Istruzione normativa n. 48, dell'8 settembre 2008
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELL'ALLEVAMENTO E DELL'APPROVVIGIONAMENTO
UFFICIO DEL MINISTRO
Istruzione normativa n. 48, dell'8 settembre 2008
Il Ministro di Stato per l'agricoltura, l'allevamento e l'approvvigionamento, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 87, comma unico, capo II, della Costituzione, e in considerazione delle disposizioni della legge n. 7.291, del 19 dicembre 1984, regolata dal decreto n. 96.993, del 17 ottobre 1988, e del contenuto del processo n. 70000.002355/2008-84, delibera:
Articolo 1. Approvare il Regolamento del Piano Generale delle Scommesse, come stabilito nell'Allegato alla presente Istruzione Normativa.
Articolo 2. La presente Istruzione normativa entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
REINHOLD STEPHANES
ALLEGATO
Regolamento generale del piano di scommesse
CAPITOLO I
DEFINIZIONI NORMATIVE
Articolo 1. Ai fini del Regolamento della Legge n. 7.291 del 19 dicembre 1984, che disciplina l'attività di allevamento equino nel Paese, si applicano le seguenti definizioni:
I – Piano Generale delle Scommesse: strumento che stabilisce le varie tipologie di scommesse, regolandole separatamente e in modo conveniente, in modo che lo scommettitore
Essere pienamente informati sulle procedure dell'ente in materia di calcolo, distribuzione degli utili, percentuale di prelievi e dettagli specifici che regolano il sistema adottato;
II – Scommesse: comprende tutte le forme di gioco d’azzardo a pagamento, svolte sulle corse dei cavalli, sponsorizzate da enti legalmente autorizzati, comprendenti anche concorsi, lotterie, aste o scommesse all’asta;
III – Ippodromo: luogo in cui si svolgono corse di cavalli, organizzate e sponsorizzate da enti autorizzati legalmente, e può essere classificato come ippodromo a circuito chiuso o a pista dritta;
IV – Ente Turf: una società civile di diritto privato senza scopo di lucro autorizzata a gestire le scommesse sulle corse dei cavalli, tramite una licenza operativa denominata lettera di brevetto;
V – Agente accreditato: persona fisica o giuridica, autorizzata per iscritto dall’ente gestore del manto erboso, a ricevere scommesse e pagare premi;
VI – Volume totale delle scommesse: totale delle scommesse pubblicizzate al pubblico in ogni corsa, in tutte le categorie, dall'organizzazione della corsa, ai fini del calcolo della distribuzione dei premi, in base all'allocazione dei fondi raccolti.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2. Le scommesse sulle corse dei cavalli possono essere piazzate solo nei locali o nei locali degli ippodromi, presso le sedi centrali o le sedi secondarie degli enti ippici, nelle agenzie e tramite agenti accreditati, debitamente autorizzati dall'organismo competente del Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA).
Paragrafo unico. Le domande di licenza operativa per agenzie e agenti accreditati devono essere corredate dai seguenti documenti:
I – richiesta presentata all’autorità designata dal rappresentante legale dell’ente;
II – una dichiarazione espressa del Presidente del Jockey Club, che assume la piena responsabilità della vendita delle scommesse e del pagamento dei premi per conto dell'ente ippico;
III – copia certificata del contratto di concessione del servizio per un agente accreditato, firmato dall'ente gestore del manto erboso;
IV – Planimetria dei locali, in scala minima 1:500, dell'agente accreditato;
V – Descrizione degli impianti, con elenco delle attrezzature disponibili, secondo il Centro Elaborazione Dati/Totalizzatore;
VI – tabella delle commissioni per l'agente accreditato, pagate dall'ente turf legalmente autorizzato;
VII – copia dell’accordo firmato con l’entità analoga per l’approvazione (ove applicabile);
VIII – copia dell’iscrizione al CNPJ (Registro Nazionale Brasiliano delle Persone Giuridiche) o al CPF (Registro Brasiliano delle Persone Fisiche) dell’agente accreditato dall’ente turf;
IX – copia dello statuto dell’agente accreditato (ove applicabile);
X – Procura mediante atto privato, con autentica notarile della firma del mandante (ove applicabile).
Articolo 3. L'esercizio delle scommesse sulle competizioni ippiche, da parte di soggetti legalmente autorizzati ai sensi del presente Regolamento, può essere effettuato sulle corse ippiche disputate presso l'ippodromo stesso, sulle corse ippiche disputate presso ippodromi di soggetti analoghi dotati di regolare licenza, nonché sulle corse ippiche disputate presso ippodromi situati fuori dal territorio nazionale, nella modalità "International Simulcasting".
§ 1. Le corse che si svolgono in altri ippodromi, situati in Brasile o all'estero, e trasmesse in tempo reale (live) in luoghi in cui sono autorizzate le scommesse, sotto la responsabilità dell'ente gestore autorizzato, sono chiamate corse in simulcast.
§ 2. Per riproduzione in tempo reale di gare disputate in altri ippodromi si intende la trasmissione in diretta di gare precedentemente designate, che può essere denominata simulcasting nazionale o simulcasting internazionale.
§ 3 L'imposta di cui all'articolo 11 della legge n. 7.291 del 1984 è attribuita all'ente gestore titolare della concessione per la trasmissione in simultanea delle scommesse sulle corse.
§ 4 Nel caso di gestione di scommesse su corse nazionali in simulcast, gli enti partner devono adottare il sistema single-stone per il calcolo della distribuzione dei premi.
§ 5 Per l'esercizio delle scommesse sulle corse mediante trasmissione simultanea nazionale
(Per le corse che si svolgono presso ippodromi di enti nazionali analoghi) o per le corse internazionali in simulcast (corse che si svolgono presso ippodromi all'estero), l'ente ippico deve presentare i seguenti documenti insieme al Piano generale delle scommesse:
I – copia del contratto di cessione dei diritti di utilizzazione dei suoni, delle immagini e dei dati relativi alle gare svoltesi presso l'ippodromo dell'ente analogo o presso ippodromi esteri;
II – una copia del contratto stipulato con il fornitore del sistema di streaming live per le competizioni ippiche, comprese tutte le informazioni aggiuntive;
III – Prova di titolarità di un CDP/Totalizzatore per la gestione dei dati relativi alle corse o copia del contratto di outsourcing sottoscritto con il gestore del sistema;
IV – Elenco degli agenti accreditati con numero e data di rilascio della licenza operativa, autorizzati a ricevere il segnale video.
§ 6. Sono considerate informazioni aggiuntive, che devono essere divulgate nelle trasmissioni in diretta delle corse di cavalli programmate:
I – Tipologia e distanza della gara e designazione dell’evento;
II – Nomi e prestazioni dei cavalli in gara;
III – Nome e prestazione dei fantini;
IV – Tipologia, condizioni e caratteristiche della pista.
Articolo 4. Il funzionamento del servizio scommesse sarà amministrato e diretto dalla Commissione Corse di ogni ente ippico, come stabilito dal Codice Nazionale Corse.
Articolo 5. Gli scommettitori sulle corse dei cavalli saranno soggetti alle disposizioni del presente strumento e alla legislazione pertinente, ed è loro obbligo controllare la schedina acquistata, per quanto riguarda l'incontro, la corsa, il valore e le informazioni, dopo il suo acquisto, e non saranno accettati reclami successivi.
Articolo 6. Il Piano Generale delle Scommesse predisposto dagli enti gestori di manto erboso in conformità al presente regolamento, da approvare dall'organismo competente, deve contenere le seguenti informazioni, ai sensi dell'articolo 23 del decreto n. 96.993 del 17 ottobre 1988:
I – le tipologie di scommesse, regolamentate separatamente;
II – il valore unitario di ogni schedina, in base alla rispettiva tipologia di scommessa;
III – la percentuale che l’ente gestore dovrà detrarre dall’importo totale scommesso, in ogni tipologia di scommessa;
IV – il calcolo per la distribuzione delle vincite agli scommettitori in ciascuna delle modalità di scommessa;
V – i limiti minimi e massimi del bonus per le scommesse;
VI – In caso di annullamento, rimborso e sostituzione dei biglietti dovuti ad errori nell’emissione, mancato completamento di una o più corse, ritiro degli animali o qualsiasi altra circostanza imprevista;
VII – i luoghi e gli orari di ricezione di ogni tipologia di scommessa;
VIII – il metodo di pubblicità delle scommesse;
IX – il termine di prescrizione delle schedine;
X – la destinazione di eventuali importi non ricevuti a causa della scadenza del prezzo del biglietto.
Paragrafo unico. Le domande di approvazione del Piano Generale delle Scommesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
I – una richiesta presentata all'autorità designata dal rappresentante legale dell'ente gestore del manto erboso;
II – piano generale delle scommesse redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto n. 96.993 del 17 ottobre 1988 e nel rispetto del presente Regolamento;
III – Copia certificata conforme del contratto di licenza per i diritti di trasmissione di suoni, immagini e dati di competizioni ippiche, compreso l'elenco degli ippodromi da cui hanno origine le corse;
IV – copia certificata del contratto di outsourcing per la fornitura di servizi per lo sviluppo e il funzionamento del Centro di elaborazione dati/Totalizzatore, fornitore del sistema di trasmissione in tempo reale delle gare, controllo antidoping tramite analisi chimica del materiale biologico, nonché assistenza medica veterinaria e ambulatoriale alle gare (ove applicabile);
V – Esempi di materiale stampato per le riunioni di corse di cavalli (insieme di corse da mostrare in ogni programma) per informazione degli scommettitori;
VI – prova di fattibilità tecnica (rilasciata da MAPA) e di fattibilità economica (rilasciata da una società di revisione) dell’entità del manto erboso;
VII – accordo di impegno per la presentazione al MAPA, come stabilito dall'articolo 73 del decreto n. 96.993, del 17 ottobre 1988, della relazione di valutazione mensile dell'MGA;
VIII – conferma dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto (onere fiscale) al MAPA entro i termini stabiliti;
IX – bilanci che separano le attività ippiche dalle attività ricreative e sociali, come definite dalla Legge n. 6.404 del 1976, secondo gli standard e i criteri stabiliti dal Consiglio federale di contabilità, dopo essere stati verificati da revisori indipendenti.
CAPITOLO III
DELLE MODALITÀ DI SCOMMESSA
Articolo 7. Ai fini del presente regolamento, le scommesse sulle corse dei cavalli, gestite da enti di turf, saranno classificate in 3 (tre) categorie, vale a dire:
I – biglietti/abbonamenti;
II – accumulati/competizioni; e
III – aste/sessioni di scommesse.
§ 1 Nelle tipologie di scommesse classificate come pronostici, gli scommettitori indicano
L'ordine in cui arrivano i cavalli nelle corse precedentemente designate dalla Commissione Corse.
§ 2 Nelle tipologie di scommesse classificate come multiple, gli scommettitori accumulano le indicazioni sull'ordine di arrivo dei cavalli in più corse del calendario ippico.
§ 3 Nelle tipologie di scommesse classificate come aste, le scommesse per determinate corse vengono vendute in anticipo, tramite aste, agli scommettitori che presentano la puntata più alta, su un cavallo specifico o su un gruppo di cavalli iscritti per partecipare alle corse.
Articolo 8. Le scommesse denominate schedine/biglietti possono essere delle seguenti tipologie:
I – Vincitore: tipo di scommessa in cui l’animale è considerato il vincitore della corsa;
II – Piazzamento: tipologia di scommessa che considera gli animali arrivati al primo o al secondo posto nella corsa;
III – Show: tipo di scommessa che considera gli animali che si sono piazzati nelle prime tre posizioni;
IV – Doppia: tipo di scommessa in cui gli animali presi in considerazione sono...
Hanno ottenuto il primo e il secondo posto nella gara, indipendentemente dall'ordine di...
arrivo;
V – Esatta: tipo di scommessa in cui gli animali presi in considerazione sono...
Hanno ottenuto il primo e il secondo posto nella gara, in quest'ordine;
VI – Trifecta: tipo di scommessa in cui gli animali presi in considerazione sono...
Hanno ottenuto il primo, il secondo e il terzo posto in una gara prestabilita;
VII – Quadrifeta: tipo di scommessa in cui gli animali presi in considerazione sono...
Hanno ottenuto il primo, il secondo, il terzo e il quarto posto in una gara.
preciso.
Articolo 9. Le scommesse denominate accumulatori/concorsi possono essere
costituito dai seguenti tipi:
I – Accumulatore semplice: si tratta di scommesse nelle modalità Vincitore, Piazzato e Doppio.
o Esatto, in due o più razze distinte, e possono essere adottati nomi diversi
Proprio;
II – Combinate Accumulate: sono scommesse su due o più animali, in
Modalità Vincitore o Piazzamento, o in due o più Doppi o Esatti, di gare
distinti e possono adottare nomi propri;
III – Accumulatore Misto: sono scommesse su due o più modalità diverse,
in gare separate designate dalla Commissione Corse, che possono essere adottate
nomi propri.
Art. 10. Le scommesse categorizzate per le aste/sedute di scommesse sono
consistente nella vendita anticipata delle scommesse Winner, Exacta e Double, per
alcune gare, dove il numero di round è indipendente l'uno dall'altro, e
I termini saranno stabiliti liberamente dal banditore.
Articolo 11. Le norme disciplinari di funzionamento per la proclamazione di
risultato della classifica dei cavalli nella corsa, ai fini della distribuzione dei premi ai
I vincitori saranno determinati da ogni ente gestore del manto erboso, per categoria.
scommesse, nel Piano Generale Scommesse da approvare, date le possibilità di
varianti e caratteristiche presentate.
Articolo 12. L'ente territoriale può scegliere di non adottare nel suo sistema di
Scommettere su una qualsiasi delle modalità previste dal presente Regolamento o proporne di nuove.
modalità di scommessa, in via sperimentale, per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni.
ottanta) giorni per l'approvazione.
Articolo 13. Le modifiche al Piano Generale delle Scommesse saranno consentite solo se...
L'Ente del Turismo è in regola con i depositi degli importi dovuti al Ministero dell'
Agricoltura, allevamento e approvvigionamento (MAPA), raccolti nella loro interezza.
CAPO IV
DEL VALORE UNITARIO DI CIASCUN BIGLIETTO
Art. 14. Il valore unitario di ciascun biglietto, secondo le rispettive modalità di
L'importo delle scommesse sarà stabilito dalla Commissione Corse dell'organizzazione del manto erboso e l'ente è tenuto a...
Presentazione all'organo competente della Risoluzione della Commissione che approva il valore arbitrato.
da MAPA per l'approvazione.
CAPITOLO V
PERCENTUALE RITIRATA DALL'ENTE TURF
Articolo 15. La percentuale da prelevare dagli enti gestori del manto erboso, sul totale
scommetti sui diversi tipi di scommesse a eliminazione diretta e multiple, oppure, in ciascuna
In caso di round vincente, il limite può variare; tuttavia, il limite stabilito nel...
§ 2, dell'articolo 23, del decreto n. 96.993, del 17 ottobre 1988, dovrebbe essere
rigorosamente rispettato.
CAPITOLO VI
CALCOLO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RIPARTIZIONI
Articolo 16. Le particolarità che regolano il sistema adottato da ciascuna
entità, relativa al calcolo per la distribuzione del montepremi agli scommettitori, di ciascuna
Una delle opzioni di scommessa per le diverse categorie sarà stabilita in
Piano generale di scommesse di ogni Jockey Club, tenendo conto del servizio operativo.
Per quanto riguarda le scommesse sulle corse dei cavalli, non è previsto l'obbligo di una singola schedina.
CAPITOLO VII
Per quanto riguarda i limiti minimi e massimi dei bonus.
Art. 17. I limiti minimi e massimi del bonus per le scommesse su
La categoria dei punti accumulati dipende dal numero di gare in programma e...
tipologie di scommesse considerate, con l'obbligo di dettagliarle in
Piano generale di scommesse di ogni entità di gioco, tenendo conto del non-
requisito per una singola pietra.
CAPITOLO VIII
IN CASO DI INVALIDAZIONE DELLE CORSE O RITIRO DEGLI ANIMALI
Art. 18. In caso di nullità, la restituzione delle somme giocate e la
sostituzione del biglietto, a causa di un errore nella sua emissione, mancato completamento di uno o
In caso di ulteriori gare, ritiri di animali o altre circostanze impreviste, le regole saranno...
stabilito dagli enti del manto erboso, nel Piano Generale delle Scommesse, al fine di
per salvaguardare i diritti dei consumatori dei servizi di scommesse sulle corse dei cavalli,
eseguiti da organizzazioni di tutela del territorio legalmente autorizzate.
CAPITOLO IX
LUOGHI E ORARI PER LA RICEZIONE DELLE SCOMMESSE
Articolo 19. I luoghi autorizzati a ricevere le scommesse sono quelli definiti nell'articolo...
Articolo 18 del decreto n. 96.993, del 17 ottobre 1988, mentre gli allegati di
Il funzionamento di questi sarà stabilito dalla commissione di regata sulla base di...
programma di corse di cavalli.
CAPITOLO X
Per quanto riguarda il metodo di pubblicità delle scommesse
Articolo 20. La comunicazione della distribuzione, ai fini del pagamento dei premi a
Per gli scommettitori con biglietti vincenti, in qualsiasi tipo di scommessa, verrà fatto.
dopo la conferma e l'annuncio del risultato della gara da parte della Commissione Corse,
garantendo che tutti i fondi raccolti siano stati assegnati per intero.
§ 1 La successiva modifica del risultato di una gara non può in nessun caso...
Alcuni, da invocare per ricevere le schedine delle scommesse che saranno sempre
confermato dai risultati subito dopo la gara.
§ 2 Le distribuzioni saranno sempre annunciate sulla base di R$ 1,00 (un real), mai
inferiori a questo punto di riferimento e in valori che rappresentano solo la 1a casa.
decimale, ignorando gli altri.
§ 3 La comunicazione dei risultati dell'assegnazione può essere effettuata per via elettronica,
video o pietra.
§ 4 Dopo lo svolgimento della gara e la conferma del suo risultato, verrà annunciata la distribuzione dei premi.
ciascuna delle opzioni di scommessa e soggetta agli sconti determinati da
legislazione.
CAPITOLO XI
Per quanto riguarda la prescrizione dei biglietti
Articolo 21. I biglietti vincenti saranno validi per otto giorni a partire dalla data dell'estrazione.
Data del programma della gara.
CAPITOLO XII
Per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi non riscossi.
Art. 22. I premi non reclamati entro il termine di
Il ricavato della vendita dei biglietti verrà restituito all'ente gestore del manto erboso per un ulteriore utilizzo.
nelle spese di interesse per le corse dei cavalli.
Articolo 23. I biglietti vincenti saranno pagati esclusivamente ai titolari dei biglietti stessi.
senza considerare alcun reclamo di smarrimento, furto, smarrimento o qualsiasi altro
reclamo, i biglietti strappati o deturpati non saranno pagati, la cui legittimità
non può essere dimostrato.
CAPITOLO XIII
Per quanto riguarda la raccolta e la sua allocazione.
Articolo 24. La riscossione e l'assegnazione delle risorse devono rispettare...
come stabilito negli articoli dei capitoli VI e VII del decreto n. 96.993, del 17 ottobre,
1988 e leggi correlate, con l'obbligo per l'ente promotore di effettuare pagamenti mensili.
da un contributo al Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA),
calcolato sul valore totale dell'attività di scommesse complessiva, secondo la tabella.
percentuale basata sul volume medio delle scommesse, per incontro, del mese precedente.
Articolo 25. Le risorse destinate al Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e
La fornitura (MAPA) verrà raccolta mensilmente, tramite l'emissione di una Guida.
Riscossione delle imposte federali – GLU, su un conto specifico fornito dal Ministero dell’
Agricoltura, allevamento e approvvigionamento (MAPA), fino al 10 del mese successivo.
CAPITOLO XIV
In merito alla vigilanza sugli enti turistici
Articolo 26. Le organizzazioni di gestione del manto erboso sono tenute a fornire ai propri dipendenti...
i responsabili della vigilanza dovrebbero fornire tutti i chiarimenti necessari, nonché...
di mostrare loro, quando richiesto per esame o perizia, i documenti, i libri,
ricevute, bilanci di verifica, bilanci e qualsiasi altro documento ritenuto necessario.
necessari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza.
Articolo 27. Le organizzazioni di gestione del manto erboso sono tenute a presentare all'autorità competente...
dal rapporto mensile del Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) con il
seguendo le istruzioni:
I – numero di gare completate;
II – totale delle scommesse e delle gare per ogni incontro;
III – l’importo totale dei premi erogati in ogni incontro;
IV – la percentuale del Volume Totale delle Scommesse che viene distribuita in
premi;
V – la percentuale di prelievi effettuati, in ogni tipologia di scommessa, da
società che promuove la razza;
VI – il contributo totale da riscuotere dal Ministero dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento
e fornitura (MAPA); e
VII – Ulteriori chiarimenti su richiesta.
Articolo 28. Gli enti promotori si impegnano a mettere a disposizione del Ministero
dal Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento (MAPA), informazioni online sul movimento
normativa generale in materia di scommesse, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 27 della presente Istruzione Normativa.
CAPITOLO XV
DELLE PENALITÀ
Articolo 29. Violazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente regolamento
Si applicano le disposizioni degli articoli da 91 a 97 del decreto n. 96.993 del 17 ottobre.
1988

