JCB — Nuova appendice al Codice Nazionale delle Corse
CAPITOLO I Della Commissione Corse:
Articolo 1 – Il Comitato di Regata è composto da 1 (un) Presidente e 18 (diciotto) Consiglieri, denominati Commissari di Regata, eletti nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.
Articolo 2 – In caso di vacanza o di prolungato impedimento di uno o più commissari, questi saranno sostituiti da membri effettivi del Club, nominati dal Presidente dell’Ente o designati dal Presidente della Commissione Corse.
Articolo 3 – La Commissione Regata elegge tra i suoi membri, in seduta plenaria, un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e il Presidente nomina un segretario, che ha il compito di dirigere tutti i servizi inerenti alla sua area di competenza.
Articolo 4 – La funzione specifica di giudicare, assistere e giudicare le regate spetta a 9 (nove) membri della Commissione Regate, preventivamente designati dal Presidente dell’Ente.
Articolo 5 – I restanti 9 (nove) membri della Commissione Corse, precedentemente designati dal Presidente dell'Ente, sono responsabili della direzione e dell'amministrazione dei Villaggi Equestri, dell'Ippodromo, della Casa Scommesse, della Scuola Nazionale dei Professionisti del Tappeto Erboso, del Dipartimento Veterinario, del Servizio di Vigilanza, del Servizio Pubblicazioni del Tappeto Erboso dell'Ente, del Magazzino, del Servizio di Assistenza Sociale per i Professionisti del Tappeto Erboso e del Dipartimento per la Promozione e la Supervisione delle Aste e delle Esposizioni di Cavalli da Corsa, quando sponsorizzate o realizzate dal Brazilian Jockey Club.
Articolo 6 – La Commissione Regate si riunisce in seduta plenaria ordinaria con cadenza mensile e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia necessario, convocata e presieduta dal Presidente della Commissione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
CAPITOLO II Dei proprietari:
Articolo 7 – I proprietari di cavalli registrati presso la Commissione Corse possono iscrivere i propri animali alle corse promosse dal Jockey Club Brasiliano, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del Codice Nazionale Corse, e ad eccezione dei soci effettivi dell'Ente, solo se sono in regola con il pagamento delle tasse e degli oneri richiesti ogni 3 (tre) anni.
CAPITOLO III Sezione I dei professionisti del manto erboso:
Articolo 8 – I professionisti del manto erboso sono coloro che soddisfano pienamente i requisiti del Codice Nazionale delle Corse, nelle categorie di allenatore, vicedirettore, stalliere, fantino, apprendista fantino e groom, e si applicano le disposizioni del Codice, integrate dalla presente Appendice e dalle Risoluzioni della Commissione Corse. Paragrafo 1 – Le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di assistenza veterinaria, autonomi o meno, agli animali sotto la loro responsabilità, ospitati nei locali dei Villaggi Equestri del Jockey Club Brasiliano e dei Centri di Allenamento, sono considerate equivalenti ai professionisti del manto erboso. Si estendono a loro, ove applicabili, le norme stabilite nel Codice Nazionale delle Corse, comprese quelle relative all'applicazione di sanzioni da parte della Commissione Corse, come previsto dall'articolo 173 del Codice, per responsabilità accertata in un'indagine, per la pratica di somministrazione di sostanze proibite, a cui hanno partecipato direttamente o indirettamente, come complici o conniventi, anche tacitamente; Comma 2 – Ai fini di quanto previsto dall'articolo precedente, la Commissione Ippica impartirà le istruzioni necessarie per l'iscrizione presso la Segreteria della Commissione dei veterinari professionisti, persone fisiche e responsabili tecnici, se persone giuridiche, degli animali sottoposti alla loro sorveglianza e assistenza veterinaria, sia permanente che occasionale.
Articolo 9 – La concessione o il rinnovo della registrazione ai professionisti del manto erboso sarà approvata solo dalla Commissione Corse, a condizione che i requisiti del Codice Nazionale delle Corse e le altre condizioni stabilite dalla Commissione Corse in una Risoluzione siano rigorosamente rispettati. Paragrafo Unico – La registrazione di un professionista in arretrato con l'Amministrazione dei Villaggi Equestri, il Fondo di Assistenza ai Professionisti del Manto erboso e/o il Magazzino può essere sospesa, non rinnovata o addirittura annullata e può essere ripristinata a sola discrezione della Commissione Corse, a condizione che il professionista inadempiente saldi completamente il proprio debito. La Commissione Corse emanerà le relative istruzioni.
Sezione II Degli Allenatori:
Articolo 10 – Gli obblighi dell'allenatore, oltre a quelli previsti dall'articolo 47 del Codice Nazionale delle Corse, sono: a) presentare la propria carta d'identità, che deve sempre accompagnare l'animale, in particolare all'ingresso e all'uscita dai Villaggi Equestri e quando si reca al Servizio Veterinario; b) l'assistenza obbligatoria nella monta degli animali affidati alle loro cure, nonché la pesatura e la ripesatura dei fantini che li montano, salvo casi di forza maggiore; in tal caso, devono indicare per iscritto alla Commissione delle Corse il professionista che li rappresenterà. Il trasgressore sarà soggetto a una multa, il cui importo sarà determinato dalla Commissione delle Corse, entro i limiti stabiliti dall'articolo 187 del Codice Nazionale delle Corse; c) se iscritti ad altri enti, al momento della registrazione degli animali in allenamento al di fuori dell'Ippodromo di Gávea e dei Centri di Allenamento di Rio de Janeiro riconosciuti dall'Ente, devono allegare una lettera del Jockey Club di provenienza, presentandoli e dichiarando l'assenza di qualsiasi sanzione; d) indicare sul modulo di iscrizione quando l'animale di cui si prende cura corre sotto l'effetto di Furosemide. Il trasgressore sarà soggetto a una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà determinato dalla Commissione Ippica, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 187 del Codice Ippico Nazionale.
Articolo 11 – Salvo in caso di sospensione, è fatto divieto agli allenatori di affidare i cavalli di loro proprietà ad altri allenatori. Eventuali trasferimenti di proprietà devono essere concordati con l'amministrazione dei Villaggi Equestri non appena intervengono.
Sezione III Dei Fantini:
Articolo 12 – Per i fantini iscritti ad altri enti che vogliono montare a cavallo all'Ippodromo di Gávea, è condizione essenziale presentare, insieme ai loro impegni di equitazione, una lettera del loro Jockey Club di origine, che li presenti e dichiari esenti da penalità.
Articolo 13 – Durante la pesatura, i fantini devono rimanere immobili, rivolti verso lo schermo e con i piedi nell'area designata sulla bilancia. I trasgressori sono soggetti a una sanzione, che sarà irrogata dalla Commissione Corse, entro i limiti previsti dall'articolo 187 del Codice Nazionale delle Corse.
Sezione IV degli apprendisti fantini:
Articolo 14 – Le disposizioni del precedente Titolo III si applicano anche agli apprendisti fantini.
Articolo 15 – Agli apprendisti fantini di 4a categoria è vietato far correre o allenare cavalli di età compresa tra 2 (due) e 3 (tre) anni, e agli studenti della Scuola Apprendisti è vietato lavorare con tali animali.
Articolo 16 – Gli apprendisti fantini sono autorizzati ad assistere alle corse, a condizione che siano accompagnati da un rappresentante della Scuola e con la preventiva informazione della Commissione Corse.
CAPITOLO IV Dei Monti:
Articolo 17 – Il mancato rispetto dell'impegno di equitazione da parte del professionista contrattuale a causa di malattia richiederà l'autorizzazione del medico dell'Ente prima di poter riprendere tali incarichi.
Articolo 18 – Qualora un fantino professionista o un apprendista fantino non sia in grado di adempiere a un impegno di equitazione per comprovata forza maggiore, la sua sostituzione avverrà, ove possibile, rispettando l'ordine di classifica nelle statistiche dell'anno equestre in corso, tra i 5 (cinque) professionisti classificati sopra o sotto, in base alla posizione del fantino sostituito nella tabella aggiornata settimanalmente. Comma 1 – Durante i primi 3 (tre) mesi del nuovo anno equestre, ove possibile, sarà osservato l'ordine di classifica dei professionisti attivi alla fine dell'anno equestre precedente. Comma 2 – Nel caso di apprendisti fantini, sarà rispettata preferenzialmente la categoria di ciascuno. Comma 3 – In tutti i casi di sostituzione, ad eccezione di quelli che rientrano nelle ipotesi previste al comma 4 del presente articolo, l'allenatore o il proprietario dell'animale saranno consultati preventivamente, ove possibile. Paragrafo 4 – Un professionista che ha firmato un contratto di servizio o un accordo di guida preferenziale con un proprietario, persona fisica o giuridica, come primo cavaliere, può essere sostituito da un'altra persona espressamente nominata nel rispettivo strumento contrattuale o accordo di guida preferenziale, come secondo cavaliere, ovvero in sostituzione del titolare, se impossibilitato ad adempiere al contratto. In caso contrario, la sostituzione avverrà secondo i criteri stabiliti nel corpo principale del presente articolo; Paragrafo 5 – Ai fini del paragrafo precedente, il contratto di servizio o l'accordo di guida preferenziale devono essere registrati presso la Commissione Corse, che impartirà le istruzioni necessarie.
Articolo 19 – Periodicamente, secondo le istruzioni impartite dalla Commissione Corse, i fantini iscritti e gli apprendisti fantini devono presentarsi al Servizio Medico per la determinazione del peso minimo, pena l’impossibilità di svolgere impegni di equitazione.
CAPITOLO V Sezione I dei Programmi:
Articolo 20 – Una volta pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i programmi non possono essere modificati in alcun modo, salvo che per correggere un errore materiale.
Articolo 21 – In caso di annullamento del programma, le gare già formate non potranno essere utilizzate, fatta eccezione per le gare del programma classico, senza nuove iscrizioni.
Sezione II - Registrazione:
Articolo 22 – L'iscrizione dell'animale dovrà essere effettuata su apposito modulo (esordiente, con furosemide, claiming, ecc.) e, se iscritto a più corse nello stesso week-end, sarà necessario compilare tanti moduli quante sono le corse desiderate, indicando la preferenza.
Articolo 23 – La registrazione degli animali stranieri obbliga i loro dichiaranti, proprietari o allevatori, a indicare il Paese di origine nel modulo di registrazione, accanto al nome dell'animale. Tutti i settori dell'Ente, quando fanno riferimento ad animali stranieri, devono indicare l'abbreviazione del Paese di origine accanto al loro nome.
Articolo 24 – La mancanza del certificato di approvazione del giudice di partenza impedisce l'iscrizione di un animale mai montato in precedenza. Se l'animale proviene da un altro ippodromo di analoga entità, deve portare con sé il certificato da presentare al momento dell'iscrizione, anche se l'animale arriva alla vigilia della gara.
CAPITOLO VI Prelievi e forfait:
Articolo 25 – L'allontanamento di un animale in violazione delle disposizioni dell'articolo 118 del Codice Nazionale delle Corse è punito con una multa pari al 50% (cinquanta per cento) del montepremi destinato al primo classificato della corsa a cui l'animale avrebbe partecipato, imposta all'allenatore o al proprietario, secondo la responsabilità accertata, ammissibile in ogni caso, fino a 30 (trenta) minuti prima dell'orario previsto per la corsa.
Articolo 26 – L'allontanamento di un cavallo entro 30 (trenta) minuti prima dell'inizio della corsa sarà punito con una multa pari al 100% (cento per cento) del montepremi assegnato al primo classificato, indipendentemente dalle altre sanzioni che la Commissione Corse è autorizzata ad applicare, tra cui l'annullamento dell'iscrizione del proprietario e l'iscrizione del professionista responsabile.
Articolo 27 – In caso di forfait o ritiro, come previsto dalla lettera "c" dell'articolo 119 del Codice Nazionale delle Corse, oltre alle sanzioni stabilite dalla Commissione Corse, l'iscrizione dell'animale sarà impedita prima della scadenza del termine stabilito dalla Commissione, che non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni dalla data della corsa a cui non ha partecipato, ovvero l'iscrizione potrà avvenire solo per il 2° programma successivo alla settimana in cui è stata dichiarata la forfait o il ritiro e dietro presentazione di un certificato veterinario. In caso di forfait, se avviene in un giorno di cambio pista, l'iscrizione dell'animale sarà autorizzata solo dopo che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data della corsa a cui non ha partecipato, ovvero per il 3° programma successivo alla settimana in cui è stata dichiarata la forfait o il ritiro.
CAPITOLO VII Sul doping:
Articolo 28 – Salvo nei casi in cui sia dimostrato che le prestazioni dell'animale durante la corsa siano effettivamente o potenzialmente alterate, è consentito l'uso di dispositivi fisici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, paraocchi, ermellino, coccarda, benda sull'occhio e lingua legata. L'uso improprio di tali dispositivi fisici comporterà per il trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 163 del Codice Nazionale delle Corse.
CAPITOLO VIII Sulla nuova pesatura:
Articolo 29 – Dopo le corse, i fantini e gli apprendisti fantini dovranno presentarsi immediatamente all’area di pesatura per essere pesati con le rispettive attrezzature e il peso netto e quello equipaggiato saranno controllati se vi è una differenza di peso superiore a quella consentita dal Codice Nazionale delle Corse.
CAPITOLO IX Sull'indagine:
Articolo 30 – Durante la supervisione di una gara, ogniqualvolta i Commissari di Gara sospettino il verificarsi di qualsiasi anomalia o atto illegale, devono immediatamente dopo la gara, avviare un'indagine sommaria per accertare l'accaduto. L'indagine sarà resa pubblica attraverso i mezzi di comunicazione disponibili.
CAPITOLO X Delle Risorse:
Articolo 31 – Le decisioni della Commissione Ippica soggette a ricorso, come previsto dall'articolo 195 del Codice Nazionale delle Ippiche, possono essere riviste o riconsiderate solo se riguardano l'interpretazione del Codice, per la correzione di un errore materiale o di un fatto nuovo e se il ricorso, ai sensi dell'articolo 198, è presentato entro 48 (quarantotto) ore dalla pubblicazione della decisione che lo ha motivato.
CAPITOLO XI Disposizioni finali:
Articolo 32 – Oltre alle sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice Nazionale delle Corse, la Commissione Corse può sanzionare con un avvertimento i trasgressori delle disposizioni del Codice, ad esclusione delle disposizioni degli articoli 40, 41, 138 e 163.
Articolo 33 – Fanno parte della presente Appendice le disposizioni contenute nei Regolamenti sottoelencati, integralmente riprodotti come Allegati:
– ALLEGATO I – Regolamento sulle scommesse;
– ALLEGATO II – Regolamento di gara;
– ALLEGATO III – Norme per l’uso della furosemide;
– ALLEGATO IV – Norme per l’ingresso/soggiorno e l’uscita degli animali dai villaggi equestri.
Articolo 34 – Fatti salvi i disposti del Codice Nazionale delle Corse, la Commissione Corse può, ogniqualvolta la pratica e l'esperienza lo indichino, modificare, riformare, aggiungere o sopprimere una qualsiasi delle regole stabilite nel presente documento, compresi gli allegati che ne fanno parte, abrogando qualsiasi disposizione contraria.
Articolo 35 – La presente Appendice entrerà in vigore dopo l’approvazione del Ministero dell’Agricoltura, dell’Allevamento e dell’Approvvigionamento e la pubblicazione sulla Rivista del Jockey Club Brasiliano, abrogando le disposizioni dell’Appendice allora in vigore e qualsiasi disposizione contraria.
