Un tribunale brasiliano sospende la restrizione imposta dal SUSEP alla pubblicità di obbligazioni filantropiche a capitalizzazione legate a premi.

Il IV Tribunale Federale di Porto Alegre ha emesso un'ingiunzione al Progetto Criança Cidadã contro la Sovrintendenza delle Assicurazioni Private (SUSEP). La decisione sospende il divieto di utilizzo di immagini di riferimento nella pubblicità di obbligazioni filantropiche a capitalizzazione legate a premi. La sentenza è stata emessa dal giudice federale sostituto, Bruno Risch Fagundes de Oliveira.
Il magistrato ha sospeso gli effetti del punto 2.a della Circolare Elettronica n. 1/2025/CGRCO/DIORE/SUSEP, facente parte del “Manuale Tecnico per le Obbligazioni di Capitalizzazione”. Il documento vietava “qualsiasi collegamento del pagamento del premio a qualsiasi bene e/o servizio, anche tramite cifre di riferimento… tenuto conto della normativa vigente (articolo 14 della Risoluzione CNSP n. 384/2020)”.
L'analisi giudiziaria si è concentrata sulla verifica se il divieto di utilizzo delle immagini nel materiale pubblicitario eccedesse il potere regolamentare dell'agenzia federale. Il giudice ha chiarito che altri motivi che hanno motivato la sospensione delle attività dei partner commerciali dell'attore non erano oggetto di analisi.
Il SUSEP fa parte del Sistema Nazionale di Assicurazione Privata e supervisiona i mercati assicurativi, riassicuratori, di capitalizzazione e pensionistici privati. Il sistema prevede che il Consiglio Nazionale delle Assicurazioni Private (CNSP) abbia autorità di regolamentazione, mentre il SUSEP abbia una funzione esecutiva.
Il giudice ha riconosciuto il principio di deferenza della magistratura alle decisioni tecniche degli enti regolatori, citando un precedente della Corte Suprema Federale. Secondo la Corte Suprema Federale, questa posizione è giustificata dalla "mancanza di competenza e capacità istituzionale dei tribunali di decidere su interventi regolatori, che implicano questioni policentriche e prognosi specialistiche".
Nonostante la sua autorità, il giudice ha sottolineato che il controllo giurisdizionale diventa necessario in caso di abuso di potere o eccesso normativo, soprattutto quando sussiste il rischio di lesione dei diritti fondamentali. In un'analisi preliminare, ha ritenuto plausibile l'argomentazione del ricorrente circa l'illegittimità dell'atto.
Il giudice ha interpretato che l'articolo 14 della Risoluzione CNSP n. 384/2020, su cui si basa l'interpretazione del SUSEP, mira a garantire il diritto del consumatore a ricevere il premio in denaro, non vietando l'uso di immagini referenziali nella pubblicità. La risoluzione definisce che "la capitalizzazione è l'operazione volta a promuovere la costituzione di un capitale minimo, perfettamente determinato in ciascun piano e versato in valuta nazionale, al/ai titolare/i del diritto al riscatto e al diritto ai premi della lotteria".
La decisione ha rilevato che l'uso di immagini puramente illustrative nella pubblicità, con una chiara indicazione del pagamento in contanti, non viola lo scopo della risoluzione. Il giudice ha ritenuto che la SUSEP abbia imposto un divieto non previsto né nel testo né nello scopo del regolamento CNSP.
Il magistrato ha sottolineato che la risoluzione n. 384/2020 del CNSP conferisce al SUSEP diversi poteri per stabilire restrizioni, come negli articoli che menzionano: "Il SUSEP è autorizzato a stabilire limiti sulle quote della lotteria", "Il SUSEP è autorizzato a stabilire limiti sui premi istantanei", "Il SUSEP è autorizzato a stabilire dimensioni minime delle serie" e "Il SUSEP è autorizzato a definire limiti percentuali sulle quote per ciascun tipo di obbligazione di capitalizzazione".
Tuttavia, nessuna di queste deleghe autorizza la SUSEP a imporre restrizioni alla pubblicità e all'uso di immagini di riferimento. L'articolo 68 della risoluzione consente all'agenzia solo di stabilire "elementi minimi e/o formulazioni standard" nella pubblicità, il che rappresenta un potere induttivo, non restrittivo.
Il giudice ha stabilito che la restrizione imposta dal SUSEP potrebbe violare i principi costituzionali della libera impresa e i precetti della Legge n. 13.874/2019 (Legge sulla libertà economica). L'articolo 4, VIII, di tale legge stabilisce che la Pubblica Amministrazione deve evitare l'abuso del potere regolamentare che "limiti l'uso e l'esercizio della pubblicità e della pubblicità in un settore economico".
Per quanto riguarda il rischio di danno, il giudice ne ha riconosciuto la dimensione sociale, in quanto l'organizzazione benefica ha dimostrato che la restrizione incide sulla sua capacità di raccolta fondi, minacciando la continuità dei suoi progetti sociali. La decisione ha inoltre ritenuto che la misura sia reversibile qualora il merito della causa fosse ritenuto infondato.
Con questa decisione, il Citizen Child Project potrà utilizzare dati di riferimento nella promozione di obbligazioni a capitalizzazione emesse nell'ambito della modalità filantropica a premio. Il procedimento proseguirà con la presentazione di una replica da parte della SUSEP (Sovrintendenza delle Assicurazioni Private), una replica del ricorrente e una successiva decisione sulle questioni procedurali.


