Il Ministero delle Finanze istituisce un nuovo regime sanzionatorio per le promozioni commerciali e il risparmio popolare.

Scommesse I 01.07.26

Di: Magno José

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Il Ministero delle Finanze pubblica un decreto per il monitoraggio e l'ispezione delle attività degli operatori del gioco d'azzardo e dei loro operatori.
L'ordinanza disciplina, per la prima volta, la procedura per gli accordi di impegno e definisce sanzioni pecuniarie fino al 100% del valore dei premi.

La Segreteria per i Premi e le Scommesse del Ministero delle Finanze (SPA/MF) ha pubblicato lunedì 30 giugno l'Ordinanza n. 1.818/2026, che istituisce un regime sanzionatorio strutturato per due settori regolamentati da decenni dalla legislazione federale: le promozioni commerciali con distribuzione gratuita di premi e la raccolta anticipata di risparmi popolari. Il regolamento disciplina inoltre, per la prima volta, la procedura per la stipula di accordi di impegno in tali attività.

La portata dell'ordinanza è ampia. Il nuovo regime si applica alle promozioni effettuate da concessionari e licenziatari di emittenti, alle operazioni promosse da organizzazioni della società civile e a tutte le forme di raccolta anticipata di risparmi popolari, oltre alle tradizionali promozioni commerciali. La base giuridica è costituita dalla Legge n. 5.768/1971 e dal Decreto n. 70.951/1972, strumenti che già disciplinavano tali attività ma che non prevedevano norme sanzionatorie specifiche nell'ambito di competenza del SPA/MF (Ministero delle Finanze brasiliano).

Infrazioni e sanzioni

Tra le azioni classificate come infrazioni amministrative, l'ordinanza elenca lo svolgimento di operazioni senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Finanze, la mancata osservanza del piano di distribuzione dei premi, la deviazione dallo scopo dell'operazione e il mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione concessa.

La gamma di sanzioni comprende ammonimenti, multe, revoca dell'autorizzazione, divieto di nuove attività per un periodo determinato e assoggettamento a un regime di ispezione speciale. L'importo delle multe può essere considerevole: per le promozioni commerciali e le attività connesse, la sanzione può raggiungere il 100% della somma dei beni promessi come premi; nel caso di riscossione anticipata di risparmi popolari, si applica lo stesso limite del 100% agli importi ricevuti o da ricevere a titolo di spese o onorari amministrativi.

La determinazione delle sanzioni tiene conto della gravità e della durata dell'infrazione, della prima infrazione commessa dal reo, della buona fede dimostrata, del danno arrecato all'economia nazionale o ai consumatori, del vantaggio ottenuto e della capacità economica del soggetto sanzionato. La recidiva, intesa come la commissione di una nuova infrazione della stessa natura entro tre anni dalla condanna amministrativa definitiva, può comportare l'applicazione di una sanzione doppia.

I reati dello stesso tipo, commessi in modo continuativo, possono essere oggetto di un unico procedimento, con una pena base aumentata fino al 50%. L'azione punitiva si prescrive in cinque anni, a decorrere dalla commissione del reato o, in caso di reati continuati, dalla cessazione della condotta. È prevista anche la prescrizione intercorrente qualora il procedimento sia sospeso per più di tre anni.

Rito procedurale e istanze

L'avvio, l'istruzione e l'analisi del processo sanzionatorio amministrativo saranno di competenza del Sottosegretariato per il monitoraggio e l'ispezione dell'SPA/MF. La decisione di prima istanza sarà di competenza del Sottosegretariato per le azioni sanzionatorie.

La parte notificata avrà 30 giorni di tempo per presentare la propria difesa e potrà allegare documenti e indicare le prove che intende produrre. La norma consente di presentare osservazioni su nuove prove presentate dall'Amministrazione e accetta prove prodotte in altri procedimenti, a condizione che sia garantito il diritto a un equo processo.

Contro la decisione di primo grado è possibile presentare ricorso alla Segreteria Premi e Scommesse entro dieci giorni, senza obbligo di cauzione. Il ricorso non ha effetto sospensivo automatico, sebbene sia possibile richiederne l'attribuzione ai sensi della Legge n. 9.784/1999. Il procedimento si svilupperà fino a due gradi di giudizio.

Termini dell'impegno: accettazione senza confessione

L'ordinanza definisce i contorni dell'accordo di impegno, uno strumento che può essere proposto dalla parte interessata o dal Sottosegretariato per le azioni sanzionatorie prima che venga adottata una decisione di primo grado. Aderendo, il firmatario si impegna a cessare la pratica oggetto dell'indagine, a correggere le irregolarità, a risarcire eventuali danni e a versare un contributo monetario obbligatorio al Conto Unico del Tesoro nazionale.

L'adesione non equivale a confessione dei fatti né al riconoscimento dell'illegalità. L'atto costituisce un titolo extragiudiziale esecutivo e può portare all'archiviazione del caso dopo il pieno adempimento degli obblighi concordati. Due punti meritano attenzione: l'accordo non produce benefici in ambito penale e non esonera la SPA/MF dall'obbligo di denunciare eventuali illeciti alla Procura della Repubblica e ad altri organi competenti.

È prevista anche un'esclusione esplicita: lo strumento non è disponibile per le infrazioni relative agli obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo previsti dalla Legge n. 9.613/1998. In questi casi, le sanzioni seguono la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, con possibilità di ricorso al Consiglio nazionale di appello del sistema finanziario (CRSFN), anche in questo caso senza effetto sospensivo automatico.

La pubblicazione dell'ordinanza formalizza un quadro normativo che mancava alla SPA/MF (Segreteria di Pianificazione, Bilancio e Gestione del Ministero delle Finanze) per esercitare appieno la propria autorità di vigilanza su un mercato che movimenta miliardi in promozioni e prevendite ai consumatori. Resta da vedere come la Segreteria calibrerà, nella pratica, l'entità delle sanzioni e l'utilizzo dell'accordo di impegno, i cui primi casi concreti dovrebbero delineare il profilo di applicazione della legge che il Ministero intende consolidare.

 


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