La Camera approva un aumento graduale delle tasse sulle scommesse al 15%.

La Camera dei Deputati in seduta plenaria ha approvato nelle prime ore di mercoledì (17), con 310 voti favorevoli e 85 contrari, la relazione sul testo sostitutivo del Progetto di Legge Complementare 128/2025 presentato dal deputato Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), che innalza al 15% la tassazione delle società di scommesse online. La relazione è stata pubblicata nella tarda serata di martedì (16) e prevede un'attuazione graduale della nuova aliquota, con parte delle risorse destinate alla Previdenza Sociale. La proposta passa ora al Senato Federale.
Questo testo emerge in un contesto in cui il mercato delle scommesse si trova ad affrontare molteplici proposte di regolamentazione fiscale. Attualmente, sono tre i progetti di legge in esame che hanno un impatto diretto sul settore delle scommesse a quota fissa e del gioco online in Brasile.
Tra le proposte figura il disegno di legge anti-fazione (5582/25), che propone l'istituzione della tassa Cide-Bets con un'aliquota del 15% sui depositi, oltre al regime speciale per la regolarizzazione dei cambi e delle imposte. L'emendamento sulla sicurezza (18/25) propone un aumento del 6% del GGR, mentre il disegno di legge 5.473/25 stabilisce adeguamenti progressivi fino al 18% nel 2028.
Il Ministero delle Finanze ha fatto molte pressioni affinché il legislatore includesse un emendamento al PLP 128/2025, che inizialmente riduceva i benefici fiscali federali del 10%. La proposta iniziale del governo era di aumentare l'aliquota fiscale dal 12% al 18%.
A seguito di discussioni e di una relazione d'impatto del Federal Revenue Service, il relatore e i rappresentanti del Tesoro hanno concordato un'imposta del 15%, applicata progressivamente. Il testo stabilisce che l'aliquota fiscale sul reddito lordo del gioco d'azzardo (GGR), attualmente pari al 12%, raggiungerà gradualmente il 15% (13% nel 2026, 14% nel 2027 e 15% nel 2028). Questo surplus del 3% dovrà essere obbligatoriamente destinato alla previdenza sociale.

La proposta prevede inoltre la responsabilità solidale per le aziende che pubblicizzano scommesse illegali, anche per tasse e premi non pagati. Anche gli istituti finanziari e i fornitori di servizi di pagamento che non adottano misure restrittive nei confronti dei siti di scommesse che operano senza autorizzazione governativa potrebbero essere ritenuti responsabili.
"Abbiamo incluso nel testo norme volte a responsabilizzare coloro che promuovono case di scommesse che operano in modo irregolare nel Paese. Il nostro intento è quello di frenare la proliferazione del gioco d'azzardo illegale e disonesto che sfrutta le vulnerabilità della popolazione, in particolare di quelle a basso reddito. Inoltre, abbiamo ampliato il contributo che le case di scommesse offrono alla società, rafforzando le entrate per la previdenza sociale", ha giustificato il relatore, il deputato Aguinaldo Ribeiro.
L'articolo 9 del documento modifica la legge 13.756/2018, stabilendo che l'85% dei ricavi, dopo le detrazioni, sarà destinato alle spese operative dell'agente operativo, il 3% alla previdenza sociale e il 12% avrà altre destinazioni previste dalla legge.
La proposta stabilisce percentuali specifiche per i prossimi anni. Nel 2026, la distribuzione sarà dell'87% per le spese operative e dell'1% per la previdenza sociale. Nel 2027, questi valori passeranno rispettivamente all'86% e al 2%.
Il testo stabilisce che il contributo sarà calcolato e riscosso mensilmente dagli operatori, in conformità con le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate Federale del Ministero delle Finanze, seguendo le responsabilità delineate nell'articolo 2 della Legge 9.003/1995.
Dopo l'approvazione della proposta da parte della plenaria della Camera dei deputati, il disegno di legge dovrebbe essere inserito nell'ordine del giorno del Senato, alle ore 16 di mercoledì (17), grazie a un accordo con il presidente del Senato, Davi Alcolumbre.
commento
La politica è l'arte del possibile. Sono in corso trattative per creare un "anello progressista" che impedisca ai deputati e al governo (Ministero delle Finanze) di prendere il controllo del settore delle scommesse e del gioco online.
CAPITOLO III
In merito all'obbligo fiscale connesso allo sfruttamento.
SCOMMESSE IRREGOLARI A QUOTA FISSA
Articolo 6. Sono solidalmente responsabili con i contribuenti per le imposte riscosse sull'esercizio delle scommesse a quota fissa e sulla riscossione dei premi netti da esse derivanti:
I – Istituti finanziari e di pagamento e prestatori di servizi di pagamento che, dopo formale e specifica notifica da parte dell'autorità federale competente, non adottano misure restrittive entro i termini e le scadenze regolamentari e consentono o procedono a transazioni volte a piazzare scommesse a quota fissa con persone giuridiche che non hanno ricevuto l'autorizzazione a gestire scommesse a quota fissa ai sensi della legge federale;
II – persone fisiche o giuridiche che diffondono pubblicità o promozioni commerciali per operatori di lotterie con scommesse a quota fissa non autorizzati dalla legge federale.
Paragrafo unico. Il Ministero delle Finanze regolerà le disposizioni del presente articolo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Arte. La terza legge nº 9, del 13.756 dicembre 12, entra in vigore con le seguenti modifiche:
"Art. 30……………..
§ 1º-A Dei proventi riscossi, dedotti gli importi di cui ai punti III e V del titolo del presente articolo, l'85% (ottantacinque per cento) sarà destinato a coprire le spese di gestione e manutenzione dell'operatore della lotteria per le scommesse a quota fissa e altri giochi di scommesse, escluse le modalità di lotteria previste dalla presente legge, il 3% (sei per cento) sarà destinato alla previdenza sociale, fatto salvo l'allocazione prevista al punto IV-A del presente comma, e il 12% (dodici per cento) avrà le seguenti assegnazioni:
§ 1º-E Le percentuali delle entrate destinate, come previsto dal § 1º-A, alla copertura delle spese di funzionamento e di manutenzione dell'agente operativo e alla previdenza sociale, fatta salva la ripartizione prevista nel punto IV-A del § 1º-A, saranno, rispettivamente:
I – nel 2026, l’87% (ottantasette per cento) e l’1% (uno per cento);
II – nel 2027, l’86% (ottantasei per cento) e il 2% (due per cento).
.............................................................................................
§ 9 Il contributo di cui al capo IV-A e alla rubrica del § 1-A del presente articolo sarà calcolato e riscosso dagli agenti operativi, mensilmente, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria speciale delle Entrate federali del Brasile del Ministero delle Finanze, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2 della legge n. 9.003, del 16 marzo 1995.
……………………..” (NR)


