DECRETO N. 96.993 del 17 ottobre 1988 — Regolamenta la legge n. 7.291 del 19 dicembre 1984, che disciplina le attività di allevamento equino nel Paese e adotta altre misure.

Fantino I 17.10.88

A cura di: sync

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Il PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in qualità di Presidente della Repubblica, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 84, comma IV, della Costituzione, e tenuto conto delle disposizioni della legge n. 7.291, del 19 dicembre 1984, che regola l'attività di allevamento equino nel Paese,
DECRETA:
TITOLO I
Della natura e dello scopo
Articolo 1. La Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN, direttamente subordinata al Ministro di Stato per l'Agricoltura, è responsabile, in conformità con la legge n. 7.291, del 19 dicembre 1984:
I – Regolamentare le attività legate all’allevamento equino nel Paese, coordinando e guidando gli enti governativi e supervisionando gli enti che riuniscono persone fisiche o giuridiche dedicate all’allevamento, all’impiego e al miglioramento degli equini brasiliani, con l’obiettivo principale di rafforzare l’allevamento nazionale;
II – Nell'interesse dello sviluppo dell'allevamento nazionale e dell'ampliamento del rispettivo mercato del lavoro, autorizzare lo svolgimento di corse di cavalli, con o senza ostacoli, e di corse al trotto, con l'esercizio delle scommesse;
III – stabilire norme per la lotta al doping, nel rispetto delle normative internazionali che regolano la materia;
IV – vigilare sul rispetto della normativa specifica in materia di allevamento equino e di registrazione genealogica delle razze equine;
V – elaborare il piano nazionale per l’allevamento razionale e lo sfruttamento degli equini;
VI – supervisionare le entrate e le spese di interesse per le corse dei cavalli;
VII – gestire la riscossione delle entrate previste dalla legge regolamentata;
VIII – supervisionare l’esecuzione dei piani e dei programmi elaborati con le risorse da essa fornite e l’applicazione di tali risorse;
IX – promuovere il miglioramento zootecnico e lo sviluppo delle mandrie di cavalli da sella, da lavoro, da sport equestri e da corsa;
X – emanare disposizioni tecniche e regolamentari per l’importazione di equini di diverse razze e specie, al fine di migliorare le condizioni zootecniche del patrimonio zootecnico nazionale;
XI – organizzare e sovrintendere alla registrazione genealogica degli equini e degli asini;
XII – promuovere misure volte a preservare le razze equine in via di estinzione;
XIII – stabilire le regole generali per lo svolgimento dei rodei;
XIV – stabilire norme per il miglioramento zootecnico degli equini;
XV – supervisionare, secondo le linee guida della Segreteria della Produzione Animale, le prove zootecniche degli equini effettuate su tutto il territorio nazionale.
Paragrafo unico. Attraverso contratti, accordi o intese sottoscritti dal suo Presidente, il CCCCN cercherà la collaborazione di enti pubblici e di enti dedicati alle attività di allevamento equino per raggiungere i suoi obiettivi.
TITOLO II
Dalla creazione nazionale
CAPITOLO I
Sul concetto di occupazione
Articolo 2. L'allevamento nazionale degli equini è l'insieme delle attività volte alla loro conservazione, moltiplicazione, miglioramento e selezione, in vista del loro impiego nell'agricoltura, nelle pratiche sportive, nell'interesse dell'economia nazionale e nelle attività militari.
Articolo 3. L'uso degli equini dovrebbe essere incoraggiato, in particolare nelle seguenti attività:
I – riproduzione di servizi diversi, tra cui attività rurali e militari, trasporto di merci o persone e trazione;
II – sport equestri, dimostrazioni pratiche e competizioni;
III – competizioni ippiche, fatte salve le disposizioni del presente Regolamento.
Paragrafo unico. Le misure volte a incentivare le attività agricole comprenderanno l'allevamento di equini.
Articolo 4. L'importazione di equini sarà autorizzata solo quando ritenuta essenziale al miglioramento del patrimonio zootecnico nazionale o alla rappresentanza ufficiale del Paese negli sport equestri.
CAPITOLO II
Dal Registro Genealogico
Articolo 5. Il CCCCN è responsabile della regolamentazione e della supervisione del lavoro di registrazione genealogica e dei test zootecnici per le diverse razze equine, nonché della risoluzione di dubbi e questioni che sorgono tra l'allevatore e il rispettivo ente responsabile di tale registrazione.
Articolo 6. Il CCCCN indicherà al Ministro dell'agricoltura gli enti privati ​​in grado di svolgere i lavori di cui all'articolo precedente.
§ 1 La nomina verrà effettuata dopo l'analisi della costituzione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente privato.
§ 2 La registrazione genealogica degli equini e degli asini sarà effettuata su tutto il territorio nazionale, seguendo le linee generali della Segreteria della Produzione Animale, come previsto dalla Legge n. 4.716, del 29 giugno 1965, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali accettate dal Paese.
Articolo 7. Il registro genealogico degli equini ha le seguenti finalità:
I – preservare la purezza delle razze e favorire il miglioramento dei loro standard zootecnici;
II – promuovere l’espansione delle razze e migliorarne le qualità, secondo gli ideali perseguiti dalla selezione;
III – garantire l’identificazione accurata degli equini registrati;
IV – stabilire il numero annuale delle nascite di equini e asini.
CAPITOLO III
Da Difesa Sanitaria
Articolo 8. Il CCCCN fornirà alla Segreteria nazionale per la difesa agricola del Ministero dell'agricoltura la collaborazione tecnica, attraverso informazioni sull'insorgenza e lo sviluppo delle malattie negli allevamenti equini per la loro diagnosi, eradicazione e controllo e, nei limiti delle sue risorse, l'assistenza finanziaria necessaria.
TITOLO III
Delle attività turistiche
CAPITOLO I
Come funziona
Articolo 9. L'organizzazione di corse di cavalli, con o senza ostacoli, e di corse al trotto, con scommesse, ha lo scopo di stimolare l'allevamento e l'impiego della razza equina autoctona.
Paragrafo unico. Gli enti autorizzati a organizzare gare promuoveranno programmi con incentivi speciali per gli animali allevati nel Paese.
Articolo 10. La supervisione delle attività disciplinate dal presente capitolo è di competenza del CCCCN.
Articolo 11. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di scommesse sarà concessa mediante il rilascio, da parte del Presidente del CCCCN, della relativa lettera di autorizzazione, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento.
Articolo 12. La richiesta di autorizzazione (articolo 11) deve essere effettuata presentando una domanda corredata dai seguenti documenti:
I – Piano generale delle scommesse;
II - Allegato al Codice Nazionale delle Corse, quando applicabile (Legge n. 7.291, del 19 dicembre 1984, art. 16, comma unico);
III – dimostrazione della fattibilità tecnica ed economica per lo svolgimento di una o più corse settimanali, fatte salve entità analoghe e nell'interesse dell'ippica nazionale;
IV – Planimetria dell’ippodromo e delle altre strutture.
§ 1 Il piano generale delle scommesse è lo strumento che stabilisce le varie tipologie di scommesse, regolandole separatamente e in modo pratico, affinché lo scommettitore abbia piena conoscenza della procedura dell'ente in materia di calcolo, distribuzione delle vincite, percentuale dei prelievi e delle particolarità che regolano il sistema da esso adottato;
§ 2. L'Allegato al Codice Nazionale delle Corse è lo strumento normativo, complementare al Codice Nazionale delle Corse, che prevede le peculiarità consigliabili per ciascuno degli enti autorizzati a svolgere corse di cavalli con operazioni di scommessa.
Articolo 13. Il piano generale delle scommesse deve essere esposto dalle organizzazioni di gioco in luoghi accessibili al pubblico, all'interno delle sedi in cui vengono piazzate le scommesse.
Articolo 14. La fattibilità tecnica deve essere verificata biennale dal CCCCN, mediante un sopralluogo effettuato presso tutti i locali e le strutture degli enti gestori del manto erboso in cui si svolgono le attività previste nel presente capitolo.
Articolo 15. La fattibilità economica deve essere dimostrata dall'ente gestore durante il periodo stabilito per l'esercizio provvisorio, come previsto dalla normativa, e annualmente, mediante una Relazione contabile presentata da una società di revisione.
Articolo 16. Le responsabilità principali dell'ente gestore del manto erboso sono:
I – Organizzare corse di cavalli, secondo le disposizioni del Codice Nazionale delle Corse, redatto dal CCCCN, con l’obiettivo primario di promuovere l’allevamento nazionale e di ampliare il mercato del lavoro nelle attività agricole;
II – contribuire al miglioramento dello standard genetico delle razze utilizzate nelle proprie competizioni;
III – contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei professionisti del manto erboso;
IV – contribuire al miglioramento del patrimonio equino nazionale attraverso la selezione zootecnica, valutata in base alle prestazioni dell'animale;
V – Promuovere la diffusione delle corse dei cavalli come fattore essenziale per lo sviluppo dell’allevamento equino delle razze utilizzate nelle competizioni che organizzano, e stimolare la creazione di posti di lavoro nelle attività agricole.
CAPITOLO II
Dalle scommesse
Articolo 17. Le scommesse sono tutte le forme di gioco d'azzardo a pagamento effettuate sulle corse dei cavalli, sponsorizzate da enti legalmente autorizzati, compresi concorsi, lotterie, aste o aste di scommesse.
§ 1 Le scommesse possono essere piazzate secondo le modalità previste dal Piano Generale delle Scommesse, debitamente approvato dal CCCCN.
§ 2 L'esercizio di modalità di scommessa non comprese nel Piano Generale Scommesse approvato può essere autorizzato, in via sperimentale, dal CCCCN, per un periodo non superiore a 180 giorni.
Articolo 18. Le scommesse possono essere effettuate esclusivamente presso i locali dell'ippodromo, presso la sede sociale, presso le filiali, presso le agenzie autorizzate e tramite agenti accreditati.
Articolo 19. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
I – ippodromo, il luogo in cui si svolgono le corse dei cavalli;
II – sede legale, l'immobile in cui l'ente mantiene strutture idonee all'interazione dei suoi membri;
III – sedi secondarie, altre dipendenze dell'ente, situate lontano dalla sede principale o dall'ippodromo;
IV – succursale, unità situata al di fuori della sede centrale e dotata di strutture idonee al suo funzionamento;
V – agente accreditato, la persona fisica o giuridica autorizzata, per iscritto, dall’ente gestore del manto erboso, a ricevere scommesse.
Articolo 20. Qualora abbia più di un ippodromo in funzione, l'ente autorizzato può vendere scommesse sulle competizioni che promuove in uno qualsiasi di essi.
Articolo 21. Gli enti territoriali legalmente autorizzati possono mantenere agenzie e agenti accreditati in altri Stati o Comuni, tramite contratti registrati presso il CCCCN.
Articolo 22. L'autorizzazione all'esercizio delle agenzie di scommesse e l'accreditamento degli agenti saranno concessi dal CCCCN, nel rispetto della normativa vigente.
1. Le domande di autorizzazione per le agenzie di scommesse devono includere i seguenti documenti:
a) Planimetria dei locali, in scala minima 1:500;
b) descrizione dettagliata degli impianti, delle attrezzature da utilizzare per la comunicazione con l'ippodromo e del suo funzionamento.
2. L'accreditamento degli agenti da parte del CCCCN dipenderà da:
a) di una richiesta presentata tramite l'ente turf;
b) una dichiarazione espressa dell'ente gestore che si assume la responsabilità delle scommesse da esso vendute per suo conto.
Articolo 23. Il piano generale delle scommesse deve comprendere:
I – le tipologie di scommesse, regolamentate separatamente;
II – il valore unitario di ogni schedina, in base alla rispettiva tipologia di scommessa;
III – la percentuale che l’ente gestore dovrà detrarre dall’importo totale scommesso, in ogni tipologia di scommessa;
IV – il calcolo per la distribuzione delle vincite agli scommettitori in ciascuna delle modalità di scommessa;
V – i limiti minimi e massimi del bonus per le scommesse;
VI – In caso di annullamento, rimborso e sostituzione dei biglietti dovuti ad errori nell’emissione, mancato completamento di una o più corse, ritiro degli animali o qualsiasi altra circostanza imprevista;
VII – i luoghi e gli orari di ricezione di ogni tipologia di scommessa;
VIII – il metodo di pubblicità delle scommesse;
IX – il termine di prescrizione delle schedine;
X – la destinazione di eventuali importi non ricevuti a causa della scadenza del prezzo del biglietto.
1. Un incontro su erba è considerato un insieme di gare raggruppate nello stesso programma.
2. La percentuale da prelevare dall'ente gestore del manto erboso non può superare, in media settimanale tra le varie modalità di scommessa, il 32% per gli enti gestore del manto erboso con un volume medio di scommesse per incontro pari o superiore a cinquemila volte il valore di riferimento più alto, e il 38% per gli ippodromi con un volume medio di scommesse per incontro inferiore a cinquemila volte il valore di riferimento più alto, come determinato dal CCCCN.
CAPITOLO III
Riguardo all'organizzazione delle gare
Articolo 24. Le competizioni ippiche che prevedono scommesse devono essere condotte in conformità con il Piano generale delle scommesse di ogni ente ippico, il Codice nazionale delle corse e le regole stabilite nel presente Regolamento.
Articolo 25. Alle organizzazioni ippiche è vietato, nelle corse da esse organizzate:
I – di equini importati in violazione delle disposizioni di legge;
II – di equini di razza pura, di razze diverse da quelle previste dagli statuti di ciascuna società di promozione delle corse, a condizione che il volume delle scommesse, per incontro, sia stato, nell'anno precedente, pari o superiore a cinquemila volte il Valore di Riferimento Massimo in vigore;
III – Equini che sono stati utilizzati per la riproduzione, ad eccezione delle femmine che, pur essendo coperte, non hanno mai partorito e dei maschi che si sono dimostrati sterili nella loro prima stagione riproduttiva;
IV – Equini che, all’esame veterinario, risultano malati, portatori di difetti o imperfezioni congenite ed acquisite che causano loro sofferenza o eccessivo sforzo nelle competizioni;
V – Equini castrati, di due o tre anni, nelle corse elencate nel programma Race Test del Gruppo I, ufficialmente riconosciuto dall'Associazione Brasiliana degli Allevatori di Cavalli da Corsa;
VI – Equini di qualsiasi origine, senza presentazione del Certificato di Iscrizione Genealogica, del Certificato di Proprietà e del Certificato di Prestazione rilasciati dal rispettivo servizio di iscrizione genealogica (stud-book), che devono essere aggiornati dagli enti cinofili presso i quali hanno partecipato alle corse.
Articolo 26. Negli ippodromi in cui il volume medio delle scommesse nell'anno precedente è stato inferiore a cinquecento volte il Valore di Riferimento più Alto in vigore, e negli ippodromi di corse di trotto e di cavalli quarter-horse, sarà consentita la partecipazione di equini che abbiano almeno metà sangue della rispettiva razza.
Articolo 27. Il CCCCN approverà lo svolgimento di gare notturne, a condizione che l'ippodromo sia dotato di un adeguato impianto di illuminazione.
Articolo 28. Nei comuni con più enti territoriali, in mancanza di accordo tra di essi, il CCCCN stabilirà i giorni e gli orari delle rispettive riunioni.
Articolo 29. I programmi stampati per le corse dei cavalli devono fornire informazioni sufficienti allo scommettitore.
CAPO IV
Dal gruppo
Articolo 30. Ai fini del presente regolamento, per "entrumação" si intende il raggruppamento di equini per la partecipazione congiunta a una corsa.
Articolo 31. Il CCCCN suddividerà annualmente le entità erbose nelle categorie A, B e C, in base al rispettivo volume di scommesse in ogni incontro dell'anno precedente, ai fini del raggruppamento.
Articolo 32. Il raggruppamento dei cavalli in un programma comune, eccetto nelle corse classiche, nei gran premi, nelle corse speciali e negli handicap, sarà effettuato in base al numero di vittorie dei cavalli di due, tre, quattro e cinque anni e, secondo il criterio dei totali vinti, al primo posto quelli di sei anni e più, contando, a questo scopo, le vittorie e i premi vinti in qualsiasi entità erbosa del paese o all'estero.
Articolo 33. I premi vinti all'estero nelle corse comuni saranno calcolati, in moneta nazionale, al doppio del valore del montepremi più elevato in vigore per le corse comuni di cavalli della stessa età nel Paese al momento delle rispettive vittorie; e i valori delle corse classiche, all'equivalente di tre volte tale montepremi.
Art. 34. Negli enti di categoria B o C, il raggruppamento degli equini di due, tre, quattro e cinque anni può essere effettuato facoltativamente secondo il criterio del reddito.
Articolo 35. Ogni vittoria ottenuta in una gara su erba di categoria C sarà presa in considerazione, ai fini del raggruppamento, solo quando il premio assegnato sarà superiore al premio più alto assegnato ai perdenti della stessa età in qualsiasi gara su erba nel paese in cui sono iscritti i cavalli sopra menzionati.
Articolo 36. Nelle entità di corse su erba di categoria A, il raggruppamento di equini di due, tre e cinque anni sarà considerato, obbligatoriamente e unitariamente, come una vittoria se ottenuto in corse di qualsiasi entità di corse su erba di categoria B nel paese, di pari importanza al premio più alto assegnato al vincitore di una corsa comune di qualificazione per equini di quelle età, nelle entità di corse su erba in cui sono registrati gli equini sopra menzionati.
Art. 37. Negli ippodromi di categoria A, i piani di iscrizione, con l'indicazione delle distanze da percorrere, saranno trimestrali.
Art. 38. Ai soli fini del raggruppamento, ogni vittoria ottenuta in un'entità erbosa di categoria A sarà conteggiata come una singola vittoria, indipendentemente dal suo montepremi.
Articolo 39. I pesi assegnati agli equini corrisponderanno, nella misura appropriata a ciascun caso, alle vittorie o alle somme da essi guadagnate.
Articolo 40. Le entità di corse di cavalli di categoria A devono programmare, come minimo, per i cavalli di età pari o superiore a tre anni, il 5% per le corse di lunga distanza, il 40% per le corse di media distanza e il 35% per le corse sprint.
1. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) gare di velocità, quelle dai 700 ai 1.300 metri;
b) gare di mezzofondo, quelle di lunghezza superiore a 1.300 metri e inferiore a 2.000 metri;
c) gare di lunga distanza, quelle che superano i 2.000 metri.
2. Le organizzazioni di gare su erba di categoria A devono organizzare almeno tre gare a settimana, su una distanza superiore a duemila metri (§ 1, c), indipendentemente dal numero di iscrizioni.
3. Le gare programmate su distanze superiori a 1.800 metri si svolgeranno obbligatoriamente qualora vi siano sufficienti iscrizioni per garantire che la gara si svolga con almeno sei numeri vincenti, consentendo così di scommettere sul vincitore.
4. Ai fini del calcolo della percentuale di queste corse (§ 2) non vengono prese in considerazione le classiche e i gran premi, gli handicap, le corse straordinarie e le corse speciali.
Articolo 41. Nei campi di gara su erba, la distanza minima tra le gare deve essere di settecento metri.
Art. 42. Negli ippodromi di categoria A i progetti di iscrizione saranno trimestrali e la loro pubblicazione dovrà essere effettuata 45 giorni prima dell'inizio di ogni trimestre.
Articolo 43. Ai fini del presente regolamento, l'età degli equini, ai fini delle competizioni, sarà calcolata in base al criterio che definisce l'età equestre adottato dalle rispettive associazioni di allevatori brasiliani.
Articolo 44. Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali di cui il Brasile è firmatario, la programmazione classica sarà riservata esclusivamente a prodotti di creazione nazionale.
Paragrafo singolo. Nei calendari delle organizzazioni che organizzano gare su erba, solo il 10% delle gare sarà aperto ai concorrenti stranieri.
Articolo 45. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano agli enti che promuovono corse di cavalli Quarter Horse e Trotter.
CAPITOLO V
Per quanto riguarda la distribuzione dei premi
Articolo 46. Le organizzazioni erbose assegnano:
I – agli allevatori di animali nazionali, piazzati in tutte le gare, un importo corrispondente almeno al 10% dei premi distribuiti ai rispettivi proprietari;
II – all’allevatore dell’animale nazionale, vincitore della manifestazione, un importo pari ad almeno il 3% del totale delle scommesse piazzate sullo stesso animale del vincitore; e
III – ai proprietari degli animali classificati al 2°, 3°, 4° e 5° posto, un importo pari rispettivamente al 30%, 20%, 10% e 5%, calcolato sul premio del vincitore.
Paragrafo unico. Sono esclusi dagli obblighi stabiliti nel presente articolo i soggetti il ​​cui volume di scommesse per incontro nell'anno precedente è stato pari o inferiore a cinquecento volte il Valore di Riferimento Massimo attuale.
Articolo 47. Ai fini del presente regolamento, per allevatore di un animale si intende la persona fisica o giuridica proprietaria della femmina riproduttrice alla data di nascita della prole, il cui nome figura nei libri del rispettivo servizio di anagrafe genealogica.
Articolo 48. Ai fini del presente regolamento, per "proprietario" si intende la persona fisica o giuridica che detiene il diritto di proprietà sul cavallo, il cui numero è registrato nei libri del rispettivo servizio genealogico.
Articolo 49. Le assegnazioni saranno adeguate ogni sessanta giorni a livelli coerenti con l'attività di scommesse.
CAPITOLO VI
Riguardo alla raccolta di fondi da parte degli enti e alla loro allocazione
Articolo 50. Gli enti erbosi sono soggetti al pagamento mensile di un contributo alla Commissione di coordinamento per l'allevamento del cavallo nazionale - CCCCN, destinato alla sua amministrazione, allo sviluppo delle attività legate all'allevamento equino nel paese, all'assistenza alle associazioni di allevatori di diverse razze, alle associazioni professionali di erbosi e agli enti erbosi, calcolato sul valore dell'attività di scommesse del mese precedente, secondo le percentuali stabilite nell'articolo 11 della Legge, che è oggetto del presente Regolamento.
§ 1º Si considera Movimento Generale delle Scommesse il totale delle scommesse definite nell'articolo 17 del presente Regolamento, comunicate al pubblico dall'ente gestore per ogni corsa, ai fini del calcolo della distribuzione dei premi.
§ 2 Nel calcolo del contributo dovuto alla Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN, sulla base della tabella percentuale di cui al presente articolo, non si terrà conto di alcuna frazione inferiore al Valore di Riferimento Massimo.
Articolo 51. Il contributo dovuto alla Commissione di coordinamento per la creazione del cavallo nazionale – CCCCN, sarà riscosso dal Fondo federale agricolo del Ministero dell'agricoltura e messo a disposizione di tale commissione entro il 15 di ogni mese successivo al mese in questione, per l'utilizzo in conformità alle disposizioni di legge.
§ 1 Gli importi destinati al CCCCN, come previsto dal presente articolo, corrispondenti ai contributi totali riscossi nel mese precedente, saranno depositati in un conto speciale presso il Banco do Brasil SA, denominato "Coordenadora da Criação de Cavalo Nacional – CCCCN" (Commissione di coordinamento per l'allevamento dei cavalli nazionali).
§ 2 Il CCCCN gestirà il conto speciale di cui al comma precedente, secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento interno, applicando le risorse in stretta conformità al piano annuale approvato dal Ministro di Stato per l'agricoltura.
§ 3 Le risorse di bilancio e straordinarie destinate alle attività del CCCCN devono, ove applicabili, rispettare le procedure applicative stabilite nel presente articolo.
§ 4 Il CCCCN presenterà al Fondo federale agricolo del Ministero dell'agricoltura rendiconti trimestrali e relazioni annuali di rendicontazione, relativi all'impiego delle risorse di cui al presente articolo.
Articolo 52. Il calcolo del Volume Medio delle Scommesse per i semestri verrà effettuato dividendo il valore totale del Volume Generale delle Scommesse per il numero di incontri di corse di cavalli che si sono svolti durante i periodi.
Articolo 53. Il calcolo mensile del Movimento Scommesse verrà effettuato dividendo il valore totale del Movimento Scommesse Generale per il rispettivo numero di incontri ippici svolti.
Articolo 54. Delle risorse ricavate dalle scommesse e da altri ricavi di qualsiasi natura derivanti dal manto erboso, dopo aver dedotto le spese di manodopera, i contributi previdenziali e i contributi dovuti al CCCCN, il 99% sarà utilizzato per coprire le spese relative al turismo e l'1% per le spese generali degli enti del manto erboso.
§ 1. Per spese di interesse ippico si intendono quelle relative alle corse dei cavalli e agli equini in genere.
§ 2. Per spese generali si intendono quelle di natura amministrativa non inerenti all'organizzazione delle corse equestri.
Articolo 55. Le entrate e le spese relative alle corse dei cavalli saranno dettagliate in un piano contabile standardizzato approvato dal CCCCN.
Articolo 56. Sono considerate entrate di interesse ippico:
I – quelli derivanti dall’esercizio di qualsiasi tipo di scommessa, come previsto ed effettuato ai sensi del presente Regolamento;
II – quelli derivanti dall'affitto di locali o dalla gestione di attività di manto erboso svolte presso ippodromi, centri di sviluppo, agenzie o qualsiasi locale o struttura direttamente o indirettamente collegata all'attività di manto erboso;
III – il ricavato della vendita di qualsiasi bene mobile, immobile o bestiame acquisito con risorse derivanti dall'attività ippica;
IV – i risultati finanziari derivanti dall’impiego di eventuali ricavi di natura erbosa.
Paragrafo unico. I ricavi derivanti dalle corse dei cavalli non possono sovvenzionare attività sociali e ricreative di enti ippici che promuovono le corse equine.
Articolo 57. Sono considerate spese di interesse per le corse dei cavalli:
I – quelli derivanti dall’attività ippica svolta presso ippodromi, villaggi equestri e centri di allenamento;
II – quelli derivanti dall'esercizio delle scommesse, previsti ed effettuati ai sensi del presente Regolamento;
III – quelli relativi ai servizi veterinari e di sviluppo svolti dagli enti gestori del manto erboso;
IV – quelle effettuate con la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili destinati ad attività erbose;
V – quelli relativi all’assistenza medica e sociale fornita ai professionisti del settore erboso, impiegati nelle attività del settore erboso e ai loro familiari;
VI – quelle relative all’assistenza medica e sociale per i dipendenti degli ippodromi, delle agenzie di scommesse, delle agenzie di sviluppo e dei loro familiari;
VII – spese di viaggio e soggiorno per relatori invitati a congressi tecnico-scientifici attinenti all’allevamento equino, debitamente documentate;
VIII – spese di viaggio e soggiorno per un amministratore designato a rappresentare l'ente in occasione di eventi e congressi ippici nazionali o internazionali, debitamente documentate.
1. L'ente gestore del manto erboso deve presentare la prova dell'appropriazione delle spese di interesse del manto erboso, quando richiesto dal CCCCN, e la contabilizzazione di spese di altra natura sarà considerata un reato grave.
2. Nelle spese e nelle entrate relative alle attività erbose e ad attività di altra natura, la destinazione dei ricavi e dei costi sarà effettuata in conformità alle disposizioni del Piano contabile standardizzato approvato dal CCCCN e alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'allocazione delle spese amministrative fisse e della determinazione del costo totale delle attività connesse alle corse dei cavalli e alla loro promozione, l'ente ippico può mantenere il sistema di determinazione dei costi, precedentemente approvato dal CCCCN, per l'anno immediatamente successivo.
4. Gli enti gestori di manti erbosi che non adottano il sistema di determinazione dei costi approvato dal CCCCN possono allocare, come spese fisse per il manto erboso e lo sviluppo, un massimo del novanta per cento delle spese amministrative totali.
5. Le spese e le entrate finanziarie di ogni entità erbosa saranno ripartite proporzionalmente alle entrate erbose e alle entrate sociali di ciascuna entità.
CAPITOLO VII
Dalle risorse del CCCCN
Articolo 58. Il sessanta per cento delle risorse ricevute dal CCCCN deve essere destinato principalmente al soddisfacimento dei seguenti scopi:
I - spese relative alla sua amministrazione;
II – progetti volti a migliorare gli aspetti tecnici e a modernizzare i processi di svolgimento dei servizi di registrazione genealogica;
III – progetti specifici per il miglioramento dell’allevamento animale, la ricerca nel campo della nutrizione animale, dell’agrostologia e della medicina veterinaria;
IV – diagnosi, eradicazione e controllo delle malattie che colpiscono gli equini;
V – programmi gestiti da fondazioni e organizzazioni non profit che mirano a migliorare l’allevamento equino;
VI – progetti volti a migliorare gli aspetti tecnici e a modernizzare i processi di erogazione dei servizi di controllo statistico.
Articolo 59. Il trenta per cento delle risorse ricevute dal CCCCN (Legge n. 7.291, articolo 13, b) sarà destinato principalmente a progetti che mirano a:
I – migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei professionisti del manto erboso;
II – miglioramento delle infrastrutture degli ippodromi;
III – l’aumento delle entrate per le organizzazioni di calcio e la modernizzazione dei sistemi di scommesse.
Articolo 60. Il cinque per cento delle risorse ricevute dal CCCCN (Legge n. 7.291, articolo 13, c) sarà destinato principalmente a:
I – Assistenza medica, odontoiatrica e sociale per i professionisti del manto erboso e i loro familiari, attraverso associazioni professionali e con l’intervento dell’ente gestore del manto erboso;
II – ai dipendenti degli ippodromi, delle agenzie di scommesse, dei centri di promozione e ai loro familiari.
Paragrafo unico. Ai fini della presente legge, per professionisti del manto erboso si intendono allenatori, fantini, assistenti manager, groom, apprendisti e addetti alle redini registrati presso le organizzazioni che promuovono le corse equestri.
Articolo 61. È fatto divieto al CCCCN di erogare fondi per il pagamento dei premi definiti nel Capo V, Titolo III, del presente Regolamento e per il pagamento delle spese di rappresentanza.
CAPITOLO VIII
Partecipa alla lotteria
Articolo 62. Le entità di scommesse che gestiscono attività di scommesse, situate nelle capitali degli stati e nelle città degli stati in cui non è presente un ippodromo funzionante, saranno autorizzate a organizzare un'estrazione annuale, a condizione che possano dimostrare che nell'anno precedente hanno avuto un volume totale di scommesse pari o superiore a ventimila volte il valore di riferimento più alto in vigore nel paese.
1. Le entità di turf con un volume totale di scommesse per incontro superiore a tremilacinquecento volte il valore di riferimento più alto sono autorizzate a organizzare lotterie annuali, con un intervallo di due mesi tra una e l'altra.
§ 2. Le estrazioni dei concorsi a premi possono non coincidere tra loro e, nel fissare le date delle nuove estrazioni, devono essere rispettati i diritti degli enti che già gestiscono questo tipo di lotteria.
Articolo 63. Fatte salve le concessioni già in vigore, l'estrazione dei premi può essere effettuata solo con l'autorizzazione della Segreteria Federale delle Entrate, previa approvazione dei Piani di Lotteria.
Paragrafo unico. L'ente concessionario sottoscriverà una Clausola di Responsabilità per la fedele esecuzione del Piano e per il pagamento dei premi estratti.
Articolo 64. Gli enti territoriali autorizzati all'estrazione dei premi potranno consegnarli alla Lotteria Federale, mediante un contratto da stipulare con Caixa Econômica Federal.
§ 1 Le estrazioni a premi effettuate nell'ambito di contratti con Caixa Econômica Federal rispetteranno, ove applicabile, la normativa vigente per la Lotteria Federale.
§ 2. I concorsi a premi effettuati secondo le modalità previste dal presente articolo non sono soggetti al deposito di cui all'articolo 51.
Articolo 65. Gli enti concessionari sono tenuti a depositare, presso l'ufficio delle imposte competente, fino a otto giorni prima dell'estrazione, una somma corrispondente alla metà del valore dei premi da distribuire.
§ 1 Dopo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'estrazione, la cauzione può essere prelevata mediante dichiarazione scritta sul retro della ricevuta di cauzione, e in tale documento, che costituirà prova della spesa, il concessionario rilascerà una ricevuta, nei modi previsti dalla legge.
2. Il deposito di cui al presente articolo è destinato alla liquidazione dei premi dovuti dal concessionario.
Articolo 66. Il rimborso, da parte della tesoreria federale, in tutto o in parte, del pagamento dei premi dovuti sul conto deposito del concessionario, non preclude l'azione legale per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti, né impedisce l'immediata revoca dell'autorizzazione.
Articolo 67. Il diritto a ricevere il premio decade novanta giorni dopo il giorno successivo all'estrazione e il premio in denaro tornerà all'ente che ha organizzato l'estrazione.
Articolo 68. Il Servizio delle Entrate Federali designerà dipendenti per assistere e supervisionare l'esecuzione di ciascuna estrazione della lotteria e l'estrazione dei rispettivi premi.
Articolo 69. I biglietti della lotteria saranno venduti al pubblico, direttamente o tramite i rivenditori della lotteria, e potranno circolare in tutto il Paese.
Articolo 70. Dal montepremi verrà detratto il sei percento, destinato al fantino, all'allenatore e al groom del cavallo vincitore del concorso, nonché al Fondo di Previdenza dei Professionisti del Tappeto Erboso. La distribuzione di tale percentuale dovrà essere stabilita nel piano che verrà redatto dall'ente promotore del sorteggio.
Articolo 71. Il Regolamento per i Piani di Estrazione delle Lotterie per i vari tipi di giochi deve includere la percentuale dovuta al CCCCN (Legge n. 7.291, Articolo 14, comma unico).
Paragrafo unico. La percentuale deve essere versata al CCCCN dagli enti territoriali autorizzati a organizzare lotterie e altri tipi di estrazioni a premi, entro tre giorni.
CAPITOLO IX
In merito alla vigilanza sugli enti turistici
Articolo 72. Le organizzazioni di gestione del manto erboso sono tenute a fornire ai funzionari incaricati dell'ispezione tutti i chiarimenti necessari, nonché a mostrare loro, quando richiesti per esame o perizia, i documenti, i libri, le ricevute, i bilanci, i rendiconti finanziari e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per l'esercizio dell'attività ispettiva.
Articolo 73. Le organizzazioni di gestione del manto erboso sono tenute a presentare una relazione mensile al CCCCN contenente le seguenti informazioni:
I – numero di gare completate;
II – totale delle scommesse e delle gare per ogni incontro;
III – il montepremi totale pagato, separatamente, ai proprietari, agli allevatori e ai professionisti del manto erboso in ogni incontro;
IV – la percentuale del Volume Totale delle Scommesse che viene distribuita come premi;
V – la percentuale di prelievi effettuati, in ogni tipologia di scommessa, dalla società promotrice delle corse;
VI – il contributo complessivo che dovrà essere riscosso dal CCCCN;
VII – Ulteriori chiarimenti, ove richiesti.
Articolo 74. Le organizzazioni ippiche sono tenute a distribuire mensilmente alla stampa le seguenti informazioni e ad affiggerle in un luogo accessibile al pubblico:
I – data della riunione a cui si fa riferimento;
II – Movimentazione Lorda delle Scommesse e dei Concorsi;
III – totale pagato ai vincitori di scommesse o concorsi;
IV – premi totali pagati ai proprietari, agli allevatori e ai professionisti del settore delle corse di cavalli;
V – altre spese direttamente connesse alla riunione.
Paragrafo unico. Il rendiconto dei ricavi netti deve essere registrato in un apposito libro, preventivamente vidimato dal CCCCN.
TITOLO IV
Sulla lotta al doping
Articolo 75. Le norme per il controllo antidoping saranno stabilite dalla CCCCN, nel rispetto delle normative internazionali che regolano la materia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.
Articolo 76. L'accertamento amministrativo del doping da parte del CCCCN comporterà la responsabilità penale e civile del trasgressore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative applicabili.
TITOLO V
Dal macello
Articolo 77. La macellazione degli equini per l'uso industriale della loro carne è consentita solo in stabilimenti specializzati sottoposti a controllo federale.
Articolo 78. Il CCCCN regolerà la macellazione degli equini nei casi in cui la specie o la razza sia in pericolo di estinzione, stabilendo il limite di età e la percentuale di maschi e femmine la cui macellazione può essere effettuata.
Paragrafo unico. Il CCCCN può disporre la sospensione della macellazione delle razze in via di estinzione.
TITOLO VI
Importazione ed esportazione
Articolo 79. È compito del CCCCN emanare le istruzioni tecniche e normative che disciplinano l'importazione e l'esportazione di equini di diverse razze, tenendo sempre conto dell'interesse nazionale e rispettando le disposizioni applicabili al commercio estero.
§ 1 L'importazione e l'esportazione di equini sono subordinate alla preventiva autorizzazione del CCCCN, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di natura zoosanitaria, zootecnica o di parere tecnico, nei casi specificati nelle istruzioni tecnico-normative.
§ 2. Sia l'importazione che l'esportazione di equini possono essere permanenti o temporanee e saranno effettuate mediante acquisizione o locazione.
Articolo 80. Le importazioni sono subordinate alle esigenze di miglioramento delle condizioni zootecniche del patrimonio zootecnico nazionale.
Paragrafo unico. Nell'interesse del miglioramento dell'allevamento, per ciascuna razza, il CCCCN stabilirà le norme tecniche che determineranno espressamente le condizioni di importazione.
Articolo 81. L'importazione di equini a titolo definitivo sarà consentita solo nei seguenti casi:
I – di equini maschi e femmine di razza pura, idonei alla riproduzione e di qualità zootecnica, accertati secondo le norme stabilite dal CCCCN;
II – di equini maschi, interi o registrati, e femmine, di razza definita, destinati all’uso in competizioni equestri, tra cui salto ostacoli, dressage, completo e polo.
§ 1 L'autorizzazione all'importazione definitiva è subordinata all'impegno del destinatario di utilizzare direttamente l'equide importato per un periodo minimo di due anni, per gli scopi cui è destinato.
2. L'obbligo di cui al comma precedente si considera adempiuto qualora, nel caso di stalloni, l'equino importato sia sindacalizzato da un gruppo significativo di allevatori.
3. Quando il destinatario è un'associazione con responsabilità di registrazione genealogica o un ente turf e l'equino è destinato all'asta, la rispettiva associazione o ente richiederà un impegno esplicito da parte dell'acquirente a rispettare il requisito di cui al § 1.
Art. 82. L'autorizzazione preventiva del CCCCN (art. 80, § 1) chiarirà se l'animale sarà importato a fini di riproduzione o per la pratica di sport equestri, comprese le corse.
Paragrafo unico. I dazi doganali per scopi di allevamento andranno a beneficio solo degli importatori di animali che entrano direttamente nel programma di allevamento.
Articolo 83. In caso di importazione di equini adulti, in particolare per la riproduzione, sarà indispensabile presentare un certificato firmato da un veterinario del Paese di origine, attestante l'idoneità dell'animale alla riproduzione.
Articolo 84. È fatta eccezione per la presentazione della relazione zootecnica e del certificato di iscrizione genealogica, ma l'importazione di equini destinati ai seguenti scopi è sempre soggetta a requisiti sanitari:
I – agli spettacoli circensi;
II – ai giardini zoologici;
III – ricerca scientifica.
Articolo 85. L'importazione temporanea di equini per partecipare a concorsi, mostre e fiere internazionali non è soggetta agli stessi requisiti dell'importazione definitiva. Il soggiorno permanente di equini nel Paese sarà consentito, previa espressa autorizzazione del CCCCN, qualora esista una regolare procedura di importazione definitiva.
1. L'importazione temporanea di equini per partecipare a concorsi promossi o patrocinati da enti riconosciuti dal Governo Federale può essere autorizzata solo quando fanno parte di una rappresentanza straniera o nei casi in cui la CCCCN (Confederazione Brasiliana di Cinofilia Equina Nazionale) l'abbia preventivamente autorizzata.
2. L'equino importato deve lasciare il Paese entro sessanta giorni dalla fine della competizione.
3. L'importazione temporanea di equini destinati all'allevamento può essere autorizzata a discrezione del CCCCN, che sarà tenuto a predisporre gli adempimenti che riterrà necessari, e il periodo di soggiorno non potrà superare i due anni.
Articolo 86. L'importatore di un equino che entra in modo permanente nel Paese è tenuto, entro trenta giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale, a registrarlo come di sua proprietà, e con il nome di provenienza, presso l'ente che ha rilasciato la relativa relazione zootecnica, allegando copia del contratto di scambio relativo all'operazione.
Paragrafo unico. Fino a quando non sia adempiuta tale formalità, l'equino non può partecipare ad alcuna prova o competizione ed è vietato il rilascio di un rapporto zootecnico per l'importazione di un altro animale da parte dello stesso importatore.
Articolo 87. Le quote di importazione per ciascuna razza saranno stabilite annualmente dal CCCCN, sulla base del 2% delle nascite di equini di razza pura avvenute nell'anno precedente, garantendo una quota minima di venti equini all'anno per ciascuna razza.
1. Le associazioni degli allevatori delle diverse razze equine trasmettono al CCCCN il numero delle nascite avvenute nell'anno precedente, ai fini del controllo e dell'applicazione delle percentuali previste dal presente articolo.
2. Le quote di cui al presente articolo saranno distribuite ai rispettivi enti, e ne è vietata la vendita, l'asta o qualsiasi altra forma di trasferimento finanziario, anche di donazione.
3. Le quote di importazione, stabilite per ciascuna razza, non possono essere trasferite da un'entità all'altra, né all'anno successivo.
Articolo 88. I requisiti del termine stabilito nel § 1 dell'articolo 20 della legge n. 7.291 del 19 dicembre 1984 non si applicano ai maschi importati esclusivamente per la riproduzione in base a contratti di locazione.
Articolo 89. È consentita l'esportazione di equini, salvo per la macellazione, a condizione che siano rispettati i requisiti del Paese importatore e le normative vigenti in Brasile, specificate per ciascun caso.
Articolo 90. Le esportazioni di equini, sia permanenti che temporanee, ai fini della partecipazione a manifestazioni equestri, competizioni ippiche, mostre, fiere e aste, saranno consentite secondo le condizioni stabilite dal CCCCN.
TITOLO VII
Penalità
Articolo 91. Nell'applicazione delle sanzioni previste dai commi dell'articolo 22 della legge n. 7.291, del 19 dicembre 1984, si dovranno osservare le seguenti condizioni:
I – la sanzione può essere applicata da sola o cumulativamente con altre sanzioni;
II – L’applicazione delle pene previste dal presente articolo non esime il trasgressore dalla responsabilità civile o penale;
III – quando l’infrazione costituisce reato o illecito, il CCCCN segnala il fatto all’autorità di polizia competente al fine di avviare un’indagine.
Paragrafo unico. Le seguenti circostanze influenzeranno sempre l'applicazione delle sanzioni:
a) l'assenza di precedenti penali da parte del trasgressore;
b) intensità della colpa o dell'intenzione;
c) recidiva specifica o generica.
Articolo 92. La pena dell'ammonizione è applicata, a discrezione del Presidente del CCCCN, sempre per iscritto, al trasgressore per la prima volta, sempre che il reato non sia di natura dolosa.
Articolo 93. La pena della multa sarà applicata:
I – quando il trasgressore è già stato avvertito;
II – quando le circostanze e la gravità dell’infrazione lo raccomandano;
III – quando il trasgressore non rispetta le determinazioni o le norme emanate dal CCCCN.
§ 1 La recidiva può essere generica o specifica, quest'ultima punita con pena più severa.
§ 2 Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, fissate da 10 MVR a 1000 MVR, sono raddoppiate in caso di specifica recidiva.
§ 3 In caso di recidiva generica, la sanzione pecuniaria sarà applicata secondo la gravità dell'infrazione.
Articolo 94. La revoca della licenza di esercizio si applica:
I – quando la sanzione è già stata applicata, isolatamente, tre volte al suo livello massimo;
II – quando è provata la malafede;
III – quando l’infrazione costituisce reato o illecito.
Paragrafo unico. La revoca prevista nel presente articolo comporterà il divieto di nuova autorizzazione per un periodo minimo di un anno, a discrezione del CCCCN.
Articolo 95. Accertata l'infrazione, al trasgressore sarà concesso un termine di quindici giorni, a decorrere dalla data di ricezione della notifica emessa dal CCCCN, per presentare le proprie difese.
Articolo 96. Una volta scaduto il termine concesso per la difesa e preparato il fascicolo, questo sarà sottoposto alla decisione del Presidente del CCCCN.
Articolo 97. Se la decisione è a sfavore del trasgressore, punito con le sanzioni previste dall'articolo 22 della legge n. 7.291, del 19 dicembre 1984, il trasgressore ne sarà informato e potrà presentare ricorso al Ministro dell'agricoltura entro quindici giorni, senza effetto sospensivo.
TITOLO VIII
Disposizioni generali e transitorie
Articolo 98. Le organizzazioni di cavalli da corsa possono promuovere corse con siepi e ostacoli, nonché eventi speciali o corse disputate da cavalli di altre razze, previa autorizzazione del CCCCN.
Paragrafo unico. Il CCCCN emanerà istruzioni regolamentari per lo svolgimento delle gare previste nel presente articolo.
Articolo 99. Gli ospedali veterinari gestiti da organizzazioni territoriali, finalizzati alla formazione e alla specializzazione dei tecnici, istituiscono obbligatoriamente un programma di residenza per medici veterinari.
Articolo 100. Eventuali omissioni o controversie sorte nell'esecuzione del presente Regolamento saranno risolte dall'Assemblea Plenaria del CCCCN.
Articolo 101. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Articolo 102. Il decreto n. 91.029 del 5 marzo 1985 e le altre disposizioni contrastanti sono abrogati.
Brasilia, 17 ottobre 1988; 167° anniversario dell'Indipendenza e 100° anniversario della Repubblica.
ULISSE GUIMARÃES
Iris Rezende Machado

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