FIES: Il governo vieta ai debitori di accedere ai siti di scommesse online.

La Segreteria per i Premi e le Scommesse del Ministero delle Finanze (SPA/MF) ha pubblicato venerdì 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione due regolamenti che vietano ai beneficiari della rinegoziazione dei debiti FIES (Fondo di Finanziamento Studenti per l'Istruzione Superiore) di accedere alle piattaforme di scommesse a quota fissa. Il divieto riguarda sia l'apertura di nuovi conti che l'utilizzo di quelli già esistenti.
Le normative sono l'Istruzione Normativa SPA/MF n. 8 e l'Ordinanza SPA/MF n. 1.638, entrambe firmate lunedì 26 giugno dal Segretario Daniele Correa Cardoso. L'ordinanza modifica l'Ordinanza SPA/MF n. 1.231, di martedì 31 luglio 2024, aggiungendo i beneficiari del FIES all'elenco delle persone a cui è vietato partecipare alle scommesse. L'istruzione normativa specifica le modalità di attuazione pratica di tale divieto da parte degli operatori.
Cosa devono fare i siti di scommesse
L'obbligo principale imposto agli operatori è quello di consultare il Sistema di Gestione delle Scommesse (SIGAP), un database gestito dalla stessa SPA/MF, che contiene i numeri CPF (codici di identificazione fiscale brasiliani) bloccati. Questo sistema restituisce due possibili risposte: "Bloccato - Rinegoziazione FIES" o "Non bloccato". La consultazione è obbligatoria in due punti specifici del percorso dell'utente:
⇒ Apertura di un account sulla piattaforma;
⇒ Primo accesso della giornata.
Se il CPF (codice fiscale brasiliano) consultato al momento della registrazione risulta "bloccato", l'operatore deve immediatamente negare l'apertura del conto. Se il blocco viene rilevato durante l'accesso giornaliero a un conto già esistente, la procedura è più complessa: l'operatore ha fino a un giorno di tempo per notificare l'utente tramite e-mail, SMS, app di messaggistica o altro canale disponibile. La comunicazione deve informare l'utente che ha due giorni di tempo per prelevare volontariamente i fondi dal conto.
Sospensione, ritorno e registrazioni
Dopo la notifica, l'operatore ha fino a tre giorni, dalla data di consultazione con SIGAP, per sospendere l'account. Se l'utente non preleva i fondi entro tale termine, l'operatore è tenuto a trasferirli su un conto bancario o di pagamento registrato e detenuto presso un istituto autorizzato dalla Banca Centrale. Devono essere annullate anche le scommesse aperte al momento dell'identificazione, con rimborso integrale degli importi.
Nei casi in cui il rimborso diretto non sia fattibile, a causa di problemi con l'account dell'utente, impossibilità di contattare il titolare dell'account o rifiuto di fornire un conto di destinazione, l'operatore deve tenere traccia degli importi e continuare a tentare di contattare il titolare dell'account. Tutte le comunicazioni con l'utente devono essere documentate, inclusi data, ora, canale utilizzato e contenuto del messaggio, e conservate per un minimo di cinque anni.
La restrizione è temporanea; cessa automaticamente quando il CPF (codice fiscale brasiliano) del beneficiario non è più presente nel database del SIGAP (Sistema Integrato di Gestione dei Conti). Tuttavia, la riattivazione del conto dipende dall'aggiornamento delle informazioni di registrazione e dall'assenza di altri impedimenti legali.
Scadenze e retroattività
La direttiva normativa stabilisce due scadenze critiche a partire dalla sua pubblicazione. La prima è di dieci giorni, entro i quali gli operatori devono implementare le procedure descritte. La seconda, di quindici giorni, prevede che le case di scommesse consultino SIGAP per verificare tutti i numeri CPF già registrati sulle loro piattaforme e sospendano gli account di coloro che risultano non idonei.
Questo controllo retroattivo è l'elemento più delicato del regolamento; richiede agli operatori di identificare attivamente gli utenti già registrati che sono diventati beneficiari del programma FIES dopo aver aperto il conto, e non limitarsi a bloccare i nuovi accessi.
Contesto della recinzione
Il divieto per i beneficiari del programma FIES rientra in un elenco più ampio di restrizioni che la SPA/MF ha elaborato a partire da luglio 2024. L'ordinanza n. 1.638 ha incluso questo gruppo nel punto X dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 1.231, insieme ad altre categorie già vietate, tra cui:
⇒ Beneficiari del programma Bolsa Família e del pagamento continuativo delle prestazioni (BPC);
⇒ Beneficiari del Programma straordinario di riequilibrio finanziario delle famiglie (Novo Desenrola Brasil), i cui contratti sono garantiti dal Fondo di garanzia operativa.
L'inserimento dei debitori di FIES nell'elenco è stato approvato con la Risoluzione n. 66 del Comitato di gestione di FIES, datata venerdì 11 maggio 2026, e si basa sull'articolo 5-A, paragrafo 4-B, della Legge n. 10.260, datata martedì 12 luglio 2001. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comporterà per gli operatori l'applicazione delle sanzioni previste dalle Ordinanze SPA/MF n. 1.225 e n. 1.233, datate martedì 31 luglio 2024, ai sensi degli articoli 41 e 42 della Legge n. 14.790, datata martedì 29 dicembre 2023.
Il regolamento non specifica quanti codici CPF (codici identificativi fiscali brasiliani) dei beneficiari del FIES siano attualmente presenti nel database SIGAP, un dettaglio che determinerà l'impatto pratico sugli operatori nell'adempimento dello screening retroattivo previsto per i primi quindici giorni.
Ministero delle Finanze/Segreteria dei Premi e delle Scommesse
Istruzione normativa SPA/MF n. 8, del 26 giugno 2026
Il presente documento stabilisce le procedure che gli operatori di scommesse a quota fissa devono seguire per impedire la registrazione o l'utilizzo di sistemi di scommessa da parte di persone che beneficiano della rinegoziazione del debito con il Fondo di finanziamento degli studenti per l'istruzione superiore (FIES), come previsto dall'articolo 5-A, § 4-B, della legge n. 10.260 del 12 luglio 2001, ai sensi dell'articolo 8, caput, punto X, dell'ordinanza SPA/MF n. 1.231 del 31 luglio 2024.
Il Segretario per i Premi e le Scommesse del Ministero delle Finanze, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 55, comma I, lettera “d”, dell'Allegato I del Decreto n. 11.907 del 30 gennaio 2024, e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, punto X, dell'Ordinanza SPA/MF n. 1.231 del 31 luglio 2024 e dell'articolo 2 dell'Ordinanza SPA/MF n. 1.638 dell'8 giugno 2026, delibera:
Articolo 1. La presente Istruzione Normativa stabilisce le procedure che gli operatori di scommesse a quota fissa devono osservare per impedire la registrazione o l'utilizzo di sistemi di scommessa da parte di persone che beneficiano della rinegoziazione del debito con il Fondo di Finanziamento degli Studenti per l'Istruzione Superiore (FIES), come previsto dall'articolo 5-A, § 4-B, della Legge n. 10.260 del 12 luglio 2001, ai sensi dell'articolo 8, caput, punto X, dell'Ordinanza SPA/MF n. 1.231 del 31 luglio 2024.
Articolo 2. Gli operatori di scommesse devono, fatte salve le altre misure che ritengano opportune, consultare il Sistema di Gestione delle Scommesse – SIGAP per verificare se l'utente è iscritto nel database dei beneficiari della rinegoziazione del debito con il Fondo di Finanziamento degli Studenti dell'Istruzione Superiore – FIES.
Articolo 3. Le consultazioni con il Sistema di Gestione delle Scommesse – SIGAP devono essere effettuate in conformità con le norme contenute nel Manuale del Modulo Non Idoneo, disponibile all'indirizzo elettronico https://www.gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/secretaria-de-premios-e-apostas/sistema-de-gestao-de-apostas-sigap o ad altro indirizzo pubblicato dalla Segreteria dei Premi delle Scommesse.
Articolo 4. Le consultazioni con il Betting Management System – SIGAP devono essere effettuate dagli operatori di scommesse, su base obbligatoria, quando l'utente esegue una delle seguenti azioni nel sistema di scommesse:
I - apertura delle iscrizioni; e
II – primo accesso della giornata.
Paragrafo unico. Le consultazioni previste nel presente articolo non escludono la necessità di consultazioni periodiche con il Sistema di Gestione delle Scommesse – SIGAP, già previste in altri regolamenti della Segreteria Premi e Scommesse.
Articolo 5. L'accesso al Sistema di Gestione delle Scommesse – SIGAP deve essere effettuato utilizzando il codice fiscale dell'utente – CPF.
Paragrafo unico. Il sistema di gestione delle scommesse – SIGAP restituirà la query con le seguenti informazioni per l'operatore di scommesse:
I – “Non idoneo – Rinegoziazione FIES”, quando il numero di registro dei contribuenti individuali – CPF appare nel database del modulo non idoneo come appartenente a una persona che beneficia della rinegoziazione del debito con il Fondo di finanziamento degli studenti per l’istruzione superiore – FIES; o
II – “Non impedito”, quando il numero di registro del contribuente individuale – CPF non è presente nel database del modulo impedito.
Articolo 6. La richiesta di apertura di un conto nel sistema di scommesse deve essere respinta qualora la query al Sistema di Gestione delle Scommesse – SIGAP restituisca il messaggio “Bloccato – Rinegoziazione FIES”.
Articolo 7. Al primo accesso giornaliero al sistema di scommesse, se la query restituisce l'informazione "Bloccato - Rinegoziazione FIES", l'operatore di scommesse deve sospendere l'account entro tre giorni dalla data della query.
§ 1 Prima di sospendere l'account di un utente, l'operatore di scommesse deve informare l'utente del motivo, tramite e-mail, applicazioni di messaggistica, SMS o altri mezzi disponibili, entro un periodo massimo di un giorno dalla data della richiesta.
§ 2 La comunicazione di cui al § 1 deve informare l'utente della possibilità di prelevare volontariamente fondi a suo nome dal conto entro due giorni.
§ 3 Se l'utente non preleva volontariamente i fondi a suo nome dal conto, l'operatore di scommesse effettuerà il rimborso secondo l'articolo 8.
§ 4 L'operatore di scommesse è tenuto a documentare tutte le comunicazioni con l'utente, registrando la data, l'ora, il canale utilizzato e il contenuto del messaggio, e a conservare tali informazioni per un periodo minimo di cinque anni.
Articolo 8. Se l'utente identificato come beneficiario della rinegoziazione del debito con il Fondo di finanziamento studentesco per l'istruzione superiore – FIES non ha prelevato i fondi dal proprio conto, l'operatore di scommesse deve, dopo aver sospeso il conto ai sensi dell'articolo 7, restituire i fondi entro due giorni trasferendoli su uno dei conti di deposito o di pagamento registrati nel sistema di scommesse e detenuti presso un istituto finanziario o di pagamento autorizzato dalla Banca Centrale del Brasile.
Unico paragrafo. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i fondi come sopra descritto, anche a causa di problemi relativi al conto di deposito o di pagamento dell'utente, all'impossibilità di contattarlo o al suo rifiuto di fornire un conto di deposito o di pagamento, l'operatore di scommesse deve:
Io – tengo la contabilità delle risorse menzionate nel titolo; e
II – adoperarsi per contattare l'utente ai sensi dell'articolo 7, § 1, affinché questi possa indicare un conto di deposito o di pagamento a suo nome presso un istituto autorizzato dalla Banca Centrale del Brasile, tramite il quale potrà ricevere i fondi a suo nome.
Articolo 9. Se un utente viene identificato come beneficiario di una rinegoziazione del debito con il Fondo di finanziamento degli studenti per l'istruzione superiore – FIES e ha scommesse aperte, l'operatore di scommesse deve annullarle ed effettuare un rimborso completo dei fondi secondo quanto previsto dall'articolo 8, qualora l'utente non abbia effettuato il recesso volontario di cui all'articolo 7, § 2.
Articolo 10. La limitazione all'uso del sistema di scommesse si applica esclusivamente finché il codice fiscale dell'utente (CPF) è elencato nel database del Modulo Utenti Limitati del Sistema di Gestione delle Scommesse (SIGAP).
Unico paragrafo. L'operatore di scommesse può riattivare l'account nel sistema di scommesse, aggiornando la registrazione, dell'utente il cui codice fiscale (CPF) non sia più presente nel database del modulo Utenti bloccati di cui alla presente Istruzione normativa, a condizione che non sussista alcun altro impedimento legale.
Articolo 11. È vietato consultare o elaborare i dati del Modulo Giocatori Non Idonei del Sistema di Gestione Scommesse – SIGAP per finalità diverse da quelle previste dalla presente Istruzione Normativa e dagli altri regolamenti emanati dalla Segreteria Premi e Scommesse.
Articolo 12. Gli operatori di scommesse devono segnalare, tramite il Sistema di Gestione delle Scommesse – SIGAP, con lo stato “Impedito – Rinegoziazione FIES”, il Codice Fiscale – CPF degli utenti a cui è impedita la registrazione o l'utilizzo dei sistemi di scommesse, nel formato pubblicato all'indirizzo elettronico https://www.gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/secretaria-de-premios-e-apostas/sistema-de-gestao-de-apostas-sigap, entro un periodo massimo di quindici giorni dall'aggiornamento del modello dati con l'inclusione di questa funzionalità, che sarà comunicata dalla Segreteria Premi e Scommesse.
Unico paragrafo. Finché nel conto transazionale dell'utente identificato come beneficiario della rinegoziazione del debito con il Fondo di finanziamento degli studenti per l'istruzione superiore – FIES, come previsto nella presente Istruzione normativa, sono presenti fondi, l'operatore di scommesse deve mantenere lo stato “Sospensione – Rinegoziazione FIES” registrato nel Sistema di gestione delle scommesse – SIGAP e informare la Segreteria Premi e Scommesse, come previsto dalla clausola principale.
Articolo 13. Gli operatori di scommesse devono attuare le procedure stabilite nella presente Istruzione Normativa entro un periodo massimo di dieci giorni dalla sua pubblicazione.
Articolo 14. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente Istruzione Normativa, gli operatori di scommesse devono consultare il Modulo Entità Non Ammissibili del Sistema di Gestione delle Scommesse – SIGAP per tutti i numeri di registrazione del Contribuente Individuale – CPF registrati nei loro sistemi di scommesse, al fine di verificare se un utente risulti nel database dei beneficiari della rinegoziazione del debito con il Fondo di Finanziamento degli Studenti per l'Istruzione Superiore – FIES.
Unico paragrafo. Se la query restituisce l'informazione "Bloccato - Rinegoziazione FIES", l'operatore di scommesse deve sospendere l'account dell'utente, come previsto dall'articolo 7.
Articolo 15. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Istruzione Normativa comporterà l'applicazione dell'Ordinanza SPA/MF n. 1.225 del 31 luglio 2024 e dell'Ordinanza SPA/MF n. 1.233 del 31 luglio 2024, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 41 e 42 della Legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023.
Articolo 16. La presente Istruzione normativa entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
DANIELE CORREA CARDOSO
Ministero delle Finanze/Segreteria dei Premi e delle Scommesse
Ordinanza SPA/MF n. 1.638 del 26 giugno 2026
Modifica l'ordinanza SPA/MF n. 1.231 del Ministero delle Finanze, del 31 luglio 2024, per includere una disposizione che vieta la partecipazione alle scommesse a quota fissa per le persone che beneficiano della rinegoziazione del debito con il Fondo di finanziamento studentesco (FIES), come previsto dall'articolo 5-A, § 4-B, della legge n. 10.260 del 12 luglio 2001.
Il Segretario per i Premi e le Scommesse del Ministero delle Finanze, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 55, caput, punto I, lettera “d”, dell'Allegato I del Decreto n. 11.907 del 30 gennaio 2024, e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 29, § 3, della Legge n. 13.756 del 12 dicembre 2018, della Legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023, della Legge n. 10.260 del 12 luglio 2001 e della Risoluzione n. 66 dell'11 maggio 2026 del Comitato di Gestione del Fondo di Finanziamento Studenti – Fies, delibera:
Articolo 1. L'ordinanza SPA/MF n. 1.231 del 31 luglio 2024 entra in vigore con le seguenti modifiche:
"Articolo 8 ………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................
VIII – persone fisiche beneficiarie del programma Bolsa Família, come previsto dalla legge n. 14.601 del 19 giugno 2023, e del pagamento continuativo delle prestazioni, come previsto dalla legge n. 8.742 del 7 dicembre 1993;
IX – persone che beneficiano del Programma straordinario per il riequilibrio finanziario delle famiglie – Novo Desenrola Brasil, istituito dal Decreto Legge n. 1.355 del 4 maggio 2026, il cui contratto per la nuova operazione di credito è garantito dal Fondo di garanzia per le operazioni di cui alla Legge n. 12.087 dell'11 novembre 2009; e
X – persone fisiche che beneficiano della rinegoziazione dei debiti relativi alla riscossione di crediti dal Fondo di finanziamento studentesco – Fies, ai sensi dell’art. 5º-A, § 4º-B, della legge n. 10.260, del 12 luglio 2001, e della risoluzione CG-Fies n. 66, dell’11 maggio 2026” (NR).
Articolo 2. Un atto specifico definirà gli aspetti tecnici, i termini, il periodo di adattamento e le procedure che gli operatori di scommesse dovranno osservare per impedire la registrazione o l'utilizzo del sistema di scommesse da parte delle persone di cui all'articolo 8, punto X, dell'ordinanza SPA/MF n. 1.231 del 31 luglio 2024.
Arte. 3 La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
DANIELE CORREA CARDOSO


