Il presente documento stabilisce politiche, procedure e controlli interni per la prevenzione del riciclaggio di denaro, come disciplinato dalla legge n. 9.613 del 3 marzo 1998, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT) e di altri reati correlati, che devono essere adottati dagli operatori di scommesse che sfruttano le scommesse a quota fissa, come disciplinato dalle leggi n. 13.756 del 12 dicembre 2018 e n. 14.790 del 29 dicembre 2023.
Il Segretario dei Premi e delle Scommesse del Ministero delle Finanze, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 55, capoverso I, dell'allegato I del decreto n. 11.907, del 30 gennaio 2024, e considerate le disposizioni della legge n. 13.756, del 12 dicembre 2018, della legge n. 14.790, del 29 dicembre 2023, e della legge n. 9.613, del 3 marzo 1998, delibera:
CAPITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1. La presente Ordinanza stabilisce politiche, procedure e controlli interni per la prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT) e di altri reati correlati, che devono essere adottati dagli agenti operativi che sfruttano le scommesse a quota fissa, come definito dalle leggi n. 13.756 del 12 dicembre 2018 e n. 14.790 del 29 dicembre 2023, nel rispetto dei doveri loro assegnati dagli articoli 10 e 11 della legge n. 9.613 del 3 marzo 1998, dalla legge n. 13.810 dell'8 marzo 2019 e dalla legislazione correlata.
Articolo 2. La presente Ordinanza si applica agli operatori di scommesse in relazione agli obblighi di AML/CFT e di prevenzione di altri reati correlati loro legalmente assegnati, anche sotto la responsabilità dei loro amministratori, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 9.613 del 1998.
Articolo 3. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
I – operatore di scommesse: persona giuridica autorizzata dalla Segreteria dei premi e delle scommesse del Ministero delle finanze a gestire scommesse a quota fissa;
II – giocatore: persona fisica che effettua una scommessa;
III – scommessa: atto mediante il quale si mette a rischio una certa somma di denaro nella speranza di ottenere un premio;
IV – Betting exchange: categoria in cui gli scommettitori scommettono l'uno contro l'altro e il moltiplicatore (quota) è definito tra loro e non dall'agente operativo, che può addebitare una commissione sul profitto netto della scommessa vincente.
V – Conto transazionale: un conto di deposito o di pagamento prepagato, di proprietà dell'agente operativo, mantenuto presso un istituto finanziario o di pagamento autorizzato a operare dalla Banca Centrale del Brasile, utilizzato come destinazione per i contributi finanziari versati dagli scommettitori, per mantenere gli importi relativi alle scommesse aperte o, a scelta dello scommettitore, per mantenere i premi ricevuti;
VI – piattaforma di scommesse: un canale elettronico integrato nel sistema di scommesse utilizzato per offrire scommesse sportive e giochi online agli scommettitori; e
VII – utente della piattaforma: persona fisica registrata sulla piattaforma di scommesse, indipendentemente dal fatto che abbia piazzato una scommessa.
Articolo 4. Gli operatori di scommesse devono richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del Sistema di Controllo delle Attività Finanziarie (Siscoaf), come indicato sul sito web del Consiglio per il Controllo delle Attività Finanziarie (Coaf), mantenendo aggiornati nel sistema i propri dati e quelli dei rispettivi utenti.
CAPITOLO II
POLITICHE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 5. Gli operatori di scommesse devono adottare e attuare politiche, procedure e controlli interni AML/CFT, in conformità con le disposizioni della legge n. 9.613 del 1998, della legge n. 13.260 del 16 marzo 2016 e della legge n. 13.810 del 2019, nonché la prevenzione di altri reati correlati, in conformità con la legislazione applicabile.
Articolo 6. Le politiche, le procedure e i controlli interni AML/FTP devono includere linee guida, specifiche e meccanismi per verificarne l'effettiva conformità da parte dell'operatore di scommesse.
Articolo 7. Le politiche interne in materia di AML/CFT devono includere, come minimo, le seguenti linee guida:
I – Definizione dei ruoli e delle responsabilità in relazione all’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza, fermo restando l’ambito ivi previsto in materia di responsabilità amministrativa per inosservanza delle sue disposizioni, di cui all’articolo 12 della legge n. 9.613 del 1998;
II – identificazione, valutazione, analisi e mitigazione dei rischi che nuovi prodotti, servizi o tecnologie possano essere utilizzati per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa (ML/TF) o altri reati correlati;
III – sviluppo, implementazione ed esecuzione di un programma di conformità che includa la diffusione di una cultura organizzativa di prevenzione del riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e di altri reati correlati, nonché di integrità, buona governance e un'agenda ESG (ambientale, sociale e di governance), anche in conformità con la legge n. 12.846 del 1° agosto 2013, per dipendenti, partner e fornitori di servizi esternalizzati; e
IV – Attuazione periodica e continuativa di attività di informazione e formazione in materia di prevenzione del riciclaggio/finanziamento del terrorismo e di altri reati connessi, anche nei confronti di dipendenti, soci e fornitori di servizi esternalizzati.
Arte. 8º I procedimenti interni di PLD/FT devono essere considerati, nel minimo, quelli successivi:
I – Identificazione, qualificazione e classificazione del rischio degli scommettitori e degli utenti della piattaforma;
II – Identificazione, qualificazione e classificazione dei rischi dei dipendenti, dei partner e dei fornitori di servizi esternalizzati;
III – valutazione dei rischi e classificazione delle proprie attività connesse all’esercizio delle scommesse;
IV – valutazione e classificazione dei rischi nelle sue attività commerciali, contrattualizzazione e sviluppo di prodotti, operazioni con attività finanziarie e immobiliari; e
V – Valutazione e classificazione dei rischi nell’assunzione di dipendenti, partner e fornitori di servizi esternalizzati.
Arte. 9 º I controlli interni destinati al PLD/FT devono contemplare, nel minimo, i successivi;
I – registrare e conservare le informazioni relative alle proprie attività operative, commerciali e amministrative;
II – mantenere un registro aggiornato degli scommettitori e degli utenti della piattaforma;
III – Mantenere un registro aggiornato dei dipendenti, dei soci e dei fornitori di servizi esternalizzati;
IV – verifica periodica e monitoraggio della conformità degli istituti di pagamento e delle istituzioni finanziarie con cui intrattiene un rapporto, in relazione all'autorizzazione della Banca Centrale del Brasile per la loro operatività;
V – monitoraggio, selezione e analisi delle operazioni e delle attività, connesse o meno alla gestione delle scommesse, ai fini della segnalazione al COAF, nei casi previsti dal capo II dell'articolo 11 della legge n. 9.613 del 1998, nonché per effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 11 e dal comma unico dell'articolo 12 della legge n. 13.810 del 2019; e
VI – verifica periodica dell’efficacia della politica adottata e del rispetto delle normative governative, compresa l’individuazione e la correzione di eventuali carenze riscontrate.
Articolo 10. Gli operatori di scommesse devono disporre, sul territorio nazionale, delle risorse necessarie per attuare le procedure e i controlli definiti nella presente Ordinanza.
Articolo 11. L'operatore di scommesse deve presentare entro il 1° febbraio dell'anno successivo alla Segreteria Premi e Scommesse una relazione annuale, con informazioni sulle migliori pratiche adottate nell'anno precedente, al fine di conformarsi alle disposizioni relative alle politiche, alle procedure e ai controlli stabiliti nella presente Ordinanza.
Articolo 12. Le policy di cui all'articolo 7 devono essere disponibili sul sito web dell'operatore di scommesse, che deve divulgarle, nonché le relative procedure e controlli interni, ai dipendenti, ai partner e ai fornitori di servizi terzi, utilizzando un linguaggio chiaro e accessibile, con un livello di dettaglio compatibile con le funzioni svolte e la sensibilità delle informazioni.
Articolo 13. Le politiche di cui all'articolo 7 devono essere documentate, approvate dagli amministratori dell'operatore di scommesse e aggiornate annualmente, nonché compatibili con i profili di rischio:
I – dall’operatore di scommesse;
II – dei giocatori;
III – la quantità e il volume delle risorse coinvolte nelle scommesse virtuali e fisiche; e
IV – Dipendenti, soci e fornitori di servizi esternalizzati dell’operatore di scommesse.
Sezione II
Procedure di valutazione del rischio
Articolo 14. Gli operatori di scommesse devono condurre una valutazione interna annuale per identificare e misurare i rischi derivanti dall'utilizzo dei loro prodotti e servizi in pratiche di riciclaggio di denaro/congelamento di valuta (ML/FTP) o altri reati correlati, includendo tale valutazione nella relazione prevista dall'articolo 11.
§ 1. È responsabilità dell'operatore di scommesse definire la matrice dei rischi utilizzata per la sua gestione.
§ 2. Per l'identificazione dei rischi, la valutazione interna deve considerare, come minimo, i seguenti profili di rischio:
I – degli scommettitori e degli utenti della piattaforma;
II – dall’operatore di scommesse stesso, tenendo conto delle specificità del suo modello di business;
III – dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori e dei partner esterni; e
IV – delle operazioni, dei prodotti e dei servizi, tenendo conto dei canali di distribuzione e dell’uso delle tecnologie.
§ 3 I rischi identificati devono essere valutati in termini di probabilità di accadimento e di entità dei loro impatti finanziari, legali, reputazionali e socio-ambientali.
§ 4. Devono essere definite categorie di rischio che comportino l'adozione di misure rafforzate in relazione alle situazioni a rischio più elevato e consentano l'adozione di misure semplificate per le situazioni a rischio più basso.
§ 5. Le valutazioni interne in materia di AML/CFT e reati connessi devono documentare i rischi misurati, le misure adottate per il loro trattamento e i relativi risultati.
Sezione III
In merito alle procedure di identificazione, qualificazione e classificazione del rischio degli scommettitori e degli utenti della piattaforma.
Articolo 15. Gli operatori di scommesse devono adottare procedure di identificazione che consentano loro di verificare e convalidare l'identità degli scommettitori o degli utenti della piattaforma al momento della registrazione, ferma restando l'eventuale necessità di autenticazione per piazzare scommesse o effettuare altre operazioni all'interno della piattaforma.
§ 1 Il livello di verifica e convalida delle informazioni degli scommettitori o degli utenti della piattaforma deve essere definito dagli operatori di scommesse in base al profilo di rischio della persona da identificare.
§ 2. È responsabilità dell'operatore di scommesse implementare meccanismi che impediscano la registrazione di coloro a cui è vietato scommettere, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 14.790 del 2023.
Arte. 16. Gli agenti di posta devono adottare procedimenti che consentano di qualificare gli postatori o gli utenti della piattaforma per mezzo di raccolta, verifica e convalida delle informazioni, compatibili con il loro profilo di rischio.
Paragrafo unico. I procedimenti di qualificazione devono risolvere le seguenti condizioni:
I – valutazione della compatibilità tra la capacità economico-finanziaria dell'apostador e le operazioni a lui associate;
II – verificação da condição do apostador ou usuário da plataforma como pessoa exposta politicamente (PEP), familiari até o segundo grau, rappresentante ou estreito colaborador de pessoa nessa condição, nos termos da norma editada a respeito pelo Coaf; e
III – ottenção das informações do apostador ou usuário da plataforma necessárias à composição do conjunto mínimo de dados catastrais, conforme definido nas normas da Secretaria de Prêmios e Apostas.
Paragrafo unico. La condizione PEP perdura per cinque anni contando i dati in cui la persona si è dimessa dalla figura nella posizione in cui l'equipaggio non ha questa condizione.
Art. 17. Le informazioni raccolte durante la qualificazione degli scommettitori o degli utenti della piattaforma devono essere mantenute aggiornate, tenendo conto dell'evoluzione del rapporto con la persona qualificata e del suo profilo di rischio.
Articolo 18. Gli operatori di scommesse devono classificare gli scommettitori e gli utenti della piattaforma, sulla base delle informazioni ottenute per la loro qualificazione, nelle categorie di rischio definite nelle corrispondenti valutazioni interne dei rischi.
Articolo 19. La classificazione degli scommettitori e degli utenti della piattaforma deve essere rivista ogniqualvolta si verifichi una modifica nel profilo di rischio della persona classificata.
Articolo 20. Le procedure di identificazione, qualificazione e classificazione del rischio degli scommettitori e degli utenti della piattaforma devono essere formalizzate in un apposito manuale, approvato dagli amministratori dell'operatore di scommesse e aggiornato annualmente.
Sezione IV
In merito all'identificazione, alla qualificazione e alla classificazione del rischio di dipendenti, partner e fornitori di servizi terzi
Articolo 21. Gli operatori di scommesse devono implementare procedure volte a conoscere i propri dipendenti, partner e fornitori di servizi terzi, comprese procedure di identificazione e qualificazione per la valutazione e la mitigazione del rischio.
Paragrafo unico. Le procedure devono essere compatibili con le politiche di prevenzione del riciclaggio/furto di denaro e di altri reati correlati.
Articolo 22. I dati di registrazione forniti dai dipendenti, dai partner e dai fornitori di servizi terzi devono essere convalidati, aggiornati e conservati dall'operatore di scommesse.
Paragrafo unico. I dati di registrazione dei dipendenti, dei soci e dei fornitori di servizi esterni devono essere conservati dall'operatore di scommesse per un minimo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla cessazione del rapporto.
CAPITOLO III
PROCEDURE RELATIVE ALL'INVIO DI COMUNICAZIONI AL COAF
Sezione I
Procedure di monitoraggio, selezione e analisi
Articolo 23. Gli operatori di scommesse devono attuare procedure di monitoraggio, selezione e analisi delle scommesse e delle transazioni correlate, al fine di identificare quelle che potrebbero costituire prova di riciclaggio di denaro/congelamento delle scommesse o altri reati correlati.
Articolo 24. Le procedure di monitoraggio, selezione e analisi devono consentire l'identificazione delle scommesse e delle operazioni ad esse associate e devono includere le loro caratteristiche, le parti e gli altri soggetti coinvolti, i valori, la tipologia di scommessa e il metodo di pagamento.
Paragrafo singolo. Particolare attenzione deve essere prestata alle scommesse e alle transazioni correlate che indicano:
I – mancanza di fondamento economico o giuridico;
II – incompatibilità con le consuetudini dell’attività o del mercato; e
III – possibili prove di riciclaggio di denaro/congelamento di beni o altri reati correlati.
Articolo 25. Particolare attenzione deve essere prestata anche all'analisi delle scommesse e delle transazioni correlate che coinvolgono:
Io – una persona coinvolta o sospettata di essere coinvolta in attività classificate come riciclaggio di denaro e reati contro il sistema finanziario;
II – una persona che ha commesso o tentato di commettere, facilitare o partecipare ad atti di terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa o al loro finanziamento, come previsto dalla legge n. 13.260 del 2016 e dalla legge n. 13.810 del 2019;
III – una persona domiciliata in una giurisdizione considerata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ad alto rischio o con carenze strategiche in materia di AML/CFT, o in paesi o dipendenze qualificati dalla Segreteria speciale dell'Agenzia delle entrate federale del Brasile (RFB) come aventi una tassazione preferenziale o un regime fiscale privilegiato;
IV – resistenza da parte dello scommettitore o dell’utente della piattaforma a fornire informazioni aggiuntive richieste dall’operatore di scommesse;
V – fornire informazioni false o difficilmente verificabili, in particolare per la formalizzazione della registrazione, l'apertura del conto, la registrazione delle scommesse o altre operazioni sulla piattaforma di scommesse;
VI – apporto di fondi la cui origine è sospetta;
VII – pagamento di un premio sospettato di essere utilizzato per riciclaggio di denaro/congelamento di valuta o frode;
VIII – pagamento di un premio di scommessa sospettato di essere un sistema di manipolazione dei risultati, ai sensi dell'articolo 177 della legge n. 14.597, del 14 giugno 2023 (Legge generale sullo sport);
IX – incompatibilità tra le operazioni effettuate dallo scommettitore e il suo normale schema di attività, le sue informazioni professionali o la sua apparente situazione finanziaria;
X – movimento insolito di fondi in un modo che potrebbe suggerire l'uso di strumenti automatizzati da parte dello scommettitore;
XI – deposito o prelievo di fondi, in un breve lasso di tempo, che possa far supporre il frazionamento o l'occultamento della transazione;
XII – prelievo, o tentativo di prelievo, di fondi dal conto transazionale di uno scommettitore immediatamente dopo aver effettuato un deposito, senza piazzare una scommessa;
XIII – uso improprio di un account da parte di qualcuno diverso dal suo titolare;
XIV – prova dell’utilizzo di un conto da parte di un intermediario che piazza scommesse per conto di altre persone;
XV – contributi di importo tale da far supporre l'esercizio dell'attività di intermediazione di scommesse;
XVI – scommesse su un exchange di scommesse in cui vi è prova di un accordo tra due o più scommettitori per scommettere su risultati diversi, allo scopo di trasferire fondi tra di loro, mirando a commettere riciclaggio di denaro/trasferimento gratuito;
XVII – conti aperti a nome di una persona politicamente esposta (PEP);
XVIII – difficoltà o impossibilità di raccogliere, verificare, convalidare o aggiornare le informazioni di registrazione degli scommettitori o degli utenti della piattaforma; e
XIX – tutte le caratteristiche che segnalano, in particolare per la loro natura insolita o atipica, una possibile indicazione di riciclaggio di denaro/congelamento dei beni o altri reati correlati.
Articolo 26. La procedura di analisi deve raccogliere gli elementi in base ai quali si può concludere se sussistono o meno possibili prove di riciclaggio di denaro/congelamento di valuta o altri reati correlati.
§1 L'analisi e la conclusione devono essere documentate e la loro registrazione deve essere tenuta a disposizione della Segreteria Premi e Scommesse a fini dimostrativi, indipendentemente dal fatto che abbiano dato luogo all'inoltro di una comunicazione al COAF.
§2 Il termine per il completamento della procedura di analisi è di 30 giorni, a decorrere dalla data della scommessa o della transazione ad essa associata.
Sezione II
Dalla comunicazione al COAF
Articolo 27. L'operatore di scommesse deve segnalare al COAF (Consiglio per il controllo delle attività finanziarie) tutte le scommesse e le altre transazioni correlate per le quali, dopo l'analisi, vi siano prove di riciclaggio di denaro/gioco gratuito o altri reati correlati.
§1 Nel concludere se vi siano prove di riciclaggio di denaro/congelamento di valuta o di altri reati correlati, si deve tener conto delle caratteristiche, delle parti e degli altri individui coinvolti, degli importi, delle modalità di esecuzione, dei mezzi di pagamento, della mancanza di base economica o giuridica o dell'incompatibilità con le consuete pratiche dell'attività o del mercato.
§ 2. Le comunicazioni al COAF devono:
I – includere un'indicazione degli elementi su cui si è basata l'analisi corrispondente e spiegare le ragioni per cui si è concluso che vi erano indizi di riciclaggio di denaro/traffico libero o di un altro reato correlato;
II – menzionare l’eventuale esistenza di un intermediario nel contesto dei fatti denunciati;
III – specificare le caratteristiche della scommessa o altra operazione ad essa associata che viene comunicata, come la categoria o il tipo di gioco o scommessa, la forma di pagamento e l'origine e la destinazione dei fondi coinvolti; e
IV – presentare le informazioni ottenute nelle procedure di identificazione, qualificazione e classificazione del rischio degli scommettitori, degli utenti della piattaforma o di altre parti coinvolte, che si rivelino rilevanti per chiarire il sospetto o il riconoscimento di una natura insolita o atipica rispetto a quanto comunicato.
§ 3 Le comunicazioni al Coaf devono essere effettuate, fatti salvi gli altri obblighi applicabili, entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione della procedura di cui all'articolo 26.
Articolo 28. Le comunicazioni al COAF previste nel presente Capitolo devono essere effettuate secondo le istruzioni definite sul suo sito web, tramite il Sistema di Controllo delle Attività Finanziarie (SISCOAF).
Articolo 29. È vietato all'operatore di scommesse condividere qualsiasi informazione riguardante le comunicazioni con COAF con chiunque altro che non sia COAF stessa e la Segreteria Premi e Scommesse, inclusi scommettitori, utenti della piattaforma, altre parti coinvolte o terze parti, pena la responsabilità.
Sezione III
Dalla segnalazione di non accadimento al Dipartimento Premi e Scommesse
Articolo 30. Se un operatore di scommesse non identifica, durante un anno solare, alcuna scommessa o altra transazione associata che debba essere segnalata al COAF (Consiglio per il controllo delle attività finanziarie), deve inoltrare alla Segreteria dei premi e delle scommesse una notifica di mancata segnalazione di cui al punto III dell'articolo 11 della legge 9.613 del 1998.
Paragrafo singolo. La comunicazione di inadempimento deve essere inviata tramite il Sistema di Gestione Scommesse (Sigap), o tramite altro canale predisposto e comunicato dalla Segreteria Premi e Scommesse.
CAPO IV
PROCEDURE PER L'IMMEDIATA CONFORMITÀ AGLI ORDINI DI CONGELAMENTO DEI BENI EMESSI DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE (UNSC)
Articolo 31. Gli operatori di scommesse devono adottare procedure per conformarsi senza indugio, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 13.810 del 2019, alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) o alle designazioni dei suoi comitati per le sanzioni che stabiliscono l'indisponibilità di beni di proprietà diretta o indiretta di persone fisiche, persone giuridiche o entità soggette a sanzioni derivanti da tali risoluzioni o designazioni.
§ 1 Le procedure comprendono il monitoraggio degli elenchi tenuti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dai suoi comitati per le sanzioni delle persone e delle entità interessate dagli ordini di congelamento dei beni di cui al presente articolo.
§ 2. Gli operatori di scommesse devono inoltre adottare procedure per adempiere agli altri obblighi loro assegnati dalla legge n. 13.810 del 2019, in particolare gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10 e dal comma unico dell'articolo 14.
CAPITOLO V
Riguardo alla custodia e alla conservazione di registri e documenti.
Art. 32. Gli operatori di scommesse devono conservare i registri e i documenti relativi al rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza per un minimo di 5 (cinque) anni, fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla normativa.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33. L'operatore di scommesse è tenuto a rispondere alle richieste presentate dal COAF (Consiglio per il Controllo delle Attività Finanziarie) con la frequenza, la forma e le condizioni stabilite da tale organismo e a preservare, in conformità con la legge, la riservatezza delle informazioni fornite.
Articolo 34. Gli operatori di scommesse, nonché i loro amministratori, che non ottemperano agli obblighi stabiliti nella presente Ordinanza sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 12 della Legge n. 9.613 del 1998, attraverso un procedimento sanzionatorio amministrativo nel quale sono garantiti agli interessati i principi del giusto processo e il diritto a una piena difesa.
Articolo 35. La Segreteria Premi e Scommesse può emanare, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, regolamenti integrativi volti ad adempiere alle disposizioni della presente Ordinanza.
Articolo 36. Le norme di ispezione, monitoraggio e sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza saranno attuate dalla Segreteria Premi e Scommesse a partire dal 1° gennaio 2025.
Articolo 37. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
REGIS ANDERSON DUDENA


