Niterói vieta la pubblicità delle scommesse negli spazi pubblici della città.

Scommesse I 10.09.26

Di: Magno José

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Niterói vieta la pubblicità delle scommesse negli spazi pubblici della città.
Un decreto firmato dal sindaco Rodrigo Neves mira a proteggere i bambini e gli adolescenti dai rischi del gioco d'azzardo compulsivo e dell'indebitamento; si veda il decreto.

La città di Niterói ha vietato la pubblicità di piattaforme di scommesse sportive e giochi a quota fissa, noti come scommesse, negli spazi pubblici e nella pubblicità esterna all'interno del comune. Il decreto è stato firmato dal sindaco Rodrigo Neves e pubblicato questo mercoledì (9 settembre).

Secondo le informazioni ottenute da Globo Online, gli annunci pubblicitari già installati hanno dieci giorni, a partire dalla pubblicazione del decreto, per essere rimossi o adeguati alle nuove norme. Tale termine non è prorogabile. Durante questo periodo, l'applicazione delle sanzioni previste sarà sospesa.

Il divieto riguarda marchi, nomi di aziende, piattaforme digitali, siti web e app di scommesse, nonché promozioni, campagne, bonus e premi. Sono inoltre vietati loghi, simboli, mascotte e slogan che consentano di identificare, direttamente o indirettamente, le aziende o le piattaforme.

La misura si applica a diverse forme di pubblicità esterna e all'uso degli spazi pubblici. Comprende inoltre le campagne pubblicitarie e gli eventi commissionati, sponsorizzati o organizzati dall'amministrazione comunale, anche quando le pubblicità di scommesse sono visibili dall'esterno dell'area dell'evento.

Tutela dei bambini e degli adolescenti

Uno degli obiettivi dichiarati dell'amministrazione comunale è ridurre l'esposizione della popolazione, in particolare di bambini e adolescenti, alla pubblicità del gioco d'azzardo. Il decreto cita i rischi legati al gioco d'azzardo compulsivo e i suoi potenziali impatti sulla salute mentale, sull'indebitamento e sul benessere sociale.

Il sindaco Rodrigo Neves ha dichiarato: “L’espansione del gioco d’azzardo online è una realtà che impone responsabilità alle autorità pubbliche. Non possiamo normalizzare una pubblicità che raggiunge quotidianamente i nostri bambini e i nostri giovani e che può incoraggiare comportamenti in grado di generare dipendenza, debiti e sofferenza per molte famiglie. Niterói sta utilizzando gli strumenti a disposizione del comune per proteggere la popolazione e, soprattutto, i nostri bambini e adolescenti”.

Il decreto non interferisce con l'attività o l'autorizzazione delle società di scommesse. La regolamentazione di questo settore è di competenza del Governo federale; la restrizione a livello comunale si limita alle norme locali in materia di pubblicità esterna e utilizzo degli spazi pubblici.

Ispezione e sanzioni

L'applicazione delle norme sarà di competenza della Segreteria dell'Ordine Pubblico (Seop), in coordinamento con la Segreteria Comunale di Urbanistica e Mobilità (SMU). In caso di inadempienza, gli inserzionisti e i responsabili dell'affissione della pubblicità saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice di Condotta Comunale.

Le sanzioni includono multe, rimozione immediata della pubblicità illecita e revoca o annullamento del permesso pubblicitario. Le nuove norme devono essere rispettate anche dagli enti e dalle agenzie governative comunali nei contratti, nelle concessioni, nei permessi, nelle autorizzazioni e nelle licenze che riguardano la pubblicità su proprietà e spazi pubblici.


GOVERNO COMUNALE DI NITERÓI

Azioni del sindaco

DECRETO N. 960/2026

Vieta l'esposizione di pubblicità esterna e la pubblicità in spazi pubblici per le piattaforme di scommesse a quota fissa all'interno del Comune di Niterói e prevede altre misure.

Il sindaco del Comune di Niterói, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legislazione vigente, e

Considerata la competenza del Comune a promuovere una corretta pianificazione territoriale, a regolamentare l'uso del suolo urbano, a tutelare il paesaggio urbano e ad esercitare il potere di polizia amministrativa sullo sfruttamento della pubblicità all'interno del proprio territorio;

Considerate le disposizioni degli articoli 30, I e VIII, e 182 della Costituzione della Repubblica, che conferiscono al Comune il potere di legiferare in materia di interesse locale e di promuovere un'adeguata pianificazione urbanistica;

CONSIDERATO che l'articolo 12, paragrafi I e XXIV, della Legge organica del Comune di Niterói attribuisce al Comune la competenza esclusiva di legiferare in materia di interesse locale e di regolamentare, autorizzare, concedere permessi e vigilare sull'affissione di manifesti, pubblicità e striscioni, nonché sull'uso di qualsiasi altro mezzo pubblicitario e di promozione in luoghi soggetti alla giurisdizione della polizia comunale, tenendo conto in particolare degli aspetti urbanistici, dell'inquinamento acustico e visivo e della tutela ambientale;

CONSIDERATO che gli articoli 228 e 229 della Legge Municipale n. 2.624, del 30 dicembre 2008 (Codice di Condotta del Comune di Niterói), facenti parte del Titolo VII (Sui mezzi di pubblicità e propaganda), assoggettano la diffusione di messaggi nei luoghi pubblici e in luoghi esposti al pubblico alle norme ivi stabilite, con l'obiettivo di preservare il paesaggio urbano dalle aggressioni visive e di fornire all'Amministrazione Municipale i meccanismi necessari per regolamentare tale attività;

Considerato il dovere di piena protezione dei bambini e degli adolescenti, con assoluta priorità, come previsto dall'articolo 227 della Costituzione della Repubblica e regolato dagli articoli 3 e 4 della Legge federale n. 8.069, del 13 luglio 1990 (Statuto del bambino e dell'adolescente);

CONSIDERATO che la salute è un diritto di tutti e un dovere dello Stato, conformemente agli articoli 6 e 196 della Costituzione della Repubblica, e che la sovraesposizione alla pubblicità delle scommesse a quota fissa è stata associata al peggioramento della dipendenza e al deterioramento della salute mentale della popolazione;

CONSIDERATO che il quadro giuridico per le attività di comunicazione, pubblicità e marketing relative alle lotterie a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16, unico comma, III, della legge federale n. 14.790 del 29 dicembre 2023, deve garantire che la pubblicità e la promozione delle attività di scommessa siano rivolte esclusivamente agli adulti, senza prendere di mira bambini e adolescenti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento limita soltanto la pubblicità esterna soggetta al potere di polizia amministrativa comunale, senza pregiudicare lo sfruttamento dell'attività economica delle scommesse a quota fissa, regolarmente autorizzata e regolamentata dall'Unione ai sensi della legge federale n. 14.790 del 2023, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

CONSIDERATO che i principi di precauzione e prevenzione raccomandano che l'Amministrazione comunale adotti misure volte a ridurre l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio sociale legati al gioco d'azzardo compulsivo, attraverso l'esercizio del potere di polizia amministrativa sulla pubblicità esterna,

DECRETA:

Articolo 1 - È vietata l'esposizione di pubblicità esterna e la pubblicità negli spazi pubblici su tutto il territorio del Comune di Niterói, in conformità al Codice di condotta del Comune di Niterói (Legge comunale n. 2.624 del 30 dicembre 2008), quando finalizzata alla promozione di piattaforme destinate all'esercizio di scommesse a quota fissa (scommesse), effettuate tramite mezzi virtuali, in conformità alla Legge federale n. 14.790 del 29 dicembre 2023.

Paragrafo unico. Il divieto contenuto nel titolo del presente articolo si basa sull'esercizio del potere di polizia amministrativa comunale in materia di pubblicità esterna, finalizzato alla conservazione del paesaggio urbano, alla pianificazione territoriale e alla tutela della comunità, ai sensi dell'articolo 12, XXIV, della Legge organica del Comune di Niterói e degli articoli 228 e 229 della Legge comunale n. 2.624 del 2008, in quanto attività che espone la popolazione, in particolare i bambini e gli adolescenti, a rischi per la salute mentale e il benessere sociale.

Articolo 2 - Il divieto stabilito nel presente decreto si applica, tra l'altro, alla diffusione di:

Io – risorse;

II – Denominazioni commerciali;

III – piattaforme digitali;

IV – siti web;

V – applicazioni;

VI – promozioni commerciali;

VII – campagne istituzionali o promozionali;

VIII – bonus, premi o incentivi legati all'attività di scommessa;

IX – loghi, simboli, elementi visivi, mascotte, slogan o qualsiasi altro elemento destinato all'identificazione diretta o indiretta di persone giuridiche autorizzate a gestire scommesse a quota fissa o piattaforme destinate allo svolgimento di tale attività, anche quando utilizzati in modo dissociato dal marchio principale.

Articolo 3 - La mancata osservanza delle disposizioni del presente Decreto comporterà l'applicazione ai trasgressori, comprese le aziende espositrici e gli inserzionisti, delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Municipale n. 2.624 del 2008 (Codice di Condotta del Comune di Niterói), applicabile alle infrazioni relative ai mezzi pubblicitari e di comunicazione, fatta salva la revoca o l'annullamento immediato dell'autorizzazione pubblicitaria, l'ordine di rimozione immediata del dispositivo pubblicitario irregolare e le altre sanzioni civili e penali applicabili.

Articolo 4 - La Segreteria dell'Ordine Pubblico di Niterói – SEOP, congiuntamente alla Segreteria Comunale di Urbanistica e Mobilità – SMU, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di controllo delle normative e rilascio delle licenze pubblicitarie, vigila sul rispetto del presente Decreto, adotta le misure amministrative necessarie per la sua attuazione e ordina l'immediata rimozione degli annunci pubblicitari non conformi alle sue disposizioni.

Articolo 5 - Gli organi e gli enti della Pubblica Amministrazione comunale devono adeguare, ove legalmente possibile, i contratti, le concessioni, i permessi, le autorizzazioni e le licenze già in vigore che comportino lo sfruttamento pubblicitario di beni o spazi pubblici soggetti al potere di polizia comunale, e osservare il divieto previsto dal presente Decreto nell'esecuzione, nel rinnovo, nella proroga o nella revisione di nuovi strumenti di tale natura.

Articolo 6 - Il divieto stabilito nel presente decreto si applica anche alle campagne pubblicitarie e agli eventi commissionati, sponsorizzati o organizzati direttamente e indirettamente dalla Pubblica Amministrazione comunale, anche se la pubblicità relativa alle scommesse a quota fissa è esposta o visibile dall'esterno del luogo dell'evento.

Articolo 7 - Il presente decreto entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione e gli inserzionisti e le società pubblicitarie o di promozione sono tenuti ad adeguare i dispositivi autorizzati alle disposizioni del presente regolamento.

Unico paragrafo. I responsabili delle pubblicità attive non conformi al presente Decreto devono rimuoverle entro un termine massimo e non prorogabile di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente Decreto, durante il quale è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3.

Articolo 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

GOVERNO COMUNALE DI NITERÓI, 08 SETTEMBRE 2026

RODRIGO NEVES

PREFETTO

 

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