La Procura generale del Brasile chiede la sospensione della legge dello stato del Rio Grande do Sul che limita la pubblicità delle scommesse sportive.

La Procura Generale (PGR) ha espresso il proprio parere di incostituzionalità della Legge 16.508/2026 del Rio Grande do Sul e ha richiesto l'emissione di un provvedimento cautelare per sospenderne l'entrata in vigore. Il parere, firmato dal Procuratore Generale della Repubblica, Paulo Gonet Branco, è stato depositato lunedì 17 agosto.
La legge del Rio Grande do Sul stabilisce restrizioni alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione delle piattaforme di scommesse sportive a quota fissa all'interno dello stato. Il caso è attualmente al vaglio della Corte Suprema Federale (CSF) come Ricorso Diretto di Incostituzionalità (ADI) 7.971, sotto la supervisione del Ministro Cármen Lúcia, e potrebbe diventare un caso di riferimento in merito alla validità delle numerose leggi comunali e statali che hanno vietato o imposto restrizioni alla pubblicità delle piattaforme di scommesse e giochi online nel paese, creando un precedente vincolante per tutti i tribunali inferiori.
La causa è stata intentata dalla National Association of Games and Lotteries (ANJL), un'organizzazione nazionale che rappresenta le società che gestiscono scommesse a quota fissa. Anche l'ufficio del Procuratore Generale (AGU) si è espresso a favore della concessione dell'ingiunzione, sostenendo che la legge statale invade le competenze esclusive del governo federale.
Argomentazioni dell'ufficio del procuratore generale
Secondo la Procura Generale, la legge dello stato del Rio Grande do Sul non si limita a misure marginali di tutela dei consumatori. La legislazione istituisce un proprio regime per la pubblicità, la sponsorizzazione, la supervisione, la responsabilità e le sanzioni relative alle piattaforme di scommesse a quota fissa, una materia che la Costituzione riserva esclusivamente al Governo Federale ai sensi dell'articolo 22, paragrafi XX e XXIX.
Gonet Branco riconosce che l'attuale legislazione federale, la Legge 14.790/2023, è insufficiente a tutelare i diritti fondamentali dagli effetti del mercato delle scommesse virtuali. Tuttavia, sostiene che tale insufficienza non trasferisce la competenza legislativa agli Stati. Il parere ribadisce argomentazioni già sviluppate nell'ADI 7.749, in cui la Procura Generale ha concluso che "l'attività di scommessa, ancora insufficientemente regolamentata, si configura come reato, ai sensi della Legge sulle Controversie Penali, fino all'emanazione di una legislazione adeguata".
A sostegno della tesi, viene citato il precedente vincolante n. 2 della Corte Suprema brasiliana, il quale vieta l'emanazione di leggi o regolamenti statali che disciplinino consorzi e lotterie. Il parere cita inoltre la sentenza congiunta delle ADPF n. 492 e 493 e dell'ADI n. 4.986, in cui la Corte ha riconosciuto la competenza esclusiva dell'Unione a legiferare in materia, e la sentenza RE n. 1.498.128, paradigma del Tema di Ripercussione Generale n. 1.323, che ha stabilito il principio secondo cui "l'esecuzione del servizio di lotteria pubblica da parte di soggetti privati dipende dalla delega statale preceduta da una procedura di gara".
Dispositivi contestati
Il parere sottolinea come diversi articoli della legge dello Stato del Rio Grande do Sul invadano ulteriori ambiti regolamentari riservati all'Unione dall'articolo 22, comma IV, della Costituzione, che disciplina le telecomunicazioni e la radiodiffusione. Si tratta delle norme che regolano la radiodiffusione audiovisiva, la rimozione dei contenuti, il blocco dei siti web, gli obblighi dei fornitori e la responsabilità degli operatori privati.
La Procura Generale rileva inoltre una violazione della competenza esclusiva dell'Unione in materia di diritto civile e commerciale (art. 22, comma I). L'articolo 9 della legge statale stabilisce la responsabilità solidale tra piattaforme, agenzie pubblicitarie, organi di informazione e fornitori. L'articolo 10 impone obblighi di monitoraggio e rimozione dei contenuti. L'articolo 14 impone alle aziende già operanti nello Stato di adeguare le proprie campagne pubblicitarie e i contratti di sponsorizzazione entro 120 giorni.
La legge stabilisce, tra le altre restrizioni, che la pubblicità audiovisiva relativa alle scommesse può essere trasmessa solo tra le 21:00 e le 6:00 su televisione in chiaro, pay TV, servizi di streaming e radio. Richiede inoltre che gli annunci pubblicitari mostrino frasi di avvertimento con una dimensione del carattere pari ad almeno il 15% della superficie totale dell'annuncio e vieta la pubblicità in prossimità di scuole, asili nido e impianti sportivi rivolti principalmente ai minori.
effetto sospensione
Il Procuratore Generale chiarisce che l'eventuale sospensione cautelare della legge non autorizzerebbe la pubblicità delle scommesse nel Rio Grande do Sul. Al contrario, qualora venisse confermata la valutazione di inadeguatezza dell'attuale legislazione federale, la sospensione avrebbe l'effetto di preservare l'illegalità dell'attività nello Stato, assoggettando gli operatori alle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge federale.
Secondo il parere, il pericolo del ritardo deriva dal fatto che la legge è già in vigore e sta producendo effetti sui rapporti contrattuali, sulle sponsorizzazioni sportive, sui media e sulle piattaforme digitali. Paulo Gonet suggerisce inoltre che l'ingiunzione preliminare venga convertita in una sentenza definitiva, visto il modo esaustivo in cui tutte le questioni relative all'incostituzionalità della legge dello stato del Rio Grande do Sul sono già state affrontate dalle parti nel corso del procedimento.
Petizione dell'ufficio del procuratore generale


