PROGETTO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 16 DEL 2020 (MP 923/2020)
PROGETTO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 16 DEL 2020 (MP 923/2020)
(Provvedimento provvisorio n. 923 del 2020)
Modifica la legge n. 5.768 del 20 dicembre 1971, per stabilire norme relative alla distribuzione dei premi tramite lotterie, estrazioni a premi, concorsi o operazioni simili, realizzate da concessionari o licenziatari di servizi di radiodiffusione o da organizzazioni della società civile.
Il Congresso Nazionale decreta:
Articolo 1. La presente legge regola la distribuzione dei premi, tramite lotterie, estrazioni a premi, concorsi o operazioni simili, da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, nonché da parte delle organizzazioni della società civile.
Articolo 2. La legge n. 5.768 del 20 dicembre 1971 è modificata per includere i seguenti articoli: 1-A, 1-B e 13-A:
"Articolo 1-A. La distribuzione gratuita di premi tramite lotterie, estrazioni a premi, concorsi o operazioni analoghe, effettuate da un concessionario o licenziatario di servizi di radiodiffusione, è subordinata alla preventiva autorizzazione."
§1 L'autorizzazione di cui all'intestazione del presente articolo può essere concessa separatamente a un concessionario o titolare di autorizzazione per servizi di radiodiffusione, oppure a una persona giuridica costituita secondo la legge brasiliana, appartenente allo stesso gruppo di tali concessionari o titolari di autorizzazione per servizi di radiodiffusione.
§2 L'atto di autorizzazione deve imporre una limitazione, per numero di Registro delle Imposte Individuali (CPF), alla partecipazione a lotterie, estrazioni a premi, concorsi o operazioni simili.
§3 La partecipazione dell'interessato sarà preceduta dalla registrazione, tramite applicazione, programma informatico o altra piattaforma digitale, contenente il CPF (codice fiscale brasiliano), e la società autorizzata dovrà garantire la riservatezza delle informazioni fornite, vietando la registrazione di minori di 18 (diciotto) anni.
§4 La registrazione prevista dal § 3 del presente articolo può essere effettuata anche telefonicamente.
§5. Sono vietati:
I – svolgere operazioni che costituiscono gioco d’azzardo o bingo;
II – la distribuzione o la conversione dei premi in denaro.
§6. La distribuzione gratuita di premi durante la programmazione regolare dei concessionari o concessionari di servizi radiotelevisivi, fino a un limite individuale di R$ 10.000,00 (diecimila reais) al mese, da aggiornarsi annualmente in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, in conformità con le disposizioni della presente legge e con i regolamenti del Ministero dell'Economia, non dipende dall'autorizzazione prevista nel titolo del presente articolo.
"Articolo 1-B Oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo 1-A della presente legge, i concessionari di radiodiffusione o i titolari di permessi devono essere debitamente autorizzati a svolgere il servizio o autorizzati a operare in via provvisoria o temporanea."
§1 In ogni caso, la regolarizzazione del pagamento del prezzo pubblico per la concessione del servizio di radiodiffusione, quando questo sia dovuto a seguito di gara, può essere effettuata mediante rate mensili per il tempo previsto nella concessione o nel permesso, su richiesta del richiedente, senza che ciò impedisca il rilascio della licenza all'emittente o il suo esercizio in via provvisoria o precaria.
§2 Salvo che il bando di gara per il servizio di radiodiffusione commerciale preveda una correzione monetaria del valore offerto per la concessione, il pagamento del prezzo al pubblico sarà aggiornato dall'Indice generale dei prezzi al consumo – IPCA a partire dalla data di approvazione della concessione da parte del Congresso nazionale.
"Articolo 13-A. L'esecuzione delle operazioni previste dall'articolo 1-A della presente legge senza previa autorizzazione, o quelle che, anche se autorizzate, non rispettano il piano di distribuzione dei premi o ne falsano lo scopo, sottopone i trasgressori alle seguenti sanzioni, applicabili separatamente o cumulativamente:"
I – revoca dell’autorizzazione;
II – divieto di effettuare le operazioni per un periodo fino a 3 (tre) anni;
III – una multa fino al 100% (cento per cento) della somma dei valori dei beni promessi come premi.” (NR)
Articolo 3. Gli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 5.768 del 20 dicembre 1971 sono modificati come segue:
"Arte.
1°……………………………….
§4 Le estrazioni previste nel presente articolo saranno effettuate in base ai risultati delle estrazioni della Lotteria Federale.
………………………………………….”(NR)
"Articolo 2. Oltre alla società autorizzata, nessun'altra persona fisica o giuridica può partecipare al risultato finanziario delle operazioni di cui agli articoli 1 e 1-A della presente legge, anche se a titolo di royalty, canoni di locazione di marchi, diritti sul nome o simili." (NR)
"Articolo 4. La distribuzione di premi tramite lotterie, estrazioni a premi, concorsi o operazioni simili svolte da organizzazioni della società civile, allo scopo di raccogliere fondi aggiuntivi per le loro spese di mantenimento o di funzionamento, richiede un'autorizzazione preventiva."
§1 È compito del Ministero dell'Economia promuovere la regolamentazione, la vigilanza e il controllo delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo, che saranno soggette ai seguenti requisiti:
a) la prova che il richiedente soddisfa le condizioni specificate nella presente legge e che rientrano nei termini della legge n. 13.019 del 31 luglio 2014;
…………………………………………………………………………………………….
d) in base ai risultati delle estrazioni della Lotteria Federale, sebbene possano essere ammessi altri mezzi se l'estrazione avviene esclusivamente in programmi pubblici negli auditorium delle stazioni radiofoniche o televisive.
§1-A. Per svolgere le operazioni previste dalla presente legge, le organizzazioni della società civile devono avere, tra i loro obiettivi sociali, almeno uno dei seguenti scopi:
I – promozione dell’assistenza sociale;
II – promozione della cultura, tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico;
III – promozione dell’istruzione;
IV – promozione della salute;
V – promozione della sicurezza alimentare e nutrizionale;
VI – difesa, salvaguardia e conservazione dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile;
VII – promozione del volontariato;
VIII – promuovere lo sviluppo economico e sociale e combattere la povertà;
IX – sperimentazione senza fini di lucro di nuovi modelli socio-produttivi e sistemi alternativi di produzione, commercio, occupazione e credito;
X – promozione dei diritti acquisiti, costruzione di nuovi diritti e consulenza legale gratuita di interesse supplementare;
XI – promozione dell’etica, della pace, della cittadinanza, dei diritti umani, della democrazia e di altri valori universali;
XII – le organizzazioni religiose che svolgono attività di interesse pubblico e di natura sociale, distinte da quelle destinate a fini esclusivamente religiosi;
XIII – studi e ricerche, sviluppo di tecnologie alternative, produzione e diffusione di informazioni e conoscenze tecniche e scientifiche relative alle attività menzionate nel presente articolo.
§1º-B. Sono vietati:
I – la partecipazione dei soggetti beneficiari del presente articolo a campagne politico-partitiche o elettorali, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
II – la distribuzione o la conversione dei premi in denaro.
§2 Qualora si dimostri che le risorse provenienti dalle estrazioni autorizzate nel presente articolo sono state utilizzate in modo improprio o che non è stato rispettato il piano di distribuzione dei premi, si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 13 della presente legge.
…………………………………………………………………………………………
§4. Il regolamento affronterà la limitazione del numero di estrazioni e l'applicazione di una tassa di vigilanza per le operazioni promosse dalle organizzazioni della società civile.
§5º La distribuzione gratuita dei premi fino al limite di R$ 10.000,00 (diecimila reais) al mese, da aggiornarsi annualmente mediante variazione dell'INPC, non dipende dall'autorizzazione prevista nel titolo del presente articolo, osservando le disposizioni della presente Legge e le disposizioni del Ministero dell'Economia. (NR)
Articolo 4. Sono convalidate le autorizzazioni concesse al concessionario o al titolare di licenza dei servizi di radiodiffusione dal 2 marzo 2020 fino alla pubblicazione della presente legge.
Articolo 5. Il capo III dell'articolo 84-B della legge n. 13.019 del 31 luglio 2014 è abrogato.
Articolo 6. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Camera dei Deputati, 4 giugno 2020.
Rodrigo Maia
Presidente


