PORTARIA SPA/MF Nº 1.231, DE 31 DE JULHO DE 2024

Stabilisce regole e linee guida per il gioco responsabile e per le azioni di comunicazione, pubblicità e marketing, e regola i diritti e i doveri degli scommettitori e degli agenti operativi, da osservare nello sfruttamento commerciale della modalità di lotteria con scommesse a quota fissa di cui all'articolo 29 della legge n. 13.756 del 12 dicembre 2018 e della legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023.

Il Segretario dei Premi e delle Scommesse del Ministero delle Finanze, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 55, capoverso I, lettera d), dell'Allegato I del Decreto n. 11.907, del 30 gennaio 2024, e considerando le disposizioni dell'articolo 29, § 3, della Legge n. 13.756, del 12 dicembre 2018, della Legge n. 14.790, del 29 dicembre 2023, e dell'Ordinanza Normativa MF n. 1.330, del 26 ottobre 2023, delibera:

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1. La presente Ordinanza stabilisce norme e linee guida per il gioco responsabile e per le azioni di comunicazione, pubblicità e marketing, e regola i diritti e i doveri degli scommettitori e degli agenti operativi da osservare nello sfruttamento commerciale della modalità di lotteria con scommesse a quota fissa, come previsto dall'articolo 29 della Legge n. 13.756 del 12 dicembre 2018 e dalla Legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023.

Articolo 2. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

I – Gioco responsabile: l’insieme delle regole, delle pratiche e delle attività volte, nell’ambito della modalità di lotteria a quota fissa, a garantire:

a) lo sfruttamento economico, la promozione e la pubblicità di questa modalità in modo sano e socialmente responsabile; e

b) prevenzione e mitigazione dei danni individuali o collettivi derivanti dall'attività, tra cui:

1. Conseguenze negative sulla salute mentale del giocatore dovute a dipendenza, compulsione, mania o qualsiasi disturbo associato al gioco d'azzardo o alle scommesse, come il gioco d'azzardo patologico o abusivo;

2. Conseguenze negative per la salute fisica del giocatore;

3. violazioni dei diritti dei consumatori, in particolare quelle associate a problemi finanziari, indebitamento e sovraindebitamento; e

4. Problemi sociali.

II – Piattaforma di scommesse: canale elettronico integrato nel sistema di scommesse utilizzato per offrire scommesse sportive e giochi online agli scommettitori;

III – Regolatore: l’organismo responsabile della regolamentazione, dell’autorizzazione e della supervisione delle attività relative alle scommesse a quota fissa, corrispondente alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze;

IV – Conto registrato: un conto di deposito o di pagamento prepagato, intestato allo scommettitore, mantenuto presso un istituto finanziario o di pagamento autorizzato ad operare dalla Banca Centrale del Brasile, utilizzato come fonte di contributi finanziari e come destinazione dei premi ricevuti e dei prelievi di risorse finanziarie effettuati dagli scommettitori presso l'agente operativo;

V – Conto inattivo: conto di uno scommettitore presso un operatore di scommesse a quota fissa che non ha piazzato alcuna scommessa per un periodo di novanta giorni;

VI – Affiliati: persone fisiche o giuridiche che pubblicizzano per un operatore di scommesse, in cambio di un compenso, anche non economico, legato ai risultati, come il numero di scommettitori attratti o gli importi depositati o spesi;

VII – fornitore di giochi online: persona giuridica che, direttamente o indirettamente, fornisce giochi online agli operatori di scommesse;

VIII – intermediario di scommesse: utente registrato in un sistema di scommesse che piazza scommesse per conto terzi sul proprio conto, regolando le scommesse al di fuori del sistema fornito dall'operatore di scommesse;

IX – scambio di scommesse: categoria in cui gli scommettitori scommettono l'uno contro l'altro e il valore moltiplicatore della scommessa – la quota – è definito tra loro e non dall'operatore di scommesse, che può addebitare una commissione sul profitto netto della scommessa vincente;

X – rocket texts: brevi messaggi che veicolano un messaggio pubblicitario con lo scopo di promuovere un marchio commerciale;

XI – autenticazione: processo di verifica dell'identità per la registrazione o l'accesso dello scommettitore al sistema dell'operatore di scommesse a quota fissa;

XII – premi: tutti i tipi di premi, in denaro, punti, scommesse gratuite o altra forma legale, che fanno parte di un programma fedeltà o che mirano a premiare una condotta precedentemente stabilita dello scommettitore, ad eccezione delle condotte vietate dall'articolo 29, capoverso I, della legge n. 14.790, del 29 dicembre 2023;

XIII – prelievo anticipato – cash out: un modo per chiudere anticipatamente una scommessa, su iniziativa dello scommettitore, dandogli diritto a una frazione del premio;

XIV – Termini e Condizioni: documento che raccoglie le norme che regolano il rapporto contrattuale tra l’operatore di scommesse e lo scommettitore;

XV – procedimento di indagine: procedimento avviato all’interno dell’operatore di scommesse per verificare il verificarsi di un’infrazione legale o regolamentare commessa dallo scommettitore nei confronti dell’operatore, o dall’operatore nei confronti dello scommettitore, dell’autorità di regolamentazione o di qualsiasi autorità pubblica, o da uno di questi due nei confronti dell’integrità sportiva;

XVI – mercato primario delle scommesse sportive: scommesse sul risultato finale o sulla differenza di punteggio di un evento sportivo;

XVII – mercato secondario delle scommesse sportive: tutte le tipologie di scommesse relative ad eventi sportivi che non fanno parte del mercato primario;

XVIII – sistema di scommesse: sistema informatizzato gestito e messo a disposizione degli scommettitori dall'operatore di scommesse che consente agli scommettitori di registrarsi, gestire i propri portafogli virtuali e altre funzionalità necessarie per la gestione, il funzionamento e la commercializzazione delle scommesse a quota fissa;

XIX – sponsorizzazione: azione di comunicazione realizzata mediante l'acquisizione del diritto di associare il marchio o i prodotti e servizi dello sponsor a un progetto avviato da un soggetto terzo, attraverso la sottoscrizione di un contratto a pagamento;

XX – Ritorno teorico al giocatore (RTP): la percentuale di profitto programmata dall'operatore di scommesse per il sistema di scommesse, in relazione al valore totale delle scommesse piazzate su un certo numero di eventi o periodo, e che serve come misura del ritorno aggregato e teorico del sistema di scommesse, e non può essere interpretata come un'aspettativa di profitto individuale per lo scommettitore per scommessa; e

XXI – Applicazioni Internet: l’insieme delle funzionalità accessibili tramite un terminale connesso a Internet, tra cui portali video, social network, motori di ricerca, piattaforme di intelligenza artificiale o pubblicità programmatica.

CAPITOLO II – REGOLE E LINEE GUIDA PER IL GIOCO RESPONSABILE

Sezione I – Doveri dell’operatore di scommesse per garantire il gioco responsabile

Articolo 3. Ai fini dell'attuazione del gioco responsabile, l'operatore di scommesse deve:

Io – ad agire diligentemente nella strutturazione del mio sistema di scommesse, di tutte le azioni pubblicitarie, promozionali e di marketing, nonché dei miei canali fisici o elettronici, al fine di:

a) rispettare i principi del gioco responsabile;

b) prevenire la dipendenza e i disturbi patologici del gioco d'azzardo; e

c) garantire il rispetto del divieto di gioco d'azzardo da parte di bambini e adolescenti;

II – Promuovere la consapevolezza dei rischi di dipendenza, dei disturbi patologici del gioco d’azzardo e del divieto del gioco d’azzardo da parte di bambini e adolescenti attraverso:

a) collaborazione con campagne educative del settore rivolte alla società in generale e ai gruppi a rischio di dipendenza e di disturbi del gioco d'azzardo patologico; e

b) condurre le proprie azioni e campagne educative presso il proprio potenziale pubblico di consumatori;

III – Mantenere una comunicazione sistematica con gli scommettitori registrati, secondo la propria politica di gioco responsabile, avvisandoli sul gioco responsabile, sui rischi di dipendenza e sui disturbi patologici del gioco d’azzardo, sulle forme di prevenzione e sulle alternative di trattamento; e

IV – Sviluppare una politica di gioco responsabile e garantire che essa rifletta accuratamente il funzionamento effettivo del suo sistema di scommesse.

Articolo 4. Nel sistema di scommesse, ai fini dell'attuazione del gioco responsabile, l'operatore di scommesse deve:

I – informare lo scommettitore, al momento della registrazione, nonché al momento dell’accesso al sistema di scommesse, sui rischi di dipendenza, disturbi patologici del gioco d’azzardo e perdita degli importi delle scommesse;

II – informare il giocatore del ritorno teorico per ogni gioco online disponibile sul sistema di scommesse;

III – fornire indicazioni sui segnali di allarme per l’automonitoraggio in merito al rischio di dipendenza e disturbi del gioco d’azzardo patologico;

IV – per consentire agli scommettitori di:

a) adozione di un limite prudenziale alle scommesse basato sul tempo trascorso, sulla perdita finanziaria, sull'importo totale depositato o sul numero di scommesse, con la possibilità di collegare tali limiti a periodi giornalieri, settimanali, mensili o di altro tipo;

b) possibilità di programmare, nel sistema di scommesse, avvisi o blocchi di utilizzo, in base al tempo trascorso nella sessione dello scommettitore;

c) adozione di periodi di pausa, durante i quali lo scommettitore avrà accesso ma non potrà piazzare scommesse sul proprio conto; e

d) richiesta di autoesclusione, a tempo determinato o permanente, in cui il conto dello scommettitore verrà chiuso e potrà registrarsi nuovamente solo dopo la scadenza del periodo definito;

V – garantire un meccanismo di esclusione temporanea o permanente dal sistema di scommesse, in base al quale il conto dello scommettitore verrà chiuso e potrà registrarsi nuovamente solo dopo la scadenza del periodo definito;

VI – monitorare il comportamento dei giocatori in relazione al rischio di dipendenza e di disturbi patologici del gioco d’azzardo;

VII – suggerire, indipendentemente dalla richiesta, l'adozione di limiti prudenziali associati ad avvisi o blocchi, l'esecuzione di autotest o l'adozione di un meccanismo di autoesclusione per tutti gli scommettitori e gli utenti della piattaforma, secondo la classificazione del profilo contenuta nella propria politica di gioco responsabile;

VIII – sospendere l’uso del sistema di scommesse da parte di scommettitori ad alto rischio di dipendenza e disturbi patologici del gioco d’azzardo, in conformità con la sua politica di gioco responsabile;

IX – prevedere, in modo chiaro e accessibile, una sezione specifica sul “gioco responsabile” nel sistema di scommesse, con il seguente contenuto minimo:

a) indicazioni su come giocare responsabilmente e sui rischi associati al gioco d'azzardo, tra cui dipendenza, disturbi patologici del gioco d'azzardo e altri problemi correlati al gioco d'azzardo;

b) offrire un questionario di autovalutazione sui rischi associati al gioco d'azzardo, tra cui la dipendenza, i disturbi patologici del gioco d'azzardo e altri problemi associati al gioco d'azzardo;

c) indicazione di “segnali di allarme” per l’automonitoraggio del rischio di dipendenza e di disturbi del gioco d’azzardo patologico;

d) istruzioni chiare per lo scommettitore per accedere ai meccanismi di prevenzione della dipendenza e dei disturbi patologici del gioco d'azzardo, alla sua storia e alla sua situazione attuale sul sito web per quanto riguarda il tempo e gli importi spesi per le scommesse; e

e) informazioni e canali di tutela dello scommettitore;

X – Mantenere un pannello informativo permanente e facilmente accessibile con dati grafici dell'account, che dettagli il tempo di utilizzo del sistema, le perdite finanziarie subite e il saldo finanziario disponibile;

XI – Implementare avvisi relativi al tempo di attività degli scommettitori, secondo i criteri e la frequenza definiti nella propria politica di gioco responsabile;

XII – indicare i canali di assistenza clienti e di mediazione per gli scommettitori, che devono essere accessibili tramite Internet, comprese le linee guida per gli scommettitori a rischio di dipendenza e disturbi patologici del gioco d'azzardo, e le loro famiglie, in merito all'ottenimento di aiuto e trattamento;

XIII – Nel caso della modalità fisica, assicurarsi che i canali di assistenza clienti e di mediazione siano disponibili anche di persona;

XIV – Nel caso di opzioni di scommesse fisiche, fornire informazioni sul gioco responsabile in un formato visivo e facilmente leggibile presso gli stabilimenti dell'operatore di scommesse; e

XV – astenersi dal concludere partnership, accordi, contratti o qualsiasi altra forma di accordo o intesa commerciale per consentire o facilitare l'accesso al credito o alle operazioni di factoring da parte di uno scommettitore.

§ 1. È vietato l'uso nei sistemi di scommesse di dispositivi che ostacolino la libera e consapevole scelta dello scommettitore, attraverso uno qualsiasi dei meccanismi previsti dal regolamento, compreso l'uso di progetti tecnologici di prodotti che ritardino la libera scelta dello scommettitore.

§ 2. Le richieste dello scommettitore volte ad aumentare i limiti prudenziali o a sospendere i periodi di pausa possono essere attuate dall'operatore di scommesse solo entro ventiquattro ore dalla richiesta, a condizione che non violi la politica di gioco responsabile.

§ 3 In caso di autoesclusione, l'agente operativo può adottare un termine superiore alle ventiquattro ore, secondo la propria politica di gioco responsabile, per accettare la nuova registrazione richiesta, qualora lo scommettitore tenti di registrarsi nuovamente.

Articolo 5. L'operatore di scommesse deve mantenere una politica di gioco responsabile che includa:

I – azioni e campagne educative;

II – Politica di comunicazione con gli scommettitori in materia di gioco responsabile, comprese le informazioni sulla frequenza della comunicazione;

III – Strumenti analitici e metodologia per la classificazione e l’analisi dei dati per monitorare e valutare i profili di rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo, dei disturbi patologici del gioco d’azzardo e di altri problemi associati al gioco d’azzardo;

IV – regole e canali per l’utilizzo di meccanismi di prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo e dei disturbi patologici del gioco d’azzardo; e

V – Forme di assistenza per i giocatori che necessitano di aiuto in relazione alla dipendenza e ai disturbi patologici del gioco d’azzardo.

Articolo 6. Nella strutturazione delle politiche aziendali interne, gli agenti operativi devono istruire e formare:

Io – i suoi dipendenti, incluso il personale esterno, che interagiscono direttamente con gli scommettitori, per garantire che comprendano i problemi associati alla dipendenza dal gioco d'azzardo e ai disturbi patologici del gioco d'azzardo e sappiano come orientare gli scommettitori sull'argomento; e

II – i suoi partner, dirigenti, dipendenti, fornitori e prestatori di servizi, affinché siano consapevoli dei principi del gioco responsabile, in particolare per quanto riguarda le esternalità negative individuali e collettive dell’attività, e affinché garantiscano uno sfruttamento economico socialmente responsabile ed etico.

Articolo 7. Al fine di contribuire al continuo miglioramento della normativa relativa al gioco responsabile, gli operatori di scommesse dovranno:

I – valutare la possibilità di ottenere la certificazione per il gioco responsabile, rilasciata da un ente che offra procedure di certificazione in materia; e

II – Nel caso in cui si offrano agli scommettitori meccanismi opzionali per accelerare le scommesse, come scommesse automatiche o sessioni simultanee, agire con cautela e valutare costantemente l’impatto del meccanismo sull’incidenza della dipendenza, dei disturbi patologici del gioco d’azzardo e di altri problemi associati al gioco d’azzardo.

Articolo 8. È dovere dell'operatore di scommesse impedire la registrazione o l'utilizzo del suo sistema di scommesse:

Io – di età inferiore a diciotto anni;

II – proprietario, amministratore, direttore, persona con influenza significativa, dirigente o dipendente dell'agente operativo;

III – agente pubblico con compiti direttamente connessi alla regolamentazione, al controllo e alla vigilanza dell'attività svolta nell'ambito dell'ente federativo nel cui organico esercita i propri poteri;

IV – una persona che ha o potrebbe avere accesso a sistemi di lotteria computerizzati con scommesse a quota fissa;

V – qualsiasi persona che abbia o possa avere influenza sull'esito di un evento sportivo reale oggetto di una lotteria con scommesse a quota fissa, tra cui:

a) persona che ricopre la carica di dirigente sportivo, tecnico sportivo, allenatore o membro di un comitato tecnico;

b) arbitro sportivo, assistente arbitro sportivo o equivalente, dirigente sportivo, agente o rappresentante di atleti e allenatori, allenatore o membro di uno staff tecnico;

(c) membro dell'organo amministrativo o di vigilanza di un ente che gestisce o organizza una competizione o un evento sportivo; e

d) atleta partecipante a competizioni organizzate da enti facenti parte del Sistema Sportivo Nazionale.

VI – una persona a cui è stata diagnosticata la dipendenza dal gioco d’azzardo tramite un rapporto di un professionista qualificato della salute mentale; e

VII – soggetti esclusi dalle scommesse mediante specifica decisione amministrativa o giudiziaria, quando formalmente notificata.

Articolo 9. La Segreteria dei Premi e delle Scommesse del Ministero delle Finanze, in collaborazione con enti o entità pubbliche o private, può stabilire linee guida per campagne educative e di sensibilizzazione sui rischi di dipendenza e sui disturbi del gioco d'azzardo patologico, con la collaborazione obbligatoria degli operatori delle scommesse.

CAPITOLO III – SULLE AZIONI DI COMUNICAZIONE, PUBBLICITÀ E MARKETING DELLA LOTTERIA A QUOTA FISSA

Sezione I – Linee guida e regole per la comunicazione, la pubblicità e il marketing degli operatori di scommesse

Articolo 10. Le azioni di comunicazione, pubblicità e marketing della lotteria con scommesse a quota fissa devono essere orientate alla responsabilità sociale e alla promozione della consapevolezza del gioco responsabile, mirando alla sicurezza collettiva e al contrasto delle scommesse illegali.

Articolo 11. Gli operatori di scommesse, in tutte le attività di comunicazione, pubblicità e marketing, comprese quelle diffuse tramite altri fornitori di applicazioni, contrattualizzate da affiliati o incluse nei propri siti web e applicazioni, devono:

Io - mi astengo dal diffondere qualsiasi tipo di pubblicità relativa a metodi di scommessa non autorizzati;

II – rispettare i principi del gioco responsabile;

III – adottare un linguaggio chiaro e socialmente responsabile, nel rispetto della tutela dei minori di diciotto anni e degli altri gruppi vulnerabili;

IV – garantire che il messaggio di comunicazione, la pubblicità e le azioni di marketing inviate elettronicamente, senza la richiesta del destinatario, siano chiaramente e inequivocabilmente identificabili, consentendo e rispettando le richieste di rimozione dall'elenco dei destinatari avanzate da persone che non desiderano ricevere questo tipo di comunicazione;

V – Utilizzare la parola “gratuito” o espressioni con lo stesso significato in qualsiasi comunicazione, pubblicità e azione di marketing solo quando non vi è alcun costo per lo scommettitore nell’ottenere ciò che è promesso gratuitamente;

VI – offrire agli scommettitori, al momento della registrazione, la possibilità di scegliere se ricevere o meno comunicazioni, pubblicità e materiali di marketing e garantire loro di poter modificare le proprie preferenze nel sistema di scommesse; e

VII – astenersi dall’inviare materiale pubblicitario agli scommettitori che hanno richiesto l’autoesclusione e a quelli esclusi per ordine del tribunale.

Articolo 12. Sono vietate le seguenti azioni di comunicazione, pubblicità e marketing relative alle lotterie con scommesse a quota fissa:

I – suggerisco di ottenere soldi facili o associare l’idea di successo o di abilità straordinarie al gioco d’azzardo;

II – presentano il gioco d’azzardo come socialmente attraente o contengono dichiarazioni di personalità o celebrità note che suggeriscono che il gioco d’azzardo contribuisce al successo personale o sociale o al miglioramento delle condizioni finanziarie;

III - incoraggiare pratiche di gioco d'azzardo eccessive;

IV – contengono inviti all’azione, suggerendo un’azione immediata da parte dello scommettitore;

V - considerare le scommesse come una priorità nella vita;

VI – stabilire un collegamento tra scommesse e successo personale e finanziario;

VII - collegare le scommesse ad atteggiamenti o comportamenti illegali o discriminatori;

VIII – contengono informazioni false o fuorvianti;

IX – sarà trasmesso nelle località:

a) assistenza medica e psicologica;

b) destinati a tutti i livelli di istruzione; e

c) altri destinati all'uso da parte di persone di età inferiore ai diciotto anni;

X – trasmettere affermazioni fuorvianti sulle probabilità di vincita;

XI – utilizzare messaggi di natura sessuale o oggettivare attributi fisici;

XII – promuovere l’uso del prodotto come mezzo per recuperare perdite derivanti da scommesse precedenti o altre perdite finanziarie;

XIII – contribuire, in qualsiasi modo, ad offendere le credenze o le tradizioni culturali del Paese, comprese quelle contrarie alla scommessa;

XIV – suggerire o indurre la convinzione che:

a) scommettere è un atto o un segno di virtù, coraggio, maturità o è associato al successo o al conseguimento personale o professionale;

b) l'astensione dal gioco d'azzardo è un atto o un segno di debolezza o è associato a qualsiasi qualità negativa;

c) le scommesse possono essere una soluzione a problemi sociali, professionali o personali;

d) il gioco d'azzardo può essere un'alternativa all'occupazione, una soluzione a problemi finanziari, una fonte di reddito aggiuntivo o una forma di investimento finanziario; e

(e) L'abilità, la destrezza o l'esperienza possono influenzare l'esito di una scommessa su un evento sportivo o un gioco online;

XV - includere la partecipazione di una persona che ha o sembra avere meno di diciotto anni;

XVI – sono rivolti a bambini o adolescenti o hanno questo pubblico come target di riferimento;

XVII – sono trasmessi su mezzi di comunicazione o programmi in cui il pubblico principale è costituito da persone di età inferiore ai diciotto anni, o su un sito web con un profilo di pubblico di persone di età inferiore ai diciotto anni;

XVIII – utilizzare immagini di bambini e adolescenti o elementi che siano particolarmente attraenti per i minori di diciotto anni; e

XIX – associare le scommesse alle attività culturali per bambini e adolescenti.

Articolo 13. Tutte le azioni di comunicazione, pubblicità e marketing degli operatori di scommesse, incluso qualsiasi tipo di pezzo, materiale o inserzione, anche in un ambiente digitale, devono riportare le seguenti clausole di avvertenza:

I – limite di età, con il simbolo “18+” o l’avvertenza “vietato ai minori di 18 anni”; e

II – Riguardo ai rischi associati alla dipendenza e ai disturbi patologici del gioco d’azzardo.

§1 Le clausole di avvertenza devono essere chiare, leggibili e proporzionate al resto dell'azione comunicativa e pubblicitaria e avere una lunghezza o dimensione pari almeno al 10% (dieci percento) della pubblicità, a seconda del tipo di mezzo.

§2. Le clausole di avvertenza dovrebbero, ove possibile, date le caratteristiche dell'azione comunicativa, essere trasmesse sia in forma orale che scritta.

§3 Le clausole di avvertimento devono comprendere:

I – dei biglietti stampati di cui all’articolo 14, comma II, della legge n. 14.790, del 29 dicembre 2023; e

II – sui siti web e sulle applicazioni dell'operatore di scommesse, nella pagina iniziale e in modo leggibile.

Articolo 14. Le clausole di avvertenza e altre linee guida e restrizioni possono, inoltre, essere oggetto di disposizioni in un codice di autoregolamentazione della pubblicità.

Articolo 15. Tutte le azioni di comunicazione, pubblicità e marketing relative alle scommesse a quota fissa, diffuse attraverso qualsiasi tipo di media online o offline, a pagamento o gratuiti, devono essere identificabili come tali dallo scommettitore, in conformità con l'articolo 36 della legge n. 8.078, dell'11 settembre 1990 - Codice di tutela del consumatore.

§ 1 Le disposizioni della clausola principale si applicano alle attività pubblicitarie promozionali, di sponsorizzazione, di merchandising e di testimonial, anche su canali di comunicazione dedicati quali siti web, portali, blog e social network.

§ 2. Per ottemperare alle disposizioni della clausola principale, può identificarla esplicitamente come "informazione pubblicitaria", "pubblicità" o altro termine che ne esprima la natura commerciale.

§ 3. Tutta la pubblicità deve riportare il numero del decreto emesso dalla Segreteria dei premi e delle scommesse del Ministero delle finanze che ha autorizzato l'esercizio commerciale della lotteria con scommesse a quota fissa da parte dell'operatore di scommesse.

Articolo 16. L'operatore di scommesse deve far parte o essere associato a un organismo di controllo pubblicitario responsabile.

Sezione II – Sponsorizzazione

Articolo 17. Nelle azioni in cui compare come sponsor, fatte salve le altre disposizioni della presente Ordinanza in materia di comunicazione, pubblicità e propaganda, nonché di commercializzazione delle scommesse a quota fissa, l'operatore di scommesse deve:

Io – mi identifico chiaramente come sponsor delle azioni sponsorizzate; e

II – astenersi da:

a) per sostenere a distanza bambini o adolescenti;

b) cercare di influenzare o incoraggiare bambini o adolescenti a giocare d'azzardo;

c) sponsorizzare eventi rivolti principalmente a bambini o adolescenti; e

d) sponsorizzare squadre giovanili o di bambini.

§1 In caso di sponsorizzazione da parte di un operatore di scommesse, il suo logo non deve essere apposto su articoli e beni la cui vendita è destinata a minori di diciotto anni.

§2. Gli articoli destinati agli adulti possono essere messi a disposizione dei minori di diciotto anni solo se non vi è alcun riferimento all'operatore di scommesse.

Articolo 18. Solo gli operatori di scommesse autorizzati dalla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze possono promuovere i propri marchi attraverso la pubblicità o la sponsorizzazione di squadre sportive nazionali in occasione di eventi con copertura nazionale.

Paragrafo unico. Gli operatori di scommesse autorizzati dagli Stati e dal Distretto Federale possono pubblicizzare o sponsorizzare squadre sportive nazionali, a condizione che la pubblicità o la sponsorizzazione, su media fisici, elettronici o virtuali, sia limitata alle persone fisicamente situate entro i limiti delle loro giurisdizioni o domiciliate nel loro territorio, in conformità con le disposizioni dell'articolo 35-A della legge n. 13.756, del 12 dicembre 2018.

Sezione III – Procedura per l’esclusione di pubblicità e sponsorizzazioni irregolari

Articolo 19. In caso di azioni di comunicazione, pubblicità, marketing e sponsorizzazione che contravvengono alle disposizioni della presente Ordinanza, la Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze avviserà l'agente operativo e, se del caso, anche il fornitore dell'applicazione Internet, nell'ambito e nei limiti del suo servizio, indicando in modo chiaro e specifico il contenuto lesivo per la sua dovuta cancellazione, rimozione o indisponibilità.

Sezione IV – Divieto di offerta di applicazioni o pubblicità da parte di agenti operativi non autorizzati

Articolo 20. Sono vietate le attività di comunicazione, pubblicità, marketing e sponsorizzazione, compresa la fornitura di applicazioni o siti web, da parte di persone fisiche o giuridiche che gestiscono lotterie con scommesse a quota fissa a livello nazionale senza l'autorizzazione rilasciata dalla Segreteria premi e scommesse del Ministero delle finanze.

§ 1 I canali elettronici utilizzati dal gestore per offrire scommesse a quota fissa in un ambiente virtuale devono utilizzare esclusivamente la registrazione del dominio “bet.br”.

§ 2 Il Dipartimento delle scommesse del Ministero delle finanze manterrà un elenco aggiornato degli operatori di scommesse a quota fissa autorizzati sul sito web del Ministero delle finanze, contenente:

I – il Registro Nazionale delle Persone Giuridiche – numeri CNPJ; e

II – marchi e rispettivi canali elettronici con domini “.bet.br” associati.

§ 3. Le aziende che diffondono pubblicità o propaganda, compresi i fornitori di applicazioni Internet, devono rimuovere le pubblicità e le campagne irregolari dopo la notifica della Segreteria per i premi e le scommesse del Ministero delle finanze.

§ 4. I fornitori di servizi Internet e di applicazioni Internet devono bloccare i siti web o rimuovere le applicazioni che offrono lotterie con scommesse a quota fissa in violazione della legislazione e dei regolamenti vigenti, dopo la notifica della Segreteria per i premi e le scommesse del Ministero delle finanze.

§ 5. I fornitori di applicazioni Internet che offrono applicazioni di terze parti devono, nell'ambito e nei limiti tecnici del loro servizio, escludere le applicazioni il cui scopo è l'esecuzione di lotterie con scommesse a quota fissa in violazione della legislazione e dei regolamenti vigenti, previa notifica della Segreteria per i premi e le scommesse del Ministero delle finanze.

§ 6 La notifica prevista dai § 4 e 5 deve contenere un'identificazione chiara e specifica del contenuto indicato come lesivo, consentendo l'individuazione univoca del contenuto quando si ha a che fare con un fornitore di applicazioni Internet che ospita contenuti di terze parti.

Sezione V – Attività pubblicitarie delle affiliate agli agenti operativi

Articolo 21. Gli operatori di scommesse sono solidalmente responsabili per le attività di comunicazione, pubblicità e marketing svolte dai loro affiliati.

Paragrafo unico. Gli operatori di scommesse e i loro affiliati devono rispettare tutte le disposizioni legali e regolamentari relative alla pubblicità e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023 e dalla legge n. 8.078 dell'11 settembre 1990 - Codice di tutela del consumatore.

Articolo 22. Le attività di comunicazione, pubblicità e marketing svolte dagli affiliati sono considerate parte integrante delle attività dell'operatore di scommesse, ed è responsabilità di quest'ultimo:

I – per garantire che i suoi affiliati rispettino la legislazione, i regolamenti e le migliori pratiche di autoregolamentazione relative alla modalità di lotteria con scommesse a quota fissa; e

II – firmare contratti scritti, con le sue affiliate, in lingua portoghese, nei quali sia espressamente specificato:

a) se sia consentito o meno il subappalto, nel qual caso la responsabilità dell'agente operativo non può essere esclusa;

b) l'obbligo degli affiliati di rispettare le norme legali, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di comunicazione, pubblicità e marketing; e

c) i criteri di remunerazione degli affiliati.

Paragrafo unico. Gli operatori di scommesse devono tenere a disposizione della Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze i contratti di cui al punto II della clausola principale.

CAPITOLO IV – DIRITTI E OBBLIGHI DELLO SCOMMETTITORE

Sezione I – Diritti del giocatore

Articolo 23. Sono diritti dello scommettitore:

I – giocare liberamente, senza coercizione, in modo sicuro e responsabile, osservando le disposizioni legali e regolamentari;

II – di essere riconosciuto come utente del servizio pubblico ai fini delle disposizioni della legge n. 13.460, del 26 giugno 2017;

III – esprimere la propria esplicita volontà in merito al trattamento dei propri dati personali da parte dell’operatore di scommesse al momento della registrazione del proprio account;

IV – avere un accesso facile e trasparente al Centro di Assistenza Clienti (SAC), che deve essere fornito dall’operatore di scommesse;

V – essere informato sulle tariffe fisse per gli eventi sportivi e i giochi online offerti;

VI – avere accesso alla cronologia delle proprie transazioni finanziarie con l’operatore di scommesse, con informazioni sui depositi e prelievi di risorse finanziarie, sui valori delle scommesse piazzate e sui premi ricevuti;

VII – Chiudere il tuo account sul sistema di scommesse in modo semplificato;

VIII – scegliere liberamente tra opzioni di allerta, limiti precauzionali, periodi di pausa e autoesclusione;

IX – essere informato, in modo chiaro e obiettivo, sulle regole di utilizzo del servizio, in particolare quando riguardano il deposito e il prelievo di risorse finanziarie; e

X – preleva il saldo finanziario disponibile presente nel conto transazionale, registrato nel conto grafico, senza alcuna restrizione da parte dell'operatore di scommesse.

§ 1 I diritti dello scommettitore di cui ai punti I e II della clausola principale non escludono la prerogativa dell'operatore di scommesse di rifiutare, limitare o restringere le scommesse al fine di conformarsi alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, come previsto dalla propria politica di gioco responsabile.

§ 2 Il diritto dello scommettitore di cui al punto X della clausola principale non esclude la prerogativa dell'operatore di scommesse di limitare temporaneamente il prelievo del saldo finanziario in casi di prove sufficienti che lo scommettitore sia stato vittima di frode, nel qual caso deve essere avviato il dovuto processo di indagine, garantendo allo scommettitore il diritto a un equo processo e alla piena difesa.

Sezione II – Doveri del giocatore

Articolo 24. I doveri dello scommettitore a quota fissa sono:

I – Identificarsi presso l’operatore di scommesse, nei canali fisici o virtuali, fornendo informazioni affidabili ogniqualvolta richiesto;

II – registrare presso l'operatore di scommesse fino a tre conti di deposito o di pagamento prepagati, a suo nome, detenuti presso istituti finanziari o di pagamento autorizzati ad operare dalla Banca Centrale del Brasile;

III – leggere e, a seconda dei casi, accettare o rifiutare le politiche sulla privacy e i termini e le condizioni dell'operatore di scommesse, al momento della registrazione e ogniqualvolta vi siano modifiche al loro contenuto;

IV – utilizzare il proprio account grafico al solo scopo di piazzare scommesse, nel rispetto delle vigenti norme legali e regolamentari; e

V – informare l'operatore di scommesse se si rientra in una delle circostanze previste dall'articolo 26 della legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023.

Sezione III – Divieto di intermediazione in materia di scommesse

Articolo 25. È vietato agli scommettitori svolgere il ruolo di intermediari nelle scommesse, piazzando scommesse per conto di terzi come se fossero proprie.

§ 1. Gli operatori di scommesse possono ridurre i limiti di scommessa e sospendere l'accesso al conto scommesse di uno scommettitore quando vi siano prove sufficienti che agisca come intermediario di scommesse.

§ 2. Gli operatori di scommesse devono informare l'autorità di regolamentazione quando vi sono prove che lo scommettitore sta agendo come intermediario di scommesse.

CAPITOLO V – DIRITTI E DOVERI DELL’AGENTE DI SCOMMESSE

Sezione I – Diritti dell’operatore di scommesse

Articolo 26. I diritti dell'operatore di scommesse sono:

I – rifiutare, limitare o restringere le scommesse, nel tentativo di garantire il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari vigenti;

II – rifiutare di registrare uno scommettitore che non accetta i termini e le condizioni del sistema di scommesse o che non fornisce le informazioni necessarie all'operatore di scommesse per completare il processo di identificazione;

III – sospendere, per la durata dell’indagine, le attività dei conti scommesse detenuti dagli scommettitori quando vi sia un ragionevole sospetto:

a) frode ai danni dell'operatore di scommesse; e

b) frode nelle scommesse attraverso la manipolazione delle partite o la corruzione in eventi sportivi;

IV – sospendere il pagamento del premio per tutta la durata del procedimento istruttorio, al fine di accertare la realizzazione delle frodi di cui al punto III della clausola principale.

Art. 27. Gli operatori di scommesse possono modificare le quote fisse di qualsiasi evento sportivo o gioco online in qualsiasi momento, fatte salve le scommesse aperte.

§ 1 Le quote fisse offerte, in ogni evento e in ogni gioco, devono essere contemporaneamente le stesse per tutti gli scommettitori in ogni momento.

§ 2 Dopo essere state contrattate dagli scommettitori, le quote fisse della scommessa non possono essere modificate dall'operatore di scommesse.

Sezione II – Doveri dell’operatore di scommesse

Articolo 28. I doveri di un operatore di scommesse sono, fatti salvi gli altri obblighi legali e normativi applicabili:

I – garantire i diritti dello scommettitore come previsto dalla presente Ordinanza;

II – fornire allo scommettitore, in modo chiaro, trasparente e facilmente accessibile, in lingua portoghese, i termini e le condizioni del suo sistema di scommesse;

III – riscuotere le quote previste dalla normativa applicabile al ricavato della riscossione, secondo le norme specifiche;

IV – fornire mezzi sicuri agli scommettitori per piazzare, mantenere e verificare le scommesse e per ricevere eventuali vincite;

V – garantire, quando si tratta di scommesse fisiche, che l'utente precedentemente registrato effettui la propria scommessa tramite il proprio conto digitale, fornendogli mezzi equivalenti per piazzare e verificare la scommessa e, ove applicabile, ricevere il premio, in conformità con la Legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023 e le Ordinanze SPA/MF n. 722 del 2 maggio 2024 e n. 827 del 21 maggio 2024;

VI – pagare i premi dovuti allo scommettitore, senza addebitare alcun obbligo di prelievo di fondi;

VII – fornire documentazione di supporto e indicazioni appropriate allo scommettitore per la prova, alla Segreteria Speciale dell'Agenzia delle Entrate Federale del Brasile – RFB, della vincita di un premio di scommessa, ai fini del calcolo dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPF;

VIII – fornire all’autorità di regolamentazione tutte le informazioni necessarie per consentire le attività di vigilanza del mercato;

IX – istituire un canale di contatto specifico per la gestione tempestiva ed efficace delle richieste di cui all'articolo 37 della legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023;

X – per garantire l’integrità, la disponibilità, la riservatezza e tutti gli altri attributi di sicurezza delle scommesse, garantendo un’esperienza di scommessa affidabile e trasparente;

XI – rendere disponibili e fornire informazioni sulle regole dei giochi e delle scommesse in modo chiaro, veritiero, completo e aggiornato;

XII – fornire informazioni chiare sui metodi di pagamento accettati, in conformità con le disposizioni della Legge n. 14.790, del 29 dicembre 2023, e dell'Ordinanza normativa SPA/MF n. 615, del 16 aprile 2024;

XIII – comunicare chiaramente i valori minimi e massimi delle scommesse e dei premi;

XIV – garantire un meccanismo che impedisca scommesse il cui premio possa superare un valore massimo eventualmente stabilito;

XV – informare chiaramente lo scommettitore del calcolo del premio previsto, nel caso di una scommessa multipla o di una scommessa con più valori di premio;

XVI – verificare l'identità dello scommettitore durante la registrazione e attuare misure per impedire la registrazione di persone a cui è vietato scommettere come definito dall'articolo 26 della legge n. 14.790, del 29 dicembre 2023;

XVII – fornire informazioni sui divieti relativi al gioco d’azzardo e alle scommesse;

XVIII – mantenere la validità della documentazione a supporto dell'approvazione della propria autorizzazione, ai sensi dell'Ordinanza SPA/MF n. 827 del 21 maggio 2024;

XIX – astenersi dall’assumere un dirigente, un direttore, un supervisore, un tecnico o qualsiasi altro membro del team responsabile delle convalide per certificare la conformità dei propri sistemi di scommesse e di informazione nei dodici mesi successivi alla valutazione;

XX – adottare e attuare una politica di conformità e trasparenza, procedure e controlli interni volti all’integrità delle scommesse e alla prevenzione delle partite truccate e di altre frodi;

XXI – collaborare alla lotta contro il gioco d'azzardo illegale, la manipolazione delle partite negli eventi sportivi e altre attività illecite connesse, nel rispetto delle disposizioni preventive previste dalla legge n. 14.597 del 14 giugno 2023 e dalla legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023;

XXII – segnalare all'autorità di regolamentazione qualsiasi prova di combine in eventi sportivi, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'operatore di scommesse identifica o viene a conoscenza della prova di combine, tramite il Betting Management System – SIGAP;

XXIII – di notificare immediatamente all'autorità di regolamentazione, o entro un termine non superiore a ventiquattro ore, ogniqualvolta, in un evento sportivo, gli importi scommessi sui mercati secondari superino gli importi scommessi sui mercati primari;

XXIV – di essere solidalmente responsabile con i propri fornitori o partner commerciali per i danni causati allo scommettitore nell'esercizio delle scommesse a quota fissa, ai sensi della legge n. 8.078 dell'11 settembre 1990 – Codice di tutela del consumatore;

XXV – non avere come socio o azionista di controllo di un operatore di scommesse, individualmente o come parte di un accordo di controllo, che detiene una partecipazione diretta o indiretta in una società di calcio quotata in borsa o in un'organizzazione sportiva professionistica, né agire come manager di una squadra sportiva brasiliana;

XXVI – verificare le informazioni fornite dallo scommettitore al momento della registrazione; e

XXVII – pagare la tassa di ispezione, come previsto dall'articolo 32 della legge n. 13.756, del 12 dicembre 2018.

Articolo 29. L'operatore di scommesse deve far parte o essere associato a un organismo nazionale o internazionale di monitoraggio dell'integrità sportiva.

Articolo 30. L'operatore di scommesse deve adottare misure per prevenire attività sospette di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa, in conformità con l'ordinanza SPA/MF n. 1.143 dell'11 luglio 2024 e le leggi n. 9.613 del 3 marzo 1998, n. 13.260 del 16 marzo 2016 e n. 13.810 dell'8 marzo 2019, e la manipolazione di eventi e risultati, in conformità con le disposizioni dell'articolo 177 della legge n. 14.597 del 14 giugno 2023.

Articolo 31. La registrazione dell'utente della piattaforma o dello scommettitore deve contenere le seguenti informazioni:

Io – nome completo;

II – nazionalità;

III – Numero di registrazione del contribuente individuale – CPF;

IV – Data di nascita;

V – indirizzo completo, che non può essere una casella postale;

VI – Paese di residenza;

VII - numero di telefono;

VIII – posta elettronica;

IX – dettagli dei conti di deposito o di pagamento prepagati registrati;

X – Indirizzo IP registrato al momento della registrazione; e

XI – copia digitale di un documento di identità valido con foto.

§ 1 L'indirizzo e-mail e il numero di telefono forniti devono consentire un contatto e una comunicazione diretti ed efficaci tra l'operatore di scommesse e lo scommettitore e devono essere verificati dall'operatore di scommesse e convalidati dallo scommettitore.

§ 2 Ai fini delle disposizioni del punto XI della clausola principale, saranno accettati i seguenti documenti di identificazione dello scommettitore:

I – Carta d’identità nazionale;

II – Registro Generale – RG;

III – Patente di guida nazionale – CNH; o

IV – Passaporto.

§ 3 Ai fini dell'autenticazione dello scommettitore devono essere obbligatoriamente registrati:

I – riconoscimento facciale, con prova di vita; e

II – password alfanumerica con caratteri speciali.

§ 4 Ai fini dell'autenticazione dello scommettitore, l'operatore di scommesse può offrire, previo consenso dello scommettitore, la registrazione di:

I – altre forme di biometria oltre al riconoscimento facciale; e

II – Dispositivo elettronico di generazione di password – token.

§ 5. Per verificare la validità dell'identità degli scommettitori, la conferma deve essere effettuata tramite i canali di comunicazione previsti nella registrazione dell'utente, quali:

Io – e-mail;

II – servizio di messaggistica breve – SMS; o

III – Applicazioni di messaggistica.

§ 6 Lo scommettitore potrà piazzare scommesse a quota fissa solo dopo aver completato la procedura di registrazione descritta nel titolo.

§ 7 Il numero di registrazione del contribuente individuale (CPF) non può essere modificato dopo la registrazione dello scommettitore ed è vietato il trasferimento della registrazione a scommettitori diversi.

Articolo 32. L'operatore di scommesse deve mantenere un database che conterrà tutte le registrazioni degli scommettitori.

§ 1 In caso di modifica delle informazioni nella registrazione dello scommettitore, le informazioni sostituite devono essere mantenute, incluso l'indirizzo IP, per ogni modifica nella registrazione.

§ 2. Le procedure relative ai dati personali da parte degli operatori di scommesse devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 13.709 del 14 agosto 2018.

Art. 33. Ogni scommettitore può avere una sola registrazione associata a ciascun marchio commerciale di un operatore di scommesse.

§ 1 I dati dello scommettitore, previo suo espresso consenso, potranno essere utilizzati dall'operatore di scommesse in tutti i suoi marchi concessi in licenza ai fini della registrazione, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 13.709 del 14 agosto 2018 sul trattamento dei dati personali.

§ 2. Anche qualora i dati dello scommettitore, previo suo espresso consenso, vengano utilizzati per più di un marchio dello stesso operatore di scommesse ai fini della registrazione, l'autenticazione di cui alla presente Ordinanza sarà obbligatoria.

§ 3 Lo scommettitore può utilizzare fino a tre distinti conti registrati presso ciascun operatore di scommesse.

§ 4. È vietato all'operatore di scommesse divulgare i propri altri marchi al momento della registrazione dello scommettitore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 39, comma I, della legge n. 8.078 dell'11 settembre 1990 - Codice di tutela del consumatore.

§ 5. È vietato all'operatore di scommesse offrire nel proprio sistema di scommesse prodotti, servizi, giochi e altre attività che non siano soggetti alla regolamentazione e all'autorizzazione della Segreteria dei premi e delle scommesse del Ministero delle finanze.

Articolo 34. L'operatore di scommesse deve richiedere allo scommettitore di aggiornare o convalidare annualmente i propri dati di registrazione.

Paragrafo unico. Se lo scommettitore non aggiorna o convalida la propria registrazione quando richiesto, l'operatore di scommesse deve sospendere l'utilizzo dell'account fino al completamento dell'aggiornamento o della convalida.

Articolo 35. L'operatore di scommesse deve fornire nel suo sistema di scommesse conti grafici personalizzati per ciascuno dei suoi marchi autorizzati, consentendo allo scommettitore di gestire le proprie operazioni e risorse finanziarie.

§ 1 L'operatore di scommesse è tenuto a versare le vincite sul conto registrato dallo scommettitore.

§ 2 L'operatore di scommesse può offrire allo scommettitore la possibilità di conservare le vincite ricevute sul conto transazionale, registrato nel conto grafico, per utilizzare i propri crediti in nuove scommesse.

§ 3 L'operatore di scommesse deve garantire che lo scommettitore possa modificare in qualsiasi momento l'opzione di cui al § 2.

Articolo 36. L'operatore di scommesse deve richiedere allo scommettitore, ogni volta che accede al sistema di scommesse, di utilizzare uno dei metodi di autenticazione previsti dalla presente Ordinanza.

§ 1 Oltre all'autenticazione menzionata nella clausola principale, l'operatore di scommesse deve richiedere la conferma dell'identità dello scommettitore tramite i canali di comunicazione previsti nella registrazione dell'utente, come e-mail, servizio di messaggistica breve (SMS) o applicazioni di messaggistica, nei casi di:

I – Richiesta di informazioni personali e fiscali, come ad esempio una dichiarazione dei redditi annuale;

II - inattività dell'account per novanta giorni; e

III – Tre tentativi falliti di autenticare l'identità dello scommettitore.

§ 2. Oltre all'autenticazione menzionata nella clausola principale, l'operatore di scommesse deve richiedere il riconoscimento facciale dello scommettitore nei casi di:

I – cambio di registrazione;

II – prelievo di risorse finanziarie su richiesta dello scommettitore;

III – conferma periodica della registrazione; o

IV – Chiusura del conto.

§ 3 Se per tre volte l'autenticazione dello scommettitore non va a buon fine, il suo conto rimane bloccato finché non viene effettuata l'autenticazione di cui al § 1.

§ 4 Una volta autenticata e convalidata l'identità dello scommettitore, il sistema deve visualizzare la data e l'ora del suo ultimo accesso.

Articolo 37. Dopo centottanta giorni di inattività del conto, l'operatore di scommesse può chiudere il conto dello scommettitore e deve trasferire il saldo rimanente sul conto registrato dello scommettitore.

Paragrafo singolo. Non verranno addebitate commissioni per gli account inattivi.

Articolo 38. L'operatore di scommesse deve disporre di meccanismi per rilevare l'uso improprio dell'account da parte di terzi, inclusa l'analisi di improvvisi cambiamenti nel comportamento di uno scommettitore.

Articolo 39. Gli operatori di scommesse devono ottemperare alle richieste delle autorità pubbliche competenti in merito all'accesso ai dati di registrazione degli scommettitori e degli altri utenti del sistema di scommesse, in conformità con la legislazione vigente.

Articolo 40. L'operatore di scommesse deve garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni a cui ha accesso nell'esercizio dell'attività di gestione delle scommesse a quota fissa, in conformità alla normativa vigente.

§ 1 L'operatore di scommesse è tenuto a formare i propri dipendenti in merito alla garanzia di riservatezza di cui al titolo.

§ 2 L'operatore di scommesse e i suoi dipendenti saranno solidalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza di cui al titolo, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 13.709, del 14 agosto 2018, in materia di dati personali.

Articolo 41. L'operatore di scommesse deve fornire allo scommettitore una dichiarazione dei redditi per la dichiarazione annuale dei redditi, in conformità con la normativa sulla prova dei redditi versati e sull'imposta sul reddito trattenuta alla fonte della Segreteria speciale delle entrate federali del Brasile - RFB.

Sezione III – Ricompense

Articolo 42. L'operatore di scommesse può offrire promozioni, premi o programmi fedeltà agli scommettitori.

§ 1 L'operatore di scommesse può stabilire regole per l'utilizzo dei premi di cui al titolo, a condizione che siano chiaramente stabilite nei Termini e Condizioni del sistema di scommesse, ed è vietato:

I – subordinare la consegna di bonus, premi o beni ai contributi finanziari versati dagli scommettitori; e

II - di concedere, in qualsiasi forma, un pagamento anticipato, un prepagamento, un bonus o un vantaggio precedente, anche se a mero scopo promozionale, pubblicitario o divulgativo, al fine di piazzare una scommessa.

§ 2 Le regole di cui al § 1 possono comprendere le condizioni per il prelievo degli importi bonus, a condizione che non siano vincolate a nuovi depositi.

§ 3 L'operatore di scommesse è tenuto a tenere traccia di tutte le transazioni, in conformità con l'ordinanza SPA/MF n. 722 del 02 maggio 2024.

§ 4 Per la distribuzione gratuita di premi, tramite lotterie, estrazioni a premi o concorsi, a fini pubblicitari, devono essere osservate le disposizioni della legge n. 5.768 del 20 dicembre 1971.

Articolo 43. I punti assegnati dall'operatore di scommesse allo scommettitore devono essere presentati in un portafoglio separato dal conto grafico contenente il saldo monetario detenuto dallo scommettitore presso l'operatore di scommesse.

Sezione IV – Prelievo anticipato – Prelievo in contanti

Art. 44. Gli operatori di scommesse possono offrire agli scommettitori un prelievo anticipato – cash out – esclusivamente per le scommesse a quota fissa che riguardano eventi reali su temi sportivi.

§ 1 Le norme generali per il recesso anticipato devono essere contenute nei Termini e Condizioni redatti dagli agenti operativi.

§ 2. Gli operatori di scommesse devono indicare chiaramente l'importo del prelievo anticipato.

Articolo 45. Il recesso anticipato segue le stesse regole relative al pagamento dei premi.

Sezione V – Termini e Condizioni e Informativa sulla Privacy

Articolo 46. L'operatore di scommesse deve predisporre e mantenere i Termini e Condizioni per l'utilizzo del sito web o dell'applicazione, che devono essere conformi alle disposizioni legali e regolamentari vigenti ed essere redatti in modo chiaro e conciso, contenenti informazioni su:

I – Apertura e verifica del conto dello scommettitore;

II – Operazioni di pagamento;

III – Sospensione, limitazione e chiusura di un conto da parte dell’operatore di scommesse;

IV – Sospensione, limitazione e chiusura del conto da parte dello scommettitore;

V – doveri del giocatore;

VI – gioco responsabile;

VII – Tipi e forme di scommessa;

VIII – prelievo anticipato – cash out;

IX – annullamento o interruzione degli eventi oggetto delle scommesse;

X – Malfunzionamenti, errori e interruzioni della piattaforma di scommesse;

XI – sospensione dei mercati o annullamento delle transazioni;

XII – gestione dei conti inattivi;

XIII – promozioni e offerte;

XIV – Informativa sulla privacy; e

XV – Servizio clienti e difensore civico.

§ 1 Le Condizioni Generali devono contenere un riferimento alla tutela dei diritti previsti dalla Legge n. 8.078 dell'11 settembre 1990 – Codice di tutela del consumatore.

§ 2 I Termini e Condizioni non possono contenere una clausola che stabilisca un foro che escluda la giurisdizione brasiliana per la risoluzione delle controversie.

§ 3 L'operatore di scommesse può imporre limiti o rifiutare scommesse solo in base a criteri precedentemente stabiliti nei Termini e Condizioni.

§ 4 L'applicazione dei limiti e dei rifiuti di cui al § 3 può essere effettuata solo sulle scommesse non ancora piazzate.

Articolo 47. L'operatore di scommesse deve conservare i propri Termini e Condizioni in un luogo visibile nei canali di vendita fisici e, nei canali virtuali, deve mantenerli accessibili sul sito web o sull'applicazione e renderli disponibili allo scommettitore al momento della registrazione, per la lettura e l'eventuale accettazione, essendo tenuto a rinnovare tale consenso ogni qualvolta si verifichi una modifica dei Termini e Condizioni per la continuità del servizio.

Articolo 48. L'operatore di scommesse deve mantenere e pubblicare la propria Informativa sulla privacy sul proprio sito web o applicazione, che deve rispettare le stesse regole di consenso stabilite nell'articolo 47 della presente Ordinanza.

Sezione VI – Scambio di scommesse

Art. 49. Nell'offerta di un betting exchange, è responsabilità dell'operatore di scommesse rendere disponibili le scommesse, elaborarle e regolarle, accreditando l'importo del premio sul conto del vincitore e addebitandolo sul conto del perdente.

§ 1 L'operatore di scommesse deve disporre di un sistema che impedisca l'identificazione reciproca tra gli scommettitori sulla borsa scommesse.

§ 2 L'operatore di scommesse è responsabile del pagamento dei premi e del risarcimento dei danni in caso di malfunzionamento, errore o interruzione che possono verificarsi nel sistema di scambio di scommesse.

§ 3 L'operatore di scommesse deve comunicare in anticipo la commissione che verrà addebitata per ogni scommessa.

Sezione VII – Il processo di indagine

Articolo 50. Qualora vi siano indizi di inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di scommesse a quota fissa o dei Termini e Condizioni, l'operatore di scommesse può avviare un procedimento di indagine di propria iniziativa o su istigazione di terzi.

Paragrafo unico. Le provocazioni di terzi a cui si fa riferimento nella clausola principale includono quelle provenienti dagli enti di controllo dell'integrità sportiva e dalla Segreteria dei premi e delle scommesse del Ministero delle finanze.

Articolo 51. I casi di inadempimento trattati nella presente sezione sono quelli relativi a:

I - Truffe e corruzione in eventi sportivi reali e altre frodi; e

II – Contrariamente a quanto previsto dai Termini e Condizioni.

Paragrafo unico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di sospetto riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa, per i quali si applicano le disposizioni dell'Ordinanza SPA/MF n. 1.143 dell'11 luglio 2024.

Articolo 52. In caso di inosservanza da parte dello scommettitore delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di scommesse a quota fissa o dei Termini e Condizioni, l'operatore di scommesse può sospendere o chiudere il conto dello scommettitore.

§ 1 Per la sospensione o la chiusura del conto di uno scommettitore, l'operatore di scommesse deve garantire il giusto processo nell'indagine sulla violazione, con diritto a un'udienza e a una piena difesa.

§ 2 L'operatore di scommesse, nel regolare procedimento istruttorio, deve almeno:

Io – informo lo scommettitore sui fatti e sulle violazioni su cui si sta indagando;

II – stabilire il termine per la risposta dello scommettitore, che non può essere inferiore a sette giorni; e

III – concludere il procedimento istruttorio entro trenta giorni, decorrente dalla conoscenza del fatto.

§ 3 Il termine di cui al punto III del § 2 può essere prorogato dal concessionario per un periodo di pari durata, purché ciò sia giustificato.

§ 4 Se, al termine del procedimento istruttorio, viene confermato che lo scommettitore non ha rispettato le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di scommesse a quota fissa o i Termini e Condizioni, deve esserne informata la Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze.

§ 5 Se lo scommettitore si oppone alla conclusione del processo di verifica, può informare la Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze affinché avvii un processo di verifica.

Articolo 53. In caso di inosservanza da parte dello scommettitore delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di scommesse a quota fissa o dei Termini e Condizioni, l'operatore di scommesse può inoltre:

I - sospendere le scommesse relative a prove di non conformità; e

II – di sospendere, fino alla conclusione del procedimento istruttorio, il pagamento dei premi relativi alle scommesse effettuate.

Articolo 54. Se le prove di non conformità non vengono confermate, l'operatore di scommesse deve riattivare il conto dello scommettitore e pagare gli eventuali premi sospesi.

Articolo 55. Se viene confermata la prova della non conformità, l'operatore di scommesse deve:

I – annullare scommesse truccate o fraudolente;

II – rimborsare il valore delle scommesse agli scommettitori non coinvolti nella violazione che sono stati danneggiati; e

III – sospendere per un periodo determinato o chiudere i conti degli scommettitori coinvolti nella violazione.

Paragrafo unico. In caso di chiusura di un conto intestato a uno scommettitore che abbia commesso una frode comprovata tramite un processo di indagine, l'operatore di scommesse può trattenere l'importo depositato dallo scommettitore fino al limite dei danni causati.

Articolo 56. L'operatore di scommesse deve mantenere una registrazione separata e ridondante, all'interno del sistema dati, relativa ai processi di verifica.

Paragrafo unico. Il verbale di cui al titolo deve contenere:

I – le date dei fatti accertati;

II – il nome e il codice fiscale (CPF) dello scommettitore coinvolto nel processo di verifica;

III – l’evento oggetto della scommessa;

IV – l’importo scommesso dallo scommettitore coinvolto nel processo di verifica;

V – l’esito dell’evento oggetto della scommessa;

VI – l’importo pagato allo scommettitore coinvolto nel processo di verifica;

VII – il valore dei premi il cui pagamento è stato sospeso o restituito; e

VIII – la decisione e la giustificazione fornite dall’operatore di scommesse nel processo di indagine.

Articolo 57. Il processo di indagine può essere soggetto a monitoraggio, ispezione e sanzione da parte della Segreteria dei premi e delle scommesse del Ministero delle finanze.

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58. Gli operatori di scommesse e i loro amministratori che non ottemperano agli obblighi previsti dalla presente Ordinanza saranno soggetti alle sanzioni, cumulative o meno, previste dalla Legge n. 14.790 del 29 dicembre 2023, attraverso il dovuto procedimento sanzionatorio amministrativo.

Articolo 59. Le norme di ispezione, monitoraggio e sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza saranno attuate dalla Segreteria Premi e Scommesse a partire dal 1° gennaio 2025.

Articolo 60. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

REGIS ANDERSON DUDENA