Istruzione normativa n. 8, del 28 marzo 2008
UFFICIO DEL MINISTRO
Istruzione normativa n. 8, del 28 marzo 2008
Il Ministro di Stato per l'Agricoltura, l'Allevamento e l'Approvvigionamento, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 87, comma unico, capo II, della Costituzione, e in vista di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 7.291, del 19 dicembre 1984, regolata dal decreto n. 96.993, del 17 ottobre 1988, che disciplina l'attività di allevamento equino nel Paese, e considerando la decisione della Procura Generale della Repubblica e quanto contenuto nel procedimento n. 70100.0024408/2007-58, delibera:
Articolo 1. Abrogazione dell'Istruzione normativa n. 21 del 27 ottobre 2005.
Articolo 2. La presente Istruzione normativa entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
REINHOLD STEPHANES
ALLEGATO
Regolamento generale del piano di scommesse
CAPITOLO I
DEFINIZIONI NORMATIVE
Articolo 1. Ai fini del Regolamento della Legge n. 7.291 del 19 dicembre 1984, che disciplina l'attività di allevamento equino nel Paese, si applicano le seguenti definizioni:
I – Piano Generale Scommesse: strumento che stabilisce le varie tipologie di scommesse, regolamentandole separatamente e in modo pratico, affinché lo scommettitore sia perfettamente a conoscenza della procedura dell'ente in materia di calcolo, distribuzione delle vincite, percentuale di prelievo e delle particolarità che regolano il sistema da esso adottato.
II – Scommesse: comprende tutte le forme di gioco d’azzardo a pagamento, svolte su corse di cavalli, sponsorizzate da enti legalmente autorizzati, comprendenti anche concorsi, lotterie, aste o aste di scommesse.
III – Ippodromo: luogo in cui si svolgono corse di cavalli, organizzate e sponsorizzate da enti autorizzati legalmente, e può essere classificato come ippodromo a circuito chiuso o a pista dritta.
IV – Ente Turf: una società civile di diritto privato senza scopo di lucro autorizzata a gestire le scommesse sulle corse dei cavalli, tramite una licenza operativa denominata lettera di brevetto.
V – Agente accreditato: persona fisica o giuridica, autorizzata per iscritto dall’ente gestore, a ricevere scommesse e pagare premi.
VI – Volume totale delle scommesse: totale delle scommesse pubblicizzate al pubblico in ogni corsa, in tutte le categorie, dall'organizzazione della corsa, ai fini del calcolo della distribuzione dei premi, in base all'allocazione dei fondi raccolti.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2. Le scommesse sulle corse dei cavalli possono essere piazzate solo nei locali o nei locali degli ippodromi, presso le sedi centrali o le sedi secondarie degli enti ippici, nelle agenzie e tramite agenti accreditati, debitamente autorizzati dall'organismo competente del Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA).
Paragrafo unico. Le domande di licenza operativa per agenzie e agenti accreditati devono essere corredate dai seguenti documenti:
I – richiesta presentata all’autorità designata dal rappresentante legale dell’ente;
II – una dichiarazione espressa del Presidente del Jockey Club, che assume la piena responsabilità della vendita delle scommesse e del pagamento dei premi per conto dell'ente ippico;
III – copia certificata del contratto di concessione del servizio per un agente accreditato, firmato dall'ente gestore del manto erboso;
IV – Planimetria dei locali, in scala minima 1:500, dell'agente accreditato;
V – Descrizione degli impianti, con elenco delle attrezzature disponibili, secondo il Centro Elaborazione Dati/Totalizzatore;
VI – tabella delle commissioni per l'agente accreditato, pagate dall'ente turf legalmente autorizzato;
VII – copia dell’accordo firmato con l’entità analoga per l’approvazione (ove applicabile);
VIII – copia dell’iscrizione al CNPJ (Registro Nazionale Brasiliano delle Persone Giuridiche) o al CPF (Registro Brasiliano delle Persone Fisiche) dell’agente accreditato dall’ente turf;
IX – copia dello statuto dell’agente accreditato (ove applicabile);
X – Procura mediante atto privato, con autentica notarile della firma del mandante (ove applicabile).
Articolo 3. L'esercizio delle scommesse sulle competizioni ippiche, da parte di soggetti legalmente autorizzati in conformità alla normativa, può essere effettuato sulle corse ippiche che si svolgono presso l'ippodromo stesso, nonché sulle corse ippiche che si svolgono presso ippodromi di altri soggetti analoghi dotati di licenza valida.
§ 1. Le corse disputate presso altri ippodromi, denominate corse in simulcast, possono essere promosse o sponsorizzate dall'ente gestore del servizio scommesse, o da un ente analogo, con la concessione del diritto di visualizzare suoni, immagini e dati di ciascuna corsa, trasmessi in tempo reale alle sedi o ai locali autorizzati a effettuare scommesse.
§ 2. Ai fini della riproduzione in tempo reale delle corse, delle corse disputate presso altri ippodromi di analoga entità, si intende la trasmissione in diretta delle corse precedentemente designate, ai fini della piazzamento delle scommesse, con l'imputazione della tassazione presso l'ippodromo di provenienza o nella rete degli agenti accreditati.
§ 3 Nel caso di scommesse su corse nazionali in simulcast (corse che si svolgono in altri ippodromi di enti autorizzati simili e trasmesse in diretta), l'ente gestore deve presentare, unitamente al Piano generale delle scommesse, i seguenti documenti:
I – copia del contratto di cessione dei diritti di utilizzazione dei suoni, delle immagini e dei dati relativi alle gare svoltesi presso gli ippodromi dell'ente analogo;
II – una copia del contratto stipulato con il fornitore del sistema di streaming live per le competizioni ippiche, comprese tutte le informazioni aggiuntive;
III – Prova di titolarità di un CDP/Totalizzatore per la gestione dei dati relativi alle corse o copia del contratto di outsourcing sottoscritto con il gestore del sistema.
IV – Elenco degli agenti accreditati con numero e data di rilascio della licenza operativa, autorizzati a ricevere il segnale video.
§ 4. Sono considerate informazioni aggiuntive, che devono essere divulgate nelle trasmissioni in diretta delle corse di cavalli programmate:
I – Tipologia e distanza della gara e designazione dell’evento;
II – Nomi e prestazioni dei cavalli in gara;
III – Nome e prestazione dei fantini;
IV – Tipologia, condizioni e caratteristiche della pista.
Articolo 4. Il funzionamento del servizio scommesse sarà amministrato e diretto dalla Commissione Corse di ogni ente ippico, come stabilito dal Codice Nazionale Corse.
Articolo 5. Gli scommettitori sulle corse dei cavalli saranno soggetti alle disposizioni del presente strumento e alla legislazione pertinente, ed è loro obbligo controllare la schedina acquistata, per quanto riguarda l'incontro, la corsa, il valore e le informazioni, dopo il suo acquisto, e non saranno accettati reclami successivi.
Articolo 6. Il Piano Generale delle Scommesse predisposto dagli enti gestori di manto erboso in conformità al presente regolamento, da approvare dall'organismo competente, deve contenere le seguenti informazioni, ai sensi dell'articolo 23 del decreto n. 96.993 del 17 ottobre 1988:
I – le tipologie di scommesse, regolamentate separatamente;
II – il valore unitario di ogni schedina, in base alla rispettiva tipologia di scommessa;
III – la percentuale che l’ente gestore dovrà detrarre dall’importo totale scommesso, in ogni tipologia di scommessa;
IV – il calcolo per la distribuzione delle vincite agli scommettitori in ciascuna delle modalità di scommessa;
V – i limiti minimi e massimi del bonus per le scommesse;
VI – In caso di annullamento, rimborso e sostituzione dei biglietti dovuti ad errori nell’emissione, mancato completamento di una o più corse, ritiro degli animali o qualsiasi altra circostanza imprevista;
VII – i luoghi e gli orari di ricezione di ogni tipologia di scommessa;
VIII – il metodo di pubblicità delle scommesse;
IX – il termine di prescrizione delle schedine;
X – la destinazione di eventuali importi non ricevuti a causa della scadenza del prezzo del biglietto.
Paragrafo unico. Le domande di approvazione del Piano Generale delle Scommesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
I – una richiesta presentata all'autorità designata dal rappresentante legale dell'ente gestore del manto erboso;
II – piano generale delle scommesse redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto n. 96.993 del 17 ottobre 1988 e nel rispetto del presente Regolamento;
III – Copia certificata conforme del contratto di licenza per i diritti di trasmissione di suoni, immagini e dati di competizioni ippiche, compreso l'elenco degli ippodromi da cui hanno origine le corse;
IV – copia certificata del contratto di outsourcing per la fornitura di servizi per lo sviluppo e il funzionamento del Centro di elaborazione dati/Totalizzatore, fornitore del sistema di trasmissione in tempo reale delle gare, controllo antidoping tramite analisi chimica del materiale biologico, nonché assistenza medica veterinaria e ambulatoriale alle gare (ove applicabile);
V – Esempi di materiale stampato per le riunioni di corse di cavalli (insieme di corse da mostrare in ogni programma) per informazione degli scommettitori;
VI – prova di fattibilità tecnica (rilasciata da MAPA) e di fattibilità economica (rilasciata da una società di revisione) dell’entità del manto erboso;
VII – accordo di impegno per la presentazione al MAPA, come stabilito dall'articolo 73 del decreto n. 96.993, del 17 ottobre 1988, della relazione di valutazione mensile dell'MGA;
VIII – conferma dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto (onere fiscale) al MAPA entro i termini stabiliti;
IX – bilanci che separano le attività ippiche dalle attività ricreative e sociali, come definite dalla Legge n. 6.404 del 1976, secondo gli standard e i criteri stabiliti dal Consiglio federale di contabilità, dopo essere stati verificati da revisori indipendenti.
CAPITOLO III
DELLE MODALITÀ DI SCOMMESSA
Art. 7 Ai fini del presente regolamento, le scommesse sulle corse dei cavalli, gestite da enti di turf, saranno classificate in (3) tre categorie, vale a dire:
I – biglietti/abbonamenti;
II – accumulati/competizioni; e
III – aste/sessioni di scommesse.
§ 1 Nelle tipologie di scommesse classificate come "pules", gli scommettitori indicano l'ordine di arrivo dei cavalli nelle corse precedentemente designate dalla Commissione Corse.
§ 2 Nelle tipologie di scommesse classificate come multiple, gli scommettitori accumulano le indicazioni sull'ordine di arrivo dei cavalli in più corse del calendario ippico.
§ 3 Nelle tipologie di scommesse classificate come aste, le schedine di scommesse per determinate corse vengono vendute in anticipo, tramite asta, agli scommettitori che presentano l'offerta più alta, su un cavallo specifico o su un gruppo di cavalli iscritti per partecipare alle corse.
Articolo 8. Le scommesse denominate schedine/biglietti possono essere delle seguenti tipologie:
I – Vincitore: tipo di scommessa in cui l’animale è considerato il vincitore della corsa;
II – Piazzamento: tipologia di scommessa che considera gli animali arrivati al primo o al secondo posto nella corsa;
III – Show: tipo di scommessa che considera gli animali che si sono piazzati nelle prime tre posizioni;
IV – Doppia: tipologia di scommessa che considera gli animali che hanno ottenuto il primo e il secondo posto nella corsa, indipendentemente dall’ordine di arrivo;
V – Exacta: tipo di scommessa che considera gli animali che hanno ottenuto il primo e il secondo posto nella corsa, in quest’ordine;
VI – Trifecta: tipo di scommessa in cui vengono considerati gli animali che hanno ottenuto il primo, il secondo e il terzo posto in una determinata corsa;
VII – Quadrifecta: tipo di scommessa che considera gli animali che hanno ottenuto il primo, il secondo, il terzo e il quarto posto in una determinata corsa.
Articolo 9. Le scommesse multiple/a premi possono essere delle seguenti tipologie:
I – Accumulatore Semplice: sono scommesse sulle modalità Vincitore, Piazzato, Doppio o Exacta, in due o più corse distinte, e possono adottare denominazioni proprie;
II – Accumulatore Combinato: sono scommesse su due o più animali, nelle modalità Vincente o Piazzato, o su due o più Doppie o Esatti, di razze diverse, e possono adottare denominazioni proprie;
III – Accumulatore misto: si tratta di scommesse su due o più modalità diverse, in corse distinte designate dalla Commissione Corse, e possono adottare denominazioni proprie.
Art. 10. Le scommesse categorizzate per aste/sessioni di scommesse consistono nella vendita anticipata di scommesse Winner, Exacta e Double per corse specifiche, con numero di giri indipendenti l'uno dall'altro e liberamente determinato dal banditore.
Articolo 11. Le norme disciplinari che regolano la proclamazione dei risultati di classifica dei cavalli in gara, ai fini della distribuzione dei premi ai vincitori, saranno stabilite da ciascun ente fieristico, tramite modalità di scommessa, nel Piano Generale Scommesse da approvare, tenendo conto delle possibilità di variazioni e delle caratteristiche presentate.
Art. 12. L'ente gestore può scegliere di non adottare alcuna delle modalità previste dal presente Regolamento nel proprio sistema di scommesse o proporre nuove modalità di scommesse, a titolo sperimentale, per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni per l'approvazione.
Articolo 13. Le modifiche al Piano generale delle scommesse saranno consentite solo se l'Ente Turf avrà depositato integralmente gli importi dovuti al Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA).
CAPO IV
DEL VALORE UNITARIO DI CIASCUN BIGLIETTO
Articolo 14. Il valore unitario di ogni biglietto, in base alla rispettiva tipologia di scommessa, sarà stabilito dalla Commissione Corse dell'ente gestore, che è tenuta a inviare la Risoluzione della Commissione che approva il valore arbitrato all'organismo competente del MAPA per l'omologazione.
CAPITOLO V
PERCENTUALE RITIRATA DALL'ENTE TURF
Articolo 15. La percentuale da prelevare dagli enti gestori sul totale scommesso sui diversi tipi di scommesse a schedina e multiple, o in ogni round in caso di pareggio, può variare; tuttavia, deve essere rigorosamente rispettato il limite stabilito nel § 2 dell'articolo 23 del decreto n. 96.993 del 17 ottobre 1988.
CAPITOLO VI
CALCOLO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RIPARTIZIONI
Articolo 16. Le specifiche che regolano il sistema adottato da ciascun ente, in merito al calcolo per la distribuzione del montepremi agli scommettitori, per ciascuna delle modalità di scommessa delle diverse categorie, saranno stabilite nel Piano Generale Scommesse di ciascun Jockey Club, tenendo presente che il servizio di gestione delle scommesse sulle corse dei cavalli non prevede l'obbligo di una schedina unica.
CAPITOLO VII
Per quanto riguarda i limiti minimi e massimi dei bonus.
Articolo 17. I limiti minimi e massimi del bonus per le scommesse nella categoria accumulatore dipendono dal numero di corse incluse e dalle tipologie di scommesse considerate, con l'obbligo di specificarli nel Piano Generale Scommesse di ogni ente calcistico, dato che non è obbligatoria una schedina specifica.
solo.
CAPITOLO VIII
IN CASO DI INVALIDAZIONE DELLE CORSE O RITIRO DEGLI ANIMALI
Articolo 18. In caso di annullamento, rimborso delle somme giocate e sostituzione dei biglietti, dovuti ad errori nella loro emissione, mancato completamento di una o più corse, ritiro di animali o altri imprevisti, le regole saranno stabilite dall'ente gestore nel Piano Generale Scommesse, al fine di salvaguardare i diritti del consumatore del servizio di scommesse ippiche, svolto da enti gestori legalmente autorizzati.
CAPITOLO IX
LUOGHI E ORARI PER LA RICEZIONE DELLE SCOMMESSE
Articolo 19. I luoghi autorizzati a ricevere scommesse sono quelli definiti nell'articolo 18 del decreto n. 96.993 del 17 ottobre 1988, mentre i loro orari di apertura saranno stabiliti dalla commissione corse secondo il programma del manto erboso.
CAPITOLO X
Per quanto riguarda il metodo di pubblicità delle scommesse
Articolo 20. L'annuncio della distribuzione dei premi, ai fini del pagamento dei premi agli scommettitori dei biglietti vincenti, in qualsiasi tipo di scommessa, verrà effettuato dopo la conferma e l'annuncio del risultato della corsa da parte della Commissione Corse, nel rispetto della ripartizione totale dei fondi raccolti.
§ 1 La successiva modifica del risultato di una corsa non può in nessun caso essere invocata per l'accettazione delle schedine, che saranno sempre valide in base ai risultati confermati immediatamente dopo la corsa.
§ 2 Le ripartizioni saranno sempre annunciate sulla base di R$ 1,00 (un real), mai inferiore a questo riferimento, e in valori che rappresentano solo la prima cifra decimale, trascurando le altre.
§ 3 La proclamazione dei risultati della ripartizione può avvenire per via elettronica, video o tramite pietra.
§ 4 Dopo lo svolgimento della gara e la conferma del suo risultato, verrà annunciata la distribuzione dei premi per ogni tipologia di scommessa e saranno rispettati gli sconti stabiliti dalla legge.
CAPITOLO XI
Per quanto riguarda la prescrizione dei biglietti
Articolo 21. I biglietti vincenti saranno validi per otto giorni, a partire dalla data del programma della gara.
CAPITOLO XII
Per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi non riscossi.
Articolo 22. Il premio in denaro non reclamato entro il periodo di scadenza del biglietto verrà restituito all'organizzazione del manto erboso per essere utilizzato per le spese relative al manto erboso.
Articolo 23. I biglietti vincenti saranno pagati esclusivamente ai rispettivi titolari e non saranno presi in considerazione reclami per smarrimento, furto, smarrimento o qualsiasi altro reclamo. I biglietti strappati, deturpati o la cui autenticità non possa essere dimostrata non saranno pagati.
CAPITOLO XIII
Per quanto riguarda la raccolta e la sua allocazione.
Articolo 24. La riscossione e l'assegnazione delle risorse devono essere conformi alle disposizioni degli articoli dei capitoli VI e VII del decreto n. 96.993 del 17 ottobre 1988 e delle leggi collegate, essendo l'ente promotore tenuto a versare un contributo mensile al Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA), calcolato sul valore totale del movimento generale delle scommesse, secondo una tabella percentuale basata sul movimento medio delle scommesse, per incontro, del mese precedente.
Articolo 25. I fondi assegnati al Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento (MAPA) saranno riscossi mensilmente, mediante l'emissione di un Modulo di Raccolta Federale – GLU, su un conto specifico fornito dal Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento (MAPA), entro il 10° giorno del mese successivo.
CAPITOLO XIV
In merito alla vigilanza sugli enti turistici
Articolo 26. Le organizzazioni di gestione del manto erboso sono tenute a fornire ai funzionari incaricati dell'ispezione tutti i chiarimenti necessari, nonché a mostrare loro, quando richiesti per esame o perizia, i documenti, i libri, le ricevute, i bilanci, i rendiconti finanziari e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per l'esercizio dell'attività ispettiva.
Articolo 27. Le organizzazioni di gestione del manto erboso sono tenute a presentare una relazione mensile all'organismo competente del Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) contenente le seguenti informazioni:
I – numero di gare completate;
II – totale delle scommesse e delle gare per ogni incontro;
III – l’importo totale dei premi erogati in ogni incontro;
IV – la percentuale del Volume Totale delle Scommesse che viene distribuita come premi;
V – la percentuale di prelievi effettuati, in ogni tipologia di scommessa, dalla società promotrice della corsa;
VI – il contributo totale da riscuotere da parte del Ministero dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento (MAPA); e
VII – Ulteriori chiarimenti su richiesta.
Articolo 28. Gli enti promotori sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) informazioni on-line sul movimento complessivo delle scommesse, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 27 della presente istruzione normativa.
CAPITOLO XV
DELLE PENALITÀ
Articolo 29. In caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli da 91 a 97 del decreto 96.993 del 17 ottobre 1988.


