LEGGE N. 7291, del 19 dicembre 1984 — Disciplina le attività di allevamento equino nel Paese.

Fantino I 19.12.84

A cura di: sync

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Il Presidente della Repubblica annuncia che il Congresso Nazionale decreta e io approvo la seguente Legge:
TITOLO I
Natura e scopo
Articolo 1 – La Commissione di coordinamento per la creazione del cavallo nazionale – CCCCN, organismo direttamente subordinato al Ministro di Stato per l’agricoltura, è l’organo responsabile del coordinamento, della supervisione e della guida delle attività di allevamento equino nel Paese.
§ 1 – Per attività connesse all'allevamento equino si intendono:
a) creazione nazionale;
b) promozione, ricerca, conservazione delle razze e difesa sanitaria;
c) utilizzo di equini;
d) attività sul manto erboso;
e) lotta al “doping”;
f) macellazione di equini;
g) esportazione e importazione.
§ 2 – Per raggiungere i suoi obiettivi, la Commissione di coordinamento per la creazione del cavallo nazionale – CCCCN cercherà la collaborazione di agenzie governative federali, statali e municipali, nonché di enti privati ​​impegnati direttamente o indirettamente nel miglioramento delle razze equine, nel loro utilizzo in varie forme e nella preservazione delle razze minacciate di estinzione.
TITOLO II
Creazione nazionale
CAPITOLO I
DALLA CONCETTUALIZZAZIONE
Articolo 2 – L’allevamento equino nel Territorio Nazionale comprende le misure ritenute necessarie per lo sviluppo delle attività agricole, militari e sportive, nonché quelle di interesse per l’economia nazionale.
Paragrafo unico – Le misure volte a incoraggiare le attività agricole, compresi i finanziamenti e le esenzioni fiscali, riguarderanno gli equini di qualsiasi tipo.
Articolo 3 – Ai fini della presente legge si intende per:
a) equino di servizio, quello destinato al lavoro rurale e militare, al trasporto e alla trazione;
b) cavallo sportivo, qualsiasi cavallo utilizzato in competizioni sportive o dimostrazioni pratiche di equitazione, non classificato come cavallo da corsa;
(c) cavallo da corsa: un equino registrato nel registro genealogico della rispettiva razza e utilizzato nelle corse su erba o in un altro tipo di corsa.
CAPITOLO II
DAL REGISTRO GENEALOGICO
Articolo 4 – La registrazione genealogica e le prove zootecniche degli equini saranno effettuate su tutto il territorio nazionale, in conformità con le linee guida stabilite dalla Segreteria della Produzione Animale del Ministero dell'Agricoltura, ai sensi della Legge n. 4.716, del 20 giugno 1965, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali che il Brasile ha firmato o potrà firmare.
CAPITOLO III
DALLA DIFESA SANITARIA
Articolo 5 – La Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN fornirà supporto tecnico alla Segreteria Nazionale per la Difesa Agricola del Ministero dell’Agricoltura e fornirà risorse finanziarie, nei limiti delle sue possibilità, per la diagnosi, l’eradicazione e il controllo delle malattie che colpiscono gli equini.
TITOLO III
Attività di corse di cavalli
CAPITOLO I
COME FUNZIONA
Articolo 6 – È consentita nel Paese l’organizzazione di corse di cavalli, con scommesse, allo scopo di fornire le risorse necessarie al coordinamento e alla supervisione dell’allevamento equino nazionale, attraverso la Commissione di coordinamento per l’allevamento del cavallo nazionale – CCCCN.
Articolo 7 – L’autorizzazione per gli enti di turf a gestire operazioni di scommesse, a condizione che ne venga verificata la fattibilità tecnica ed economica, sarà concessa tramite una Lettera di Brevetto emessa dalla Commissione di Coordinamento per l’Allevamento del Cavallo Nazionale – CCCCN, insieme all’approvazione del Piano Generale delle Scommesse.
Paragrafo unico – La Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN può concedere, a titolo sperimentale, per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, l’autorizzazione per:
a) esplorazione di opportunità di scommesse per nuove entità;
b) l'esercizio di modalità di scommessa non comprese nel Piano Generale Scommesse approvato.
CAPITOLO II
INFORMAZIONI SULLE SCOMMESSE
Articolo 8 – Le scommesse sulle corse dei cavalli possono essere piazzate solo nei locali o nelle sedi degli ippodromi, presso le sedi centrali o le filiali degli enti ippici, nelle agenzie e tramite agenti debitamente accreditati da questi ultimi.
Articolo 9 – Gli enti autorizzati possono mantenere agenzie e agenti accreditati tramite accordi con enti simili situati in altri Stati o Comuni.
§ 1 – Gli accordi di cui al presente articolo entreranno in vigore dopo l’approvazione da parte della Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN.
§ 2 – Il reato derivante dalle scommesse sulle corse dei cavalli, previsto dall'articolo 50, § 3, comma "b", del decreto-legge n. 3.688, del 03 ottobre 1941, e dall'articolo 6 del decreto-legge n. 6.259, del 10 febbraio 1944, non è soggetto a libertà su cauzione.
CAPITOLO III
Riguardo alla raccolta di fondi da parte delle organizzazioni e alla loro allocazione.
Articolo 10 – Almeno il 97% (novantasette per cento) delle risorse ricavate dalle scommesse e dalle altre entrate erbose di qualsiasi natura, al netto degli oneri di manodopera, dei contributi previdenziali e dei contributi dovuti alla Commissione di coordinamento per l'allevamento del cavallo nazionale – CCCCN, sarà destinato alla copertura delle spese di interesse turistico, considerate come quelle che, in qualsiasi modo, si riferiscono all'erboristeria o ai cavalli da corsa in generale, e al massimo il 3% (tre per cento) sarà destinato alle spese generali degli enti erbosi.
§ 1 – Le spese e le entrate di cui al presente articolo saranno dettagliate in un piano contabile approvato dalla Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN.
§ 2 – Gli enti gestori presentano annualmente alla Commissione di coordinamento per l'allevamento del cavallo nazionale – CCCCN, una relazione redatta da una società di revisione legale, attestante il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 11 – Gli enti ippici sono soggetti al pagamento mensile di un contributo alla Commissione di coordinamento per l'allevamento del cavallo nazionale – CCCCN, destinato alla sua amministrazione, allo sviluppo delle attività legate all'allevamento equino nel paese e all'assistenza alle società e agli enti ippici, calcolato sul valore totale dell'attività di scommesse generali del mese precedente, secondo la seguente tabella percentuale:
Volume medio delle scommesse, per incontro, per il mese precedente.
PERCENTUALE
– da 1 (uno) a 2.500 (duemilacinquecento) volte il valore di riferimento più alto Esente
– da 2.501 (duemilacinquecentouno) a 3.500 (tremilacinquecento) volte il valore di riferimento più alto…………………………………….0,5% (mezzo percento)
– da 3.501 (tremilacinquecentouno) a 4.000 (quattromila) volte il valore di riferimento più alto……………………………………………….1,0% (uno per cento)
– superiore a 4.000 (quattromila) volte il valore di riferimento più alto…………………………..1,5% (uno e mezzo per cento)
§ 1 – Nel calcolo del contributo dovuto alla Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN, sulla base della tabella percentuale di cui al presente articolo, non si terrà conto di alcuna frazione inferiore al valore di riferimento più elevato, affinché la classificazione avvenga esattamente entro le percentuali stabilite per ciascuna tariffa.
§ 2 – Il contributo sarà riscosso mensilmente presso il Banco do Brasil S/A, sul conto del Fondo Federale Agricolo del Ministero dell'Agricoltura, entro il giorno 10 (decimo) di ogni mese successivo al mese in questione.
§ 3 – Il contributo alla Commissione di coordinamento per la creazione del cavallo nazionale – CCCCN, di cui al presente articolo, e il contributo, in qualità di datore di lavoro, all’Istituto nazionale di sicurezza sociale, sono gli unici oneri fiscali, parafiscali e previdenziali applicabili agli enti erbosi.
CAPITOLO IV
INFORMAZIONI SUI PREMI E SULLA LORO DISTRIBUZIONE
Articolo 12 – Gli enti del tappeto erboso, organizzati in conformità alla presente Legge, distribuiranno, semestralmente, per il pagamento dei premi dovuti ai proprietari, agli allevatori e ai professionisti del tappeto erboso, relativi agli animali classificati in ogni gara, un importo mai inferiore a:
a) il 10% (dieci per cento) del movimento complessivo delle scommesse del penultimo semestre, se questo è stato, in media, per incontro, pari o superiore a 4.000 (quattromila) volte il valore di riferimento più alto;
b) il 5% (cinque per cento) del movimento complessivo delle scommesse del penultimo semestre, se questo è stato, in media, per incontro, inferiore a 4.000 (quattromila) e superiore a 2.500 (duemilacinquecento) volte il valore di riferimento più alto;
c) il 3% (tre per cento) del movimento complessivo delle scommesse del penultimo semestre, se questo è stato, in media, per incontro, pari o inferiore a 2.500 (duemilacinquecento) e superiore a 600 (seicento) volte il valore di riferimento più alto.
CAPITOLO V
DELLE RISORSE DEL CCCCN
Articolo 13 – L’impiego delle risorse ricevute dalla Commissione di Coordinamento per la Creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN, sarà realizzato attraverso un piano annuale, approvato dal Ministro di Stato per l’Agricoltura, nelle seguenti proporzioni:
a) il 60% (sessanta per cento) agli organi dell'Amministrazione federale incaricati della creazione del cavallo nazionale, nonché, sotto forma di sussidi, a soggetti non facenti parte del personale di detta amministrazione, impegnati nell'impiego, nella promozione della creazione e nel miglioramento del patrimonio equino nazionale, compresi i soggetti incaricati di svolgere i servizi di registrazione genealogica delle diverse razze esistenti nel Paese;
b) il 35% (trentacinque per cento) sotto forma di aiuti concessi alle entità di turf con un volume di scommesse, per incontro, inferiore a 2.500 (duemilacinquecento) volte il valore di riferimento più elevato vigente nel Paese;
c) il 5% (cinque per cento) sotto forma di aiuti destinati esclusivamente all'assistenza sociale ai professionisti del manto erboso e ai dipendenti degli ippodromi, delle agenzie di scommesse e dei posti di sviluppo, nonché ai loro familiari, tramite i rispettivi enti del manto erboso e su richiesta di questi alla Commissione di coordinamento per l'allevamento del cavallo nazionale - CCCCN.
§ 1 – Le risorse di cui al punto "a" del presente articolo possono essere utilizzate dalla Commissione di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN anche per l'organizzazione o il sostegno di specifici progetti, congressi e altre manifestazioni, nonché per l'erogazione di borse di studio per la specializzazione di Veterinari, Zootecnici e Ingegneri Agrari nell'interesse dell'allevamento equino nazionale.
§ 2 – Gli aiuti di cui alla lettera “b” del presente articolo saranno destinati ai lavori dell’ippodromo e all’assegnazione di premi, nonché ad altre forme di incentivazione dell’allevamento dei cavalli da corsa, mediante convenzioni con altri soggetti privati, previa richiesta alla Commissione di coordinamento per l’allevamento del cavallo nazionale – CCCCN e deliberazione della sua Assemblea plenaria.
§ 3 – Gli enti comunali non rientranti nel punto “b” del presente articolo possono beneficiare dell’aiuto concesso, alle condizioni stabilite nel Regolamento della presente Legge.
CAPITOLO VI
DI "ESTRAZIONI A SORTE" E ALTRE MODALITÀ DI LOTTERIA
Articolo 14 – Gli enti che promuovono corse di cavalli con operazioni di scommesse possono essere autorizzati dal Ministero delle Finanze a organizzare "concorsi a premi" e altre forme di lotteria, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti dal Servizio federale delle entrate in merito ai piani di lotteria.
Paragrafo unico – Il Regolamento della Lotteria I piani per le modalità di gioco della lotteria, comprese le corse di cavalli non comprese nell'attività generale di scommesse degli ippodromi, devono stabilire la percentuale dovuta alla Commissione di coordinamento per l'allevamento del cavallo nazionale – CCCCN.
CAPITOLO VII
DAL GRUPPO
Articolo 15 – Il raggruppamento dei cavalli nelle corse sarà effettuato secondo i criteri stabiliti nel regolamento della presente Legge.
CAPITOLO VIII
DAL CODICE NAZIONALE DELLE CORSE
Articolo 16 – L’organizzazione e il giudizio delle corse di cavalli saranno regolati da un Codice Nazionale delle Corse, redatto dalla Commissione di Coordinamento per l’Allevamento del Cavallo Nazionale – CCCCN.
Paragrafo unico: le organizzazioni di gestione del manto erboso possono preparare un'appendice al Codice nazionale delle corse, specificando considerazioni specifiche rilevanti per il loro caso particolare, che verrà inoltrata al Comitato nazionale di coordinamento dell'allevamento dei cavalli (CCCCN) per l'approvazione.
TITOLO IV
DOPING
Articolo 17 – Il Comitato di coordinamento per la creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN sarà responsabile della definizione delle norme per la lotta al “doping”, volte a impedire la somministrazione di agenti fisici o chimici, stimolanti o deprimenti, che possano alterare le normali prestazioni del cavallo in qualsiasi tipo di competizione.
TITOLO V
DALLA MACELLAZIONE
Articolo 18 – La macellazione degli equini per scopi industriali e commerciali può essere effettuata solo in stabilimenti sottoposti a ispezione federale.
Paragrafo unico – Nel caso in cui la specie sia a rischio di estinzione, la Commissione di coordinamento per l’allevamento del cavallo nazionale – CCCCN, attraverso uno strumento giuridico, limiterà l’abbattimento degli equini, con l’obiettivo di proteggere le mandrie equine e asinine.
Articolo 19 – È responsabilità dei governi statali e territoriali vigilare sul rispetto delle disposizioni dell’articolo precedente, al di fuori degli stabilimenti sottoposti a ispezione federale.
TITOLO VI
Esportazione e importazione
Articolo 20 – L’importazione di equini sarà consentita con l’obiettivo di migliorare qualitativamente gli allevamenti esistenti nel Paese, garantendo la protezione degli allevamenti contro le zoonosi.
§ 1 – È vietata l'esportazione di cavalli importati a scopo riproduttivo, salvo che siano rimasti nel Paese come riproduttori per un periodo minimo di 3 (tre) anni consecutivi.
§ 2 – Gli equini importati temporaneamente per la partecipazione a gare di equitazione, di polo, a mostre e fiere e a spettacoli circensi, devono lasciare il Paese entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla fine del rispettivo evento, con possibilità di soggiorno permanente nel Paese, tramite una regolare procedura di importazione.
Articolo 21 – La Commissione di Coordinamento per la Creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN emanerà istruzioni tecniche e regolamentari che disciplinino l’esportazione e l’importazione di equini di diverse razze e specie, tenendo conto, in ogni caso, dell’interesse nazionale e rispettando le disposizioni applicabili al commercio estero.
TITOLO VII
Penalità
Articolo 22 – Le infrazioni alle disposizioni della presente Legge, nonché dei suoi Regolamenti, accertate in sede amministrativa, saranno punite con le seguenti sanzioni, applicate dalla Commissione di Coordinamento per la Creazione del Cavallo Nazionale – CCCCN:
a) avvertimento;
b) la sanzione pecuniaria da 10 (dieci) a 1.000 (mille) volte il valore di riferimento più elevato, raddoppiata in caso di recidiva;
c) Revoca della licenza di esercizio.
§ 1 – La sanzione pecuniaria può essere applicata da sola o cumulativamente con altre sanzioni.
§ 2 – Le sanzioni saranno applicate in base alla natura dell'infrazione, alle sue circostanze aggravanti e ai precedenti del trasgressore, con diritto di ricorso al Ministro di Stato per l'agricoltura.
Articolo 23 – La sanzione pecuniaria di cui alla lettera “b” dell’articolo precedente è riscossa secondo le disposizioni dell’articolo 11, § 2, della presente legge.
TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 24 – Il potere esecutivo emana il regolamento per la presente legge entro 90 (novanta) giorni.
Articolo 25 – La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Articolo 26 – La legge n. 5.971 dell’11 dicembre 1973 e le altre disposizioni contrastanti sono abrogate.
Brasilia, 19 dicembre 1984; 163° anno dell'Indipendenza e 96° anno della Repubblica.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost

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