DECRETO N. 41.561 DEL 22 MAGGIO 1957 – Approva il Regolamento per l'attuazione della Legge n. 2.820 del 10 luglio 1956 e organizza la Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale (CCCCN).

Fantino I 22.05.57

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Decreto n. 41.561 del 22 maggio 1957.

 

    Approva il Regolamento per l'attuazione della Legge n. 2.820 del 10 luglio 1956 e organizza la Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale (CCCCN).

 

Il Presidente della Repubblica , avvalendosi dei poteri conferitigli dall'articolo 87, paragrafo I della Costituzione federale,

 

    Decreto:

 

Articolo 1. Il presente regolamento è approvato per l'attuazione della legge n. 2.820 del 10 luglio 1956 e per la conseguente organizzazione della Commissione di coordinamento per l'allevamento del cavallo nazionale (CCCCN), istituita dalla suddetta legge.

 

Articolo 2. Il decreto n. 39.966 dell'11 settembre 1956 è abrogato.

 

Articolo 3. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

 

    Rio de Janeiro, 22 maggio 1957; 136° anno dell'Indipendenza e 69° anno della Repubblica.

 

    Juscelino Kubitschek

 

    Henrique Lott

 

    José Maria Alkmim

 

    Mario Meneghetti

 

    Clovis Salgado

 

REGOLAMENTO DELLA LEGGE N. 2.820 DEL 10 LUGLIO 1956 E ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER L'ALLEVAMENTO DEL CAVALLO NAZIONALE (CCCCN).

 

Articolo 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione della legge n. 2.820 del 10 luglio 1956 e istituisce la Commissione di coordinamento per la creazione del cavallo nazionale (CCCCN), come previsto dall'articolo 3 di tale legge, definendone i compiti e disciplinandone il funzionamento.

 

Articolo 2. Il CCCCN, direttamente subordinato alla Presidenza della Repubblica, ha lo scopo di garantire lo scambio, la collaborazione e il coordinamento tra gli organi dell'amministrazione federale e le organizzazioni private che si occupano dell'allevamento del cavallo nazionale, in particolare quelle che godono in qualche modo di concessioni o ricevono aiuti diretti o indiretti dal Governo.

 

Articolo 3. È responsabilità del CCCCN compiere tutti gli atti necessari per la corretta attuazione della Legge n. 2.820 del 10 luglio 1956 e per il raggiungimento degli scopi definiti nell'articolo precedente, ed è altresì responsabile della preparazione annuale della proposta di bilancio per la distribuzione delle risorse derivanti dall'imposta del 10% istituita dalla suddetta legge.

 

    Paragrafo unico. Il CCCCN adotterà misure appropriate presso il Ministero dell'Agricoltura e la Procura Generale in caso di violazioni della suddetta legge e del presente regolamento.

 

Articolo 4. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 2.820 del 10 luglio 1956, dovranno riscuotere il ricavato del tributo ivi previsto entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riscossione, mediante una distinta di pagamento che verrà loro fornita, in triplice copia, dal CCCCN.

 

    Paragrafo unico. Una copia, debitamente pagata, dovrà essere restituita dall'ente interessato alla Segreteria del CCCCN entro il giorno 15 del mese in cui viene effettuato il pagamento.

 

Articolo 5. Ai fini dell'esenzione dalla tassa istituita dalla legge n. 2.820 del 10 luglio 1956, non saranno considerati in costruzione gli ippodromi che dispongono già di pista, sala scommesse e tribune operative in condizioni ritenute soddisfacenti dal CCCCN.

 

Articolo 6. Le risorse incluse nel bilancio dell'Unione, destinate alla Direzione generale dei servizi di rimonta e veterinari e al Dipartimento nazionale della produzione animale, devono essere espressamente assegnate nelle rispettive proposte di bilancio alla promozione dell'allevamento equino.

 

    Paragrafo unico. Ai fini del presente articolo, si considerano attività promozionali primarie:

 

    a) condurre studi, ricerche ed esperimenti che possano influenzare il miglioramento degli equini;

 

    b) moltiplicazione in aziende agricole ufficiali e private di piante foraggere autoctone ed esotiche adatte all'alimentazione della specie;

 

    c) esperienze e diffusione di lavori di adattamento e miglioramento del suolo per l'uso economico degli equini;

 

    d) disidratazione del foraggio e diffusione dei vantaggi di altri processi di conservazione;

 

    (e) Importazione e produzione di animali da riproduzione maschili e femminili per soddisfare le esigenze degli allevatori;

 

    f) aumento del numero di stagioni riproduttive nelle proprietà private con la distribuzione del patrimonio riproduttivo;

 

    g) studi e sperimentazioni volti al miglioramento di tutte le razze esistenti nel Paese, sia quelle che hanno già un registro genealogico organizzato, sia quelle che costituiscono tipi distinti, a discrezione della Direzione generale di monta e medicina veterinaria e del Dipartimento nazionale di produzione animale, nell'ambito delle rispettive competenze;

 

    h) migliorare le condizioni sanitarie degli animali attraverso misure di protezione dalle malattie infettive e parassitarie e prendendo iniziative con le autorità competenti per aggiornare e mantenere gli sforzi di profilassi;

 

    i) suggerimenti per misure che facilitino e migliorino il trasporto degli animali nel Paese;

 

    j) partecipazione all'organizzazione e all'istituzione di premi nelle mostre zootecniche che si svolgono nel Paese;

 

    k) diffusione e promozione dell'allevamento equino;

 

    l) erogazione di borse di studio finalizzate al miglioramento delle competenze di professionisti specializzati nell'allevamento equino o nella coltivazione di foraggi;

 

    m) assistenza alle squadre di sport equestri che rappresentano il Brasile all'estero.

 

Articolo 7. Le risorse incluse nel bilancio dell'Unione, destinate a sussidi e prestiti, saranno incluse annualmente nella proposta di bilancio del CCCCN.

 

Articolo 8. Nell'impiego delle risorse ricevute conformemente alla legge n. 2.820 del 10 luglio 1956, la Direzione generale per la rimonta e la medicina veterinaria e il Dipartimento nazionale per la produzione animale riservano, dalle proprie quote, dal 3% al 5% alle società che tengono registri genealogici di equini di razze nazionali e che non dispongono ancora di assistenza ufficiale.

 

Articolo 9. Gli enti sovvenzionati dalla legge n. 2.820 del 10 luglio 1956 sono responsabili di:

 

    – tenere informato il CCCCN sulle collezioni, sulle risorse proprie e sui programmi di realizzazione;

 

    – Garantire l’accesso e la presenza ai membri del CCCCN, quando richiesto dal suo Presidente, allo scopo di osservare le sue strutture e le sue attività.

 

Articolo 10. Ai fini delle disposizioni del solo comma dell'articolo 2 della legge n. 2.820 del 10 luglio 1956, il piano per l'utilizzo delle risorse ricevute dalla Confederazione Equestre Brasiliana e dall'Associazione Brasiliana degli Allevatori di Cavalli deve essere sottoposto da tali enti all'approvazione preventiva del CCCCN entro il 15 ottobre di ogni anno.

 

Articolo 11. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento, i prestiti per il completamento della costruzione degli ippodromi saranno concessi agli enti già autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura a promuovere le corse di cavalli con attività di scommesse.

 

    Paragrafo unico. Questi prestiti non matureranno interessi e saranno erogati tramite contratti e norme stabiliti dal CCCCN.

 

Articolo 12. Il CCCCN è composto da 9 membri, ovvero: il Direttore Generale dei Servizi di Rimonta e Veterinari, il Direttore Generale del Dipartimento Nazionale della Produzione Animale, il Direttore dei Servizi Veterinari dell'Esercito, il Direttore della Divisione Sviluppo del Dipartimento della Produzione Animale, il Presidente della Confederazione Equestre Brasiliana, rappresentanti del Jockey Club Brasiliano, del Jockey Club di San Paolo, dell'Associazione Brasiliana degli Allevatori di Cavalli e un Membro Esecutivo.

 

    § 1 Il membro esecutivo è nominato dal Presidente della Repubblica tra cittadini di riconosciuta competenza nelle materie disciplinate dal presente regolamento, designati in una lista di tre dal Presidente della Commissione.

 

    § 2 Il numero dei membri della Commissione sarà aumentato dai rappresentanti dei club di fantini il cui volume lordo di scommesse raggiunge l'importo di Cr$ 100.000.000,00 (cento milioni di cruzeiros) ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 2.280 del 10 luglio 1956.

 

Articolo 13. Il Presidente del CCCCN è il Direttore Generale dei Servizi di Rimonta e Veterinari e, in sua assenza, è sostituito, a turno, dal 1° e dal 2° Vicepresidente.

 

Articolo 14. Le responsabilità dei membri del CCCCN sono:

 

    1) Partecipare alle riunioni a cui si è convocati;

 

    2) studiare e relazionare sugli argomenti loro assegnati;

 

    3) richiedere al Presidente della Commissione tutti gli atti che riterrà necessari;

 

    4) proporre i provvedimenti che ritengono utili non solo per il corretto svolgimento delle loro funzioni, ma anche per il raggiungimento degli scopi della legge 10 luglio 1956, n. 2.820;

 

    5) Richiedere la convocazione di sessioni straordinarie.

 

Articolo 15. La Presidenza è l'organo di governo della Commissione e il Presidente è responsabile di:

 

    1) Rispettare e far rispettare il presente Regolamento, nonché il Regolamento interno della Commissione;

 

    2) Convocare le assemblee ordinarie e straordinarie, le prime almeno una volta al mese;

 

    3) sottoporre allo studio e alla decisione della Commissione le questioni di competenza, distribuendole tra i suoi membri;

 

    4) Ordinare l'esecuzione delle decisioni prese dalla Commissione;

 

    5) Rappresentare la Commissione in giudizio o in via stragiudiziale, o farsi rappresentare, ove applicabile;

 

    6) assumere l'iniziativa in merito alle misure previste dal comma unico dell'articolo 3 del presente regolamento;

 

    7) Firmare assegni, contratti e altri documenti che comportano responsabilità finanziarie;

 

    8) Organizzare e presiedere le gare d'appalto per l'acquisizione dei materiali;

 

    9) Ammettere il personale di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

 

Articolo 16. La prima vicepresidenza è l'organo esecutivo della Commissione. Il primo vicepresidente è responsabile di:

 

    1) Sostituire il Presidente in caso di sua assenza;

 

    2) Dare esecuzione alle risoluzioni della Commissione, secondo quanto disposto dal Presidente;

 

    3) raccogliere dati per la stima dei ricavi;

 

    4) Preparare il bilancio della Commissione;

 

    5) garantire la corretta applicazione delle risorse distribuite sotto forma di sussidi o prestiti;

 

    6) Coordinare l'attività, secondo le modalità decise dalla Commissione, degli enti che impiegano cavalli a fini sportivi, con o senza scommesse, suggerendo al presidente le misure necessarie per il loro miglioramento.

 

    Paragrafo unico. Il mandato del 1° Vicepresidente è di 2 anni.

 

Articolo 17. La seconda vicepresidenza è l'organo tecnico della Commissione e sarà esercitata dal direttore generale del Dipartimento nazionale della produzione animale. Le responsabilità del secondo vicepresidente comprendono:

 

    1) Sostituire il 1° Vicepresidente in sua assenza e il Presidente in assenza del primo;

 

    2) Coordinare tecnicamente, secondo le modalità decise dalla Commissione, le attività degli organismi preposti alla promozione dell'allevamento dei cavalli nazionali, in conformità con la politica stabilita dal Governo per soddisfare le esigenze nazionali, suggerendo al Presidente le modifiche necessarie per aggiornare la legislazione;

 

    3) Organizzare e collaborare all'organizzazione di congressi, concorsi e mostre volti a stimolare l'allevamento equino, nonché organizzare una biblioteca specializzata e promuovere la redazione di statistiche e indagini di carattere tecnico.

 

Articolo 18. La convocazione della Commissione è obbligatoria quando richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

 

Articolo 19. Il Comitato si riunisce con la maggioranza dei suoi membri presenti e le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti.

 

Articolo 20. Il Presidente, oltre al suo voto in qualità di membro della Commissione, ha diritto al voto decisivo.

 

Articolo 21. L'appropriazione indebita di fondi rispetto alle finalità previste comporterà l'adozione da parte della Commissione delle misure che riterrà opportune in ciascun caso nei confronti dei responsabili.

 

Articolo 22. I membri della Commissione non riceveranno alcuna remunerazione.

 

Articolo 23. La Commissione può richiedere la consulenza di enti della pubblica amministrazione, associazioni e istituti scientifici, al fine di ottenere la loro cooperazione nelle attività di promozione definite nel solo paragrafo 6 del presente regolamento.

 

Articolo 24. Per l'esecuzione dei suoi servizi di segreteria e di tesoreria, la Commissione si avvarrà di un segretario, un tesoriere, due dattilografi, un archivista e un messaggero.

 

    Paragrafo unico. I compiti del segretario e del tesoriere saranno definiti nel regolamento interno della Commissione.

 

Articolo 25. L'assunzione del personale necessario al funzionamento della Commissione sarà effettuata dal suo Presidente.

 

Articolo 26. Qualsiasi questione non contemplata dal presente regolamento sarà risolta dalla Commissione.

 

    Rio de Janeiro, 22 maggio 1957.

 

 

 


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