riferirsi a operatori di scommesse non autorizzati". La misura mira a garantire l'accuratezza nell'identificazione di entità sospette.

Scadenze di attuazione

Il regolamento ha creato l'articolo 13-A con scadenze diverse per l'attuazione delle misure. La disposizione stabilisce che "gli enti menzionati all'articolo 1 devono attuare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente risoluzione: I – entro il 30 ottobre 2026, per l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo V; e II – entro il 1° dicembre 2026, per l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo VI".

Gli istituti che operano con asset virtuali avranno tempo fino al 30 ottobre 2026 per adeguare i propri sistemi. Tale scadenza tiene conto della complessità tecnica insita nell'implementazione di meccanismi di condivisione delle informazioni su sospette frodi in questo settore.

Gli enti che forniscono servizi finanziari e di pagamento a operatori di scommesse non autorizzati avranno tempo fino al 1° dicembre 2026 per implementare le misure. Questo periodo di tempo aggiuntivo consente agli istituti di sviluppare procedure adeguate per identificare e segnalare le transazioni sospette legate alle scommesse illegali.

La Risoluzione congiunta n. 6 del 23 maggio 2023 ha istituito la condivisione dei dati tra gli istituti finanziari. Banche, istituti di pagamento e altri enti autorizzati dalla Banca Centrale devono scambiarsi informazioni sulle prove di frode attraverso un sistema elettronico. Gli amministratori di consorzi sono gli unici esentati da tale obbligo.

Gli istituti dovranno adattare i propri sistemi elettronici per soddisfare i nuovi requisiti. La condivisione di informazioni su sospette frodi mira a rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto delle attività illegali.

Il regolamento è entrato in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione. I termini per l'attuazione delle misure da parte degli enti sono successivi. Il provvedimento mira a garantire che gli enti regolamentati abbiano tempo sufficiente per sviluppare i meccanismi tecnici necessari per conformarsi ai nuovi requisiti.


Risoluzione BCB n. 569 del 19/5/2026

Risoluzione BCB n. 569 del 19 maggio 2026

Modifica la Risoluzione n. 343 del BCB, del 4 ottobre 2023, che prevede le misure necessarie per attuare la condivisione di dati e informazioni sulle prove di frode, come previsto dalla Risoluzione congiunta n. 6 del 23 maggio 2023.

Il Consiglio di amministrazione della Banca centrale del Brasile, in seduta tenutasi il 19 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4.595 del 31 dicembre 1964, sulla base degli articoli 9-A della legge n. 4.728 del 14 luglio 1965, 9, caput , punto II, della legge n. 12.865 del 9 ottobre 2013, e 24-A della legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023, e considerando le disposizioni dell'articolo 9 della risoluzione congiunta n. 6 del 23 maggio 2023,

RISOLVERE:

Articolo 1. La risoluzione BCB n. 343 del 4 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione il 6 ottobre 2023, entra in vigore con le seguenti modifiche:

"Articolo 1-A. I dati da condividere e le informazioni sulle prove di frode comprendono le prove delle azioni di persone fisiche o giuridiche in qualità di operatori di scommesse non autorizzati, come previsto dall'articolo 24-A, paragrafo 1, punto I, della legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023." (NR)

"Articolo 2 ……………………………………………………………………………………………………..

IV – stipula di un'operazione di credito;

V – fornitura di servizi relativi ad asset virtuali; e

VI – Fornitura di servizi finanziari e di pagamento a persone fisiche o giuridiche in qualità di operatori di scommesse non autorizzati, come previsto dall'articolo 24-A, paragrafo I, della legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023.

§ 1 La fornitura di servizi di pagamento di cui ai punti II e VI della clausola principale comprende:

……………………” (NR)

"Articolo 3 ……………………………………………………………………………………………………..

§ 4 Nel caso relativo all'art. 2, caput , punto VI, l'identificazione di cui al punto I del caput deve riferirsi agli operatori di scommesse non autorizzati. (NR)

"Articolo 13-A. Gli enti menzionati all'articolo 1 devono attuare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente risoluzione:"

I – fino al 30 ottobre 2026, per l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo V; e

II – fino al 1° dicembre 2026, per l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo VI.” (NR)

Arte. 2 La presente delibera entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

GILNEU FRANCISCO ASTOLFI VIVAN
Direttore della regolamentazione

 

Re del Pitaco - 728 x 90 1Re dell'opinione - 728 x 90

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