Lula approva una legge che aumenta la tassa sulle scommesse dal 12% al 15% entro il 2028.

Scommesse I 29.12.25

Di: Magno José

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Il presidente Lula approva la legge 14.790 sulle scommesse online.
La legge approvata da Lula aumenta l'aliquota fiscale sul fatturato lordo delle società di scommesse dal 12% al 15% entro il 2028 e riduce gli incentivi fiscali del 10% a partire dal 2026 (Foto: Ricardo Stuckert/Palazzo Planalto)

Il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmato la Legge Complementare n. 224 , che aumenta la tassazione sugli esercizi di scommesse e riduce del 10% gli incentivi fiscali. Il testo firmato è stato pubblicato in un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale dell'Unione (DOU) ed entrerà in vigore nel 2026.

La nuova legge modifica la tassazione sulle scommesse sportive, note come "scommesse", aumentando gradualmente l'aliquota fiscale sul reddito lordo dall'attuale 12% al 15% entro il 2028. Con queste e altre modifiche, tra cui modifiche alle norme per le fintech e gli interessi sul capitale (JCP), il governo prevede di incassare circa 20 miliardi di R$ di entrate aggiuntive.

Il provvedimento è stato approvato dall'Assemblea Plenaria della Camera dei Deputati nelle prime ore del 17 luglio, con 310 voti favorevoli e 85 contrari, sulla base della relazione del testo sostitutivo del Progetto di Legge Complementare 128/2025, redatto dal deputato Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Dopo l'approvazione dell'Aula, il progetto è passato al Senato Federale, dove è stato inserito nell'Ordine del Giorno grazie a un accordo con il Presidente del Senato, Davi Alcolumbre.

Responsabilità solidale degli istituti finanziari

La normativa stabilisce che banche e istituti di pagamento saranno solidalmente responsabili per le imposte qualora consentano transazioni con siti di scommesse non autorizzati. Tale responsabilità sorgerà previa notifica formale da parte dell'autorità competente, qualora gli istituti non adottino misure restrittive entro i termini previsti.

L'articolo 6 della legge stabilisce che la responsabilità solidale si applica anche alle persone fisiche o giuridiche che diffondono pubblicità per gli operatori di scommesse senza autorizzazione legale. Il Ministero delle Finanze sarà responsabile della regolamentazione di tali disposizioni.

"Sono solidalmente responsabili con i contribuenti per le imposte riscosse sull'esercizio delle scommesse a quota fissa e sulla riscossione dei premi netti da esse derivanti: I - gli istituti finanziari e di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento che, dopo formale e specifica notifica da parte dell'autorità federale competente, non adottano, entro i termini e le scadenze stabiliti dal regolamento, misure restrittive e non consentono, o non danno esecuzione alle stesse, transazioni che hanno come scopo lo svolgimento di scommesse a quota fissa con persone giuridiche che non hanno ricevuto l'autorizzazione a svolgere scommesse a quota fissa ai sensi della legislazione federale", stabilisce il testo.

La proposta nasce in un contesto in cui il mercato delle scommesse si trova ad affrontare molteplici proposte di regolamentazione fiscale. Attualmente, sono tre i progetti di legge in esame che hanno un impatto diretto sul settore delle scommesse a quota fissa e del gioco online in Brasile, tra cui il disegno di legge anti-fazione (5582/25), l'emendamento sulla sicurezza (18/25) e il disegno di legge 5.473/25.

CAPO IV

SULLA RESPONSABILITÀ FISCALE RELATIVA ALL'OPERAZIONE ILLECITA DI SCOMMESSE A QUOTA FISSA

Articolo 6. Sono solidalmente responsabili con i contribuenti per le imposte riscosse sull'esercizio delle scommesse a quota fissa e sulla riscossione dei premi netti da esse derivanti:

I – Istituti finanziari e di pagamento e prestatori di servizi di pagamento che, dopo formale e specifica notifica da parte dell'autorità federale competente, non adottano misure restrittive entro i termini e le scadenze regolamentari e consentono o procedono a transazioni volte a piazzare scommesse a quota fissa con persone giuridiche che non hanno ricevuto l'autorizzazione a gestire scommesse a quota fissa ai sensi della legge federale;

II – persone fisiche o giuridiche che diffondono pubblicità o promozioni commerciali per operatori di lotterie con scommesse a quota fissa non autorizzati dalla legge federale.

Paragrafo unico. Il Ministero delle Finanze regolerà le disposizioni del presente articolo.

Distribuzione dell'arredamento

La Legge Complementare modifica l'articolo 30 della Legge n. 13.756 del 2018, definendo nuove percentuali per la distribuzione dei fondi raccolti dalle scommesse. Del totale, al netto di specifiche detrazioni, l'85% sarà destinato a coprire le spese di gestione e manutenzione dell'operatore di scommesse, il 3% sarà destinato alla previdenza sociale (metà per interventi sanitari) e il 12% avrà destinazioni specifiche.

“Dei proventi riscossi, dedotti gli importi di cui ai punti III e V del titolo del presente articolo, l'85% (ottantacinque per cento) sarà destinato alla copertura delle spese di gestione e manutenzione dell'operatore della lotteria per le scommesse a quota fissa e altri giochi di scommesse, escluse le modalità di lotteria previste dalla presente legge; il 3% (tre per cento) sarà destinato alla previdenza sociale, a condizione che la metà di tale percentuale sia obbligatoriamente destinata ad azioni sanitarie e fatto salvo l'assegnazione prevista al punto IV-A del presente comma; e il 12% (dodici per cento) avrà le seguenti assegnazioni:”, definisce il testo.

La normativa prevede una graduale transizione di queste percentuali nel corso dei prossimi anni. Nel 2026, la ripartizione sarà pari all'87% per l'agente operativo e all'1% per la previdenza sociale. Nel 2027, i valori passeranno rispettivamente all'86% e al 2%.

“Le percentuali di entrate destinate, come previsto dal § 1-A, alla copertura delle spese di esercizio e di manutenzione dell'ente gestore e alla previdenza sociale, fatto salvo l'allocazione prevista al punto IV-A del § 1-A del presente articolo, sono, rispettivamente: I – nel 2026, l'87% (ottantasette per cento) e l'1% (uno per cento); II – nel 2027, l'86% (ottantasei per cento) e il 2% (due per cento).”

Articolo 9. L'articolo 30 della legge n. 13.756 del 12 dicembre 2018 è ora redatto come segue:

“Art. 30. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

.................................................. .................................................. .................................................. .............................................

§ 1-A. Dei proventi riscossi, dedotti gli importi di cui ai punti III e V del titolo del presente articolo, l'85% (ottantacinque per cento) è destinato a coprire le spese di gestione e manutenzione dell'operatore della lotteria per le scommesse a quota fissa e altri giochi di scommesse, escluse le modalità di lotteria previste dalla presente legge; il 3% (tre per cento) è destinato alla previdenza sociale, fermo restando che la metà di tale percentuale è destinata obbligatoriamente ad azioni sanitarie e fatto salvo l'allocazione prevista al punto IV-A del presente comma; e il 12% (dodici per cento) è destinato alle seguenti assegnazioni:

...............................................................................................................................

§ 1º-E. Le percentuali delle entrate destinate, come previsto dal § 1º-A, alla copertura delle spese di funzionamento e di manutenzione dell'agente operativo e alla previdenza sociale, fatta salva la ripartizione prevista al punto IV-A del § 1º-A del presente articolo, saranno, rispettivamente:

I – nel 2026, l’87% (ottantasette per cento) e l’1% (uno per cento);

II – nel 2027, l’86% (ottantasei per cento) e il 2% (due per cento).

.................................................. .................................................. .................................................. .............................................

§ 9 Il contributo di cui al capo IV-A e alla rubrica del § 1-A del presente articolo sarà calcolato e riscosso dagli agenti operativi, mensilmente, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria speciale delle Entrate federali del Brasile del Ministero delle Finanze, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2 della legge n. 9.003, del 16 marzo 1995.

…………………...................................................................................................” (NR)

Inizialmente, il Ministero delle Finanze aveva proposto di aumentare l'imposta dal 12% al 18%, ma dopo discussioni e una relazione d'impatto dell'Agenzia delle Entrate Federale, il relatore e i rappresentanti del Ministero delle Finanze hanno concordato un'imposta del 15%, applicata progressivamente. Come ha spiegato il deputato Aguinaldo Ribeiro, l'intenzione è quella di "frenare la proliferazione del gioco d'azzardo illegale e disonesto che sfrutta le vulnerabilità della popolazione, soprattutto di quelle a basso reddito" e di ampliare "il contributo che le case da gioco offrono alla società, rafforzando le entrate per la previdenza sociale".

La Segreteria Speciale delle Entrate Federali del Brasile, affiliata al Ministero delle Finanze, stabilirà le modalità di calcolo e riscossione dei contributi. Secondo la legge, "Il contributo di cui al titolo IV-A e alla rubrica del § 1-A del presente articolo sarà calcolato e riscosso dagli agenti operativi, mensilmente, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Speciale delle Entrate Federali del Brasile del Ministero delle Finanze, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2 della Legge n. 9.003 del 16 marzo 1995".

La legge complementare n. 224 modifica anche altre normative, tra cui la legge sulla responsabilità fiscale, e stabilisce i criteri per la concessione di benefici fiscali, finanziari e creditizi nell'ambito dell'Unione.

 

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