Istruzione normativa n. 21 del 27 ottobre 2005

Fantino I 31.10.05

A cura di: sync

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Il Ministro dell'Agricoltura firma le istruzioni regolamenti che consentono la trasmissione simultanea internazionale
L'edizione di questo lunedì (31) della Gazzetta Ufficiale dell'Unione pubblica l'istruzione normativa firmata dal Ministro dell'Agricoltura, Roberto Rodrigues, che autorizza i Jockey Club brasiliani a raccogliere scommesse e corse svolte in altri paesi. Di fatto, l'istruzione pubblica il Piano Generale delle Scommesse che ora prevede questa possibilità di trasmissione simultanea con altri paesi e ha dato un periodo di 60 giorni ai club interessati per adattarsi al nuovo testo.
I Jockey Club brasiliani, del Paraná e del Rio Grande do Sul stavano già anticipando la nuova legislazione e la prima agenzia di "raccolta ippica" a ricevere questo tipo di scommesse dovrebbe essere installata a Porto Alegre a dicembre.
 
UFFICIO DEL MINISTRO
 
Istruzione normativa n. 21 del 27 ottobre 2005
 
Il Ministro di Stato per l'Agricoltura, l'Allevamento e l'Approvvigionamento, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 87, comma unico, capo II, della Costituzione, e in vista di quanto disposto dalla legge 7.291 del 19 dicembre 1984, e considerato l'obiettivo primario di creare una razza equina nazionale e la necessità di includere il sistema di scommesse denominato "Simulcasting" nei Piani Generali di Scommesse dei Jockey Club, delibera:
 
Articolo 1. Approvare il Regolamento del Piano Generale delle Scommesse, come stabilito nell'Allegato I alla presente Istruzione Normativa.
 
Articolo 2. Stabilire un periodo di 60 (sessanta) giorni per tutte le entità Turf in possesso di una lettera di brevetto per presentare i propri piani generali di scommesse in conformità con le regole stabilite nel regolamento.
 
Articolo 3. La presente Istruzione normativa entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

 ROBERTO RODRIGUES 
ALLEGATO: REGOLAMENTO GENERALE DEL PIANO SCOMMESSE1 – Definizioni
Articolo 1. Piano Generale Scommesse – È lo strumento che stabilisce le varie tipologie di scommesse, regolamentandole separatamente e in modo pratico affinché lo scommettitore sia pienamente a conoscenza della procedura dell'ente in materia di calcolo, distribuzione delle vincite, percentuale di prelievo e delle particolarità che regolano il sistema da esso adottato.
§ 1 Il presente strumento può costituire una tipologia di scommessa relativa all'esibizione di corse di cavalli, senza generazione e trasmissione di immagini, con generazione e trasmissione di immagini ai luoghi in cui vengono piazzate le scommesse, e anche con l'esibizione di corse di cavalli, attraverso immagini generate in altri ippodromi, situati in Brasile o all'estero, trasmesse in diretta ai luoghi in cui vengono piazzate le scommesse, in questo caso, denominata "Simulcasting".
§ 2 La trasmissione dell'immagine generata e ricevuta nei locali autorizzati alle scommesse deve comprendere almeno i seguenti dati che consentono di scommettere sulle corse:
– Nome e numero del cavallo
Fantino
– Peso del fantino
– Distanza della gara
– Tipo di pista (sabbia o erba)
– Condizioni della pista
Articolo 2. Scommesse – sono tutte le forme di gioco d'azzardo a pagamento effettuate sulle corse dei cavalli, sponsorizzate da enti legalmente autorizzati, tra cui concorsi, lotterie, aste o aste di scommesse.
Paragrafo unico. Le scommesse saranno piazzate secondo le modalità previste dal Piano Generale delle Scommesse, debitamente approvato dall'organismo competente del MAPA, e potranno essere piazzate esclusivamente nei locali dell'ippodromo, presso le sedi sociali e le sottosedi dei club di fantini, nelle agenzie autorizzate e tramite agenti accreditati.
Articolo 3. Ippodromo – Sede delle competizioni ippiche, con operazioni di scommesse, in conformità con il Piano generale delle scommesse, il Codice nazionale delle corse e le norme stabilite nei propri regolamenti.
Articolo 4. Movimento generale delle scommesse – Si tratta del valore totale delle scommesse, annunciato per ogni corsa, ai fini del calcolo della distribuzione dei premi.
Piano generale delle scommesse Articolo 5 Il piano generale delle scommesse deve includere:
I – i tipi di scommesse separatamente:
II – il prezzo unitario di ciascun biglietto:
III – la percentuale che l’ente gestore dovrà detrarre dall’importo totale scommesso, in ogni tipologia di scommessa;
IV – il calcolo per la distribuzione delle vincite agli scommettitori in ciascuna delle modalità di scommessa;
V – i limiti minimi e massimi del bonus per le scommesse;
VI – In caso di annullamento, rimborso e sostituzione dei biglietti dovuti ad errori nell’emissione, mancato completamento di una o più corse, ritiro degli animali o qualsiasi altra circostanza imprevista;
VII – i luoghi e gli orari di ricezione di ogni tipologia di scommessa;
VIII – il metodo di pubblicità delle scommesse;
IX – il termine di prescrizione delle schedine;
X – la destinazione di eventuali somme non percepite a causa della scadenza del prezzo del biglietto;
Articolo 6. Le scommesse saranno accettate solo nei luoghi legalmente autorizzati e designati a tale scopo.
§ 1 Si ritiene che lo scommettitore abbia l'obbligo di controllare la propria scommessa (incontro, corsa, valore e indicazioni) subito dopo averla piazzata e non saranno accettati reclami successivi.

§ 2. Chiunque acquisti schedine di scommesse sarà soggetto alle disposizioni del presente piano e alla legislazione pertinente.

2 – Tipi di scommesse
2.1 – Pulês
Articolo 7. La tipologia di scommessa denominata VINCITORE si riferisce all'animale considerato vincitore della corsa.
Articolo 8. La tipologia di scommessa denominata PLACE si riferisce agli animali considerati al primo o al secondo posto nella corsa.
Articolo 9. La modalità di scommessa denominata SHOW riguarda gli animali che si classificano nelle prime tre posizioni.
Articolo 10. La tipologia di scommessa denominata DOPPIA si riferisce agli animali che ottengono il primo e il secondo posto nella corsa, indipendentemente dall'ordine di arrivo.
Paragrafo unico. In caso di parità per il primo e/o secondo posto, il montepremi netto verrà suddiviso in tante parti quante sono le combinazioni vincenti, rispettando i seguenti criteri:
a) In caso di parità tra due animali per il primo posto, verrà considerato vincitore il cavallo corrispondente ai due equidi in parità;
b) In caso di parità tra tre o più animali per il primo posto, tutte le iscrizioni corrispondenti agli animali in parità saranno considerate vincitori;
c) In caso di parità per il secondo posto, gli animali iscritti al primo posto saranno considerati vincitori insieme agli animali classificati al secondo posto; e
d) In caso di parità, se non ci sono scommesse su nessuna delle combinazioni vincenti, il ricavato netto di questa quota verrà distribuito tra le altre combinazioni considerate vincenti.
Articolo 11. La tipologia di scommessa denominata EXATA si riferisce agli animali che ottengono il primo e il secondo posto nella corsa, in quest'ordine.
Paragrafo unico. In caso di parità per il primo e/o secondo posto, il premio netto verrà suddiviso separatamente per ogni esatta combinazione vincente, osservando i seguenti criteri:
a) In caso di parità tra due animali per il primo posto, saranno considerati vincitori i cavalli iscritti in parità;
b) in caso di parità di 3 (tre) o più animali al primo posto, saranno considerati vincitori tutti i lavori corrispondenti agli animali in parità;
c) In caso di parità per il secondo posto, gli animali iscritti al primo posto saranno considerati vincitori insieme agli animali classificati al secondo posto; e
d) In caso di parità, se non ci sono scommesse su nessuna delle combinazioni vincenti, il ricavato netto di questa quota verrà distribuito tra le altre combinazioni considerate vincenti.
Articolo 12. Il tipo di scommessa denominato TRIFETA si riferisce agli animali che ottengono il primo, il secondo e il terzo posto in una determinata corsa.
§ 1 Nelle corse in cui forfait o ritiri, per qualsiasi motivo, riducano il numero degli animali con numeri diversi a meno di 4 (quattro), le scommesse saranno annullate e le somme giocate saranno restituite ai titolari dei rispettivi biglietti.
§ 2 Nei casi di parità si osserva il seguente criterio:
a) In caso di parità tra due animali per il 1° posto, le opere vincenti saranno quelle corrispondenti agli animali in parità più l'animale che si classifica al 3° posto;
b) In caso di parità tra tre o più animali per il 1° posto, tutti i lavori corrispondenti agli animali in parità saranno considerati vincitori;
c) In caso di parità tra due animali per il 1° posto e anche per il 3° posto, saranno considerati vincitori tutti i lavori corrispondenti agli animali a pari merito per il 1° posto e quelli a pari merito per il 3° posto;
d) In caso di parità per il 2° posto, saranno considerati vincitori gli animali classificatisi al 1° posto insieme agli animali classificati a pari merito per il 2° posto;
(e) In caso di parità per il 3° posto, le voci vincenti saranno quelle corrispondenti al 1° posto più il 2° posto più gli animali a pari merito per il 3° posto;
f) In caso di parità, se non ci sono scommesse su nessuna delle combinazioni vincenti, il ricavato netto di questa quota verrà distribuito tra le altre combinazioni considerate vincenti.
Articolo 13. Il tipo di scommessa denominato QUADRIFETA si riferisce agli animali che ottengono il primo, il secondo, il terzo e il quarto posto in una determinata corsa.
§ 1 Nelle corse in cui forfait o ritiri, per qualsiasi motivo, riducano il numero degli animali con numeri diversi a meno di 5 (cinque), le scommesse saranno annullate e le somme giocate saranno restituite ai titolari dei rispettivi biglietti.
§ 2 In caso di parità tra due o più concorrenti, il valore delle scommesse vincenti da distribuire verrà suddiviso tra la somma delle combinazioni.
2.2 – Dell’Accumulato
Articolo 14. Le scommesse multiple saranno di tipo Semplice e Combinato e potranno adottare le seguenti denominazioni:
Doppio accumulatore, triplo accumulatore, quadruplo accumulatore, sestuplo accumulatore e super trifecta, come descritto nei seguenti articoli.
Articolo 15. Le ACCUMULATORI SEMPLICI sono scommesse su un animale vincente in due, tre, quattro o sei corse diverse. Le ACCUMULATORI COMBINATE possono indicare uno o più animali vincenti per corsa e, se il primo
Se la previsione è corretta, la scommessa iniziale moltiplicata per la vincita della corsa verrà applicata alla/e previsione/i della corsa successiva, e così via.
§ 1 Il calcolo della distribuzione finale corrisponderà alle distribuzioni moltiplicate successivamente e cumulativamente, utilizzando solo la prima cifra decimale di ogni moltiplicazione, aggiungendo al prodotto risultante i bonus regolamentari e moltiplicando l'importo trovato per il valore della scommessa iniziale piazzata.
§ 2 I biglietti per le multiple semplici/combinate riporteranno l'importo iniziale scommesso e i numeri degli animali indicati come vincenti, essendo validi i numeri indicati nel programma ufficiale.
Articolo 16. Gli accumulatori semplici/combinati saranno accettati solo nelle corse in cui tre o più animali compaiono con numeri diversi.
Art. 17. Le scommesse multiple semplici/combinate vincenti avranno i bonus garantiti dagli enti gestori delle corse su cui vengono raccolte le scommesse.
Articolo 18. In caso di forfait o ritiro di qualsiasi animale scommesso per qualsiasi tipo di Accumulatore Semplice, il rispettivo accumulatore sarà equiparato a quello di una corsa in meno, con diritto, in caso di vincita, al bonus corrispondente all'accumulatore risultante, salvo il caso in cui vi sia (un altro animale/i con lo stesso numero), nel qual caso l'accumulatore non subirà alcuna alterazione, con lo scommettitore che gareggerà con l'animale/gli animali rimanenti.
§ 1. Se uno qualsiasi degli animali che fanno parte di un Supertri viene dichiarato forfait o ritirato per qualsiasi motivo, la percentuale di bonus per tutte le combinazioni contenenti tale animale verrà calcolata solo sulle corse in cui è presente una previsione corretta. Ciò significa che se lo scommettitore pronostica correttamente solo due corse e l'animale viene ritirato dalla terza, avrà diritto al bonus per quelle due corse e non al bonus speciale Supertri. Nel caso di pronostica corretta di una sola corsa, con le altre due previsioni non partecipanti, lo scommettitore non avrà diritto ad alcun bonus.
§ 2 Nei casi in cui una corsa sia ridotta a meno di tre animali, le scommesse piazzate su quella corsa saranno nulle e tutte le scommesse piazzate su di essa saranno considerate come forfait o ritiro, applicando le disposizioni descritte in caput di questo articolo.
§ 3 In caso di annullamento di una gara, il montepremi accumulato sarà equivalente a quello di una gara in meno, come previsto dall'art. caput di questo articolo.
§ 4 Nel caso in cui, verificandosi una delle circostanze previste dal presente articolo o dai suoi paragrafi 1, 2 e 3, il premio accumulato venga ridotto ad un'unica partecipazione vincente, il premio in denaro per questa partecipazione verrà erogato come se si trattasse di un'unica partecipazione, senza diritto ad alcun bonus.
§ 5 Nel caso in cui nei risultati cumulativi venga indicato un animale o una razza non elencati nel programma, e in caso di dubbio o errore nelle indicazioni di una razza, si applicano le disposizioni del presente articolo.
Art. 19. La gara SUPERTRIFETA consiste nel pronosticare correttamente i concorrenti che si classificheranno al primo, secondo e terzo posto, nell'esatto ordine, in due gare da designare.
3 – Informazioni sui premi
Articolo 20. Il risultato ufficiale di una gara sarà annunciato solo dopo la sua conferma.
§ 1 La successiva modifica del risultato di una corsa non può in nessun caso essere invocata per l'accettazione delle schedine, per le quali valgono sempre i risultati confermati immediatamente dopo la corsa.
§ 2. Le ripartizioni saranno sempre annunciate sulla base di R$ 1,0 (un real) e in valori che rappresentano solo la prima cifra decimale, ignorando le altre. In nessun caso la ripartizione finale sarà annunciata con un valore inferiore a R$ 1,0 (un real).
Articolo 21. Gli animali elencati nel programma con lo stesso numero d'ordine (doppio) saranno inclusi nella stessa schedina nelle modalità di scommessa, con lo scommettitore che gareggerà con tutti gli animali che corrono con lo stesso numero. Pertanto, non sarà necessario indicare numeri ripetuti nelle modalità Doppio, Esatto, Trifecta e Quadrifecta, poiché ai fini della determinazione dei risultati di queste modalità, conterà solo l'animale che ottiene il miglior piazzamento, ignorando gli altri con lo stesso numero e considerando l'animale/gli animali della/e classifica/e successiva/e.
Paragrafo singolo. Saranno fatte eccezioni nelle categorie Piazzato e Mostra. Nel caso del Piazzato, se i primi due animali classificati sono inclusi nel programma con lo stesso numero d'ordine (doppia), il montepremi sarà calcolato per un singolo animale. Nel caso della Mostra, se i primi tre animali fanno parte di una doppia, il montepremi sarà calcolato considerando un solo animale.
Articolo 22. Dall'importo totale delle scommesse piazzate saranno dedotte le imposte dovute per legge e le percentuali di prelievo stabilite dagli enti promotori e la distribuzione dei premi ai biglietti vincenti sarà calcolata come segue:
I – VINCITORE – Dal totale delle scommesse si sottraggono la percentuale stabilita per il ritiro degli enti promotori e le tasse dovute per legge; il saldo viene poi diviso per l'importo totale scommesso sull'animale vincente e il risultato sarà la quota del vincitore. In caso di parità tra due o più animali, dal totale delle scommesse si sottraggono la percentuale della società, le tasse dovute per legge e la somma degli importi scommessi sugli animali in parità e il saldo viene diviso in tante parti uguali quanti sono gli animali; ciascuna di queste parti viene poi divisa per il numero di unità di scommessa pubblicizzate su ciascun animale; il risultato di queste divisioni, più 1,0 R$ (un real), costituirà la quota per ciascun animale vincente.
II – DOPPIO ed ESATTO – la procedura è identica a quella del Vincitore.
III – CLASSIFICA – la procedura è la stessa di quella prevista per la categoria vincitori. In caso di parità tra due o più animali al primo posto, questi saranno considerati vincitori del primo posto, mentre in caso di parità per il secondo posto, metà del premio in denaro sarà assegnato all'animale al primo posto e metà agli animali a pari merito per il secondo posto.
IV – SHOW – la procedura è la stessa di quella prevista per la categoria vincitori. Se si verifica un pareggio tra tre o più animali al primo posto; un animale al primo posto e due o più a pari merito per il secondo; due animali a pari merito per il primo posto e uno o più animali a pari merito per il secondo, questi saranno considerati gli show vincenti. In caso di parità per il terzo posto, un terzo del premio in denaro sarà assegnato al vincitore del primo posto, un altro terzo al vincitore del secondo posto e metà agli animali a pari merito per il terzo posto.
V – TRIFETA – Dal totale delle puntate si sottrae la percentuale di prelievo stabilita dall’Ente Turf e le imposte dovute per legge; il saldo viene poi diviso per l’importo totale scommesso sulla/e combinazione/i vincente/i e il risultato sarà la vincita della Trifeta. In caso di parità tra due o più animali, in qualsiasi posizione della trifeta, la vincita sarà ottenuta dividendo il saldo netto per la/e combinazione/i vincente/i, in modo che le formule vincenti possano avere vincite diverse, inversamente proporzionali all’importo scommesso.
VI – QUADRIFETTIVO – Dal totale delle puntate si sottrae la percentuale di prelievo stabilita dall’Ente Turf e le imposte dovute per legge; il saldo viene poi diviso per l’importo totale scommesso sulla/e combinazione/i vincente/i e il risultato sarà la vincita Quadrifective. In caso di parità tra due o più animali, in qualsiasi posizione della quadrifective, la vincita sarà ottenuta dividendo il saldo netto per la/e combinazione/i vincente/i, in modo che le formule vincenti possano avere vincite diverse, inversamente proporzionali all’importo scommesso.
Articolo 23. Quando, per qualsiasi motivo, un animale viene dichiarato forfait o ritirato da una corsa prima della partenza, le scommesse piazzate sulle categorie Vincitore, Piazzato, Mostra, Doppio, Exacta, Trifecta e Quadrifecta (in proporzione al numero di combinazioni non concorrenti) saranno rimborsate, se l'animale non appare con lo stesso numero d'ordine di un altro concorrente, nel qual caso la scommessa non verrà modificata.
§ 1 Le scommesse nelle modalità doppia, esatta, tripla e quadrifetta che contengono un animale ritirato saranno restituite agli scommettitori (in proporzione alle combinazioni non valide a causa del ritiro).
§ 2. Le scommesse piazzate su animali squalificati, fermi durante la corsa o che subiscono un incidente dopo la corsa che impedisca loro di terminare il percorso, o meno, non saranno rimborsate.
Articolo 24. I limiti delle scommesse, il valore delle combinazioni, nonché i luoghi e gli orari per la ricezione delle scommesse saranno stabiliti dalla Commissione Corse e comunicati al pubblico scommettitore attraverso un mezzo ufficiale di diffusione, compresa la possibilità di scommesse anticipate.
§ 1. Possono essere stabiliti valori diversi per combinazioni dello stesso tipo di scommessa, anche nello stesso incontro, al fine di incentivare maggiormente la modalità in un dato giorno o gara.
§ 2. Qualora vengano adottate le disposizioni del § 1 del presente articolo, le scommesse in questa modalità non subiranno alcuna modifica rispetto alle regole del loro piano.
Articolo 25. I biglietti vincenti saranno pagati esclusivamente ai rispettivi titolari e non saranno presi in considerazione reclami per smarrimento, furto, smarrimento o qualsiasi altro reclamo. I biglietti strappati, deturpati o la cui autenticità non possa essere dimostrata non saranno pagati.
Art. 26. I biglietti vincenti avranno validità di 08 (otto) giorni consecutivi, a partire dal giorno stesso del programma, e trascorso tale periodo il loro valore tornerà all'Ente Promotore.
Art. 27. Le percentuali di ritiro lordo dalle categorie Winner, Place, Show, Double, Exacta, Trifecta e Quadrifecta saranno le stesse praticate dagli ippodromi fornitori delle corse; rispettando il limite di ritiro stabilito dall'articolo 23, § 2 del decreto n. 96.993/88, che ha modificato la legge n. 7.291/84.
Paragrafo singolo. Le scommesse multiple pagheranno bonus ai biglietti vincenti secondo le percentuali e le condizioni stabilite nel presente Piano.
Articolo 28. In caso di annullamento di una corsa, le scommesse saranno mantenute e rimarranno valide fino allo svolgimento della corsa.
Paragrafo singolo. In caso di annullamento di una corsa, le scommesse sulle categorie Vincitore, Piazzato, Spettacolo, Doppia, Esatta, Trifecta e Quadrifecta saranno annullate e gli importi puntati saranno restituiti ai titolari dei rispettivi biglietti. Le altre categorie seguiranno le disposizioni del presente piano.
Art. 29. Nelle modalità in cui è consentita l'effettuazione di scommesse con l'indicazione di più combinazioni sulla stessa schedina, sarà possibile che si verifichino più combinazioni vincenti, specie in caso di parità o qualora venga indicato più di un piazzamento o spettacolo vincente.
Articolo 30. L'ente gestore del manto erboso può scegliere di non adottare nessuna delle modalità di scommessa previste dal presente Regolamento nel proprio sistema di scommesse.
4 – Operazione
Articolo 31. L'organizzatore della gara che effettua scommesse tramite trasmissione simultanea, sia nazionale che internazionale, deve presentare, insieme al suo Piano Generale Scommesse, un Contratto con l'ente che genera le immagini, per l'approvazione.
Articolo 32. L'apertura di Agenzie e Agenti Accreditati in altri Stati o Comuni deve essere preceduta dai seguenti provvedimenti:
a) Accordo tra l'ente promotore e enti analoghi;
b) Approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento dell'accordo di cui al comma precedente;
c) Presentazione del contratto tra l'Agenzia o l'Agente Accreditato e l'ente promotore, ai fini dell'approvazione.
Articolo 33. L'ente promotore delle corse deve fornire un programma contenente tutte le informazioni necessarie per orientare lo scommettitore.
Art. 34. Con il programma in mano, lo scommettitore può, a sua scelta, andare alla finestra delle scommesse, scegliere i tipi di scommesse, l'importo da scommettere e ricevere la prova della scommessa piazzata.
Art. 35. Una volta effettuata la gara e confermato il suo risultato, verrà comunicata la distribuzione dei premi per ogni tipologia di scommessa e saranno osservati gli sconti stabiliti dalla legge.
5 – In merito alla raccolta dei fondi e alla loro destinazione
Articolo 36. La riscossione e l'assegnazione delle risorse devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 50 e seguenti del decreto 96.993 del 17 ottobre 1988 e delle leggi collegate, essendo l'ente promotore tenuto a riscuotere l'1,5% del volume totale delle scommesse e a versarlo al Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento.
Articolo 37. I fondi assegnati al Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento saranno riscossi mensilmente, mediante l'emissione di un Modulo di Raccolta Federale – GLU, su un conto specifico fornito dal Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento, entro il 10° giorno del mese successivo.
Articolo 38. Le modifiche al Piano Generale delle Scommesse saranno consentite solo se l'Ente Turf avrà versato integralmente gli importi dovuti al Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento.
6 – Vigilanza sugli enti turistici
Articolo 39. Gli enti gestori sono tenuti a fornire ai funzionari incaricati dell'ispezione tutti i chiarimenti necessari, nonché a mostrare loro, quando richiesti per esame o perizia, i documenti, i libri, le ricevute, i bilanci e ogni altro elemento ritenuto necessario per l'esercizio dell'attività ispettiva.
Articolo 40. Le organizzazioni di gestione del manto erboso sono tenute a presentare una relazione mensile all'organismo competente del Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento contenente le seguenti informazioni:
I – numero di gare completate;
II – totale delle scommesse e delle gare per ogni incontro;
III – l’importo totale dei premi erogati in ogni incontro;
IV – la percentuale del Volume Totale delle Scommesse che viene distribuita come premi;
V – la percentuale di prelievi effettuati, in ogni tipologia di scommessa, dalla società promotrice della corsa;
VI – il contributo complessivo da riscuotere da parte del Ministero dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento;
VII – Ulteriori chiarimenti su richiesta.
Articolo 41. Gli enti promotori sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento le informazioni necessarie. on line del volume delle scommesse, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo precedente.
7 – Penalità
Articolo 42. In caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli da 91 a 97 del Decreto 96.993 del 17 ottobre 1988.

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