La SPA-MF descrive in dettaglio la lotta contro le scommesse illegali e stabilisce il meccanismo di strangolamento finanziario.

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato, lunedì 14 settembre, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, l'Ordinanza SPA/MF n. 2.750, firmata dal Segretario Premi e Scommesse, Daniele Correa Cardoso, il 10 settembre 2026. Il regolamento disciplina la lotta finanziaria contro il mercato illegale delle scommesse a quota fissa, specificando come banche, istituti di pagamento e fornitori di servizi di pagamento debbano identificare, bloccare e segnalare le transazioni riconducibili a operatori non autorizzati. L'ordinanza abroga l'Ordinanza SPA/MF n. 566, del 20 marzo 2025, che trattava la stessa materia in modo più generico.
Il provvedimento dà attuazione al Decreto n. 13.033 del 19 giugno 2026, che ha istituito gli strumenti di "asfissia finanziaria" contro il mercato irregolare, e incorpora la responsabilità fiscale solidale introdotta dalla Legge Complementare n. 224 del 26 dicembre 2025. I due atti precedenti, insieme, hanno creato il quadro giuridico; la nuova ordinanza definisce le procedure pratiche che gli istituti finanziari devono seguire.
Mappatura dei segnali di allarme per la conformità bancaria
La parte più dettagliata del regolamento si trova nell'articolo 5, che elenca gli indicatori di sfruttamento irregolare che gli istituti obbligati devono monitorare. In pratica, questa disposizione funziona come un manuale di allerta per i dipartimenti di compliance delle banche.
Tra i segnali rilevati figurano: valori ripetuti o concentrati in intervalli ricorrenti compatibili con depositi di scommesse; elevata frequenza di trasferimenti di piccolo o medio valore a brevi intervalli da parte di mittenti diversi; descrizioni delle transazioni Pix contenenti termini come "scommesse", "bonus", "ricariche", "pronostici", "premi" o marchi suggestivi di case di scommesse; e frequente sostituzione di chiavi Pix, codici QR o account del destinatario subito dopo il blocco o la cessazione del rapporto.
L'ordinanza stabilisce inoltre come prova di irregolarità le transazioni destinate a persone giuridiche con sede in uffici virtuali, spazi di coworking o indirizzi residenziali, nonché i codici fiscali brasiliani (CNPJ) di recente costituzione che iniziano a ricevere un elevato volume di transazioni frammentate incompatibili con l'attività dichiarata. Anche l'utilizzo di gateway di pagamento , intermediari o altri meccanismi per occultare il beneficiario finale o lo scopo della transazione costituisce un segnale di allarme.
Il regolamento introduce anche il concetto di "intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica che trasferisca ripetutamente fondi a beneficio di un operatore irregolare. Tale inclusione amplia l'ambito di applicazione del regolamento oltre l'operatore diretto, prendendo di mira le società di comodo e i fornitori di servizi di pagamento utilizzati per mascherare il beneficiario finale dei fondi.
Il termine per l'esecuzione delle procedure di selezione e analisi non può superare i 45 giorni, a decorrere dall'individuazione della situazione sospetta.
Conto bloccato entro 24 ore e perdita dei fondi.
Il flusso operativo previsto dall'ordinanza inizia con l'individuazione dell'irregolarità da parte della Segreteria Premi e Scommesse (SPA-MF), che emette una segnalazione di irregolarità, documento che avvia anche il procedimento amministrativo di confisca dei fondi bloccati a favore dell'Unione. La SPA-MF notifica quindi gli istituti finanziari tramite un sistema elettronico sicuro, informando contemporaneamente la Banca Centrale del Brasile a fini di vigilanza.
Al ricevimento della notifica, gli istituti hanno un massimo di 24 ore per bloccare i conti degli operatori irregolari identificati e impedire ulteriori transazioni. La conferma dell'avvenuta osservanza della misura deve essere inviata all'Autorità garante della sicurezza pubblica (SPA) entro 48 ore dal blocco. I fascicoli e la relativa documentazione vengono quindi trasmessi alla Segreteria nazionale della pubblica sicurezza del Ministero della giustizia e della pubblica sicurezza per l'avvio del procedimento di confisca.
Il regolamento stabilisce inoltre che, quando si tenta di effettuare una transazione a favore di una persona identificata nel rapporto di verifica, il cliente deve essere informato dallo stesso istituto finanziario che l'operazione non può essere completata a causa di una notifica da parte della SPA (Special Purpose Entity).
Gli avvisi di blocco possono essere accompagnati da una comunicazione di responsabilità fiscale solidale, come previsto dall'articolo 6 della Legge integrativa n. 224/2025 e regolamentato dall'Ordinanza del Ministero delle Finanze n. 1.766 del 17 giugno 2026, il che significa che gli enti obbligati che effettuano operazioni irregolari possono essere ritenuti solidalmente responsabili per le imposte dovute.
Tutela del comunicatore e lacuna normativa
Al fine di incentivare la segnalazione proattiva, l'ordinanza istituisce un meccanismo di tutela: la comunicazione effettuata in buona fede non comporta responsabilità civili o amministrative per chi la effettua, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Il provvedimento crea un "rifugio sicuro" per le banche e gli istituti di pagamento che segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (SPA-MF) indicazioni di irregolarità anche in assenza di prove definitive.
Il coordinamento normativo con la Banca Centrale si concretizza nella citazione della Risoluzione CMN n. 5.320 del 25 giugno 2026, che giustifica il rifiuto delle transazioni da parte degli istituti obbligati, indicando un previo coordinamento tra SPA-MF e il Consiglio Monetario Nazionale nella definizione del provvedimento.
Un aspetto che limita l'immediata efficacia del regolamento è la delega di elementi operativi chiave a un'Istruzione Normativa non ancora pubblicata. I dati minimi da comunicare, la struttura delle comunicazioni e le procedure tecniche per il loro invio dipendono da questo atto integrativo. Gli enti obbligati avranno 30 giorni, a partire dalla pubblicazione dell'Istruzione Normativa, per adeguare i propri sistemi. Prima di tale data, gli enti che non comunicano tramite il sistema della Banca Centrale avranno 30 giorni, a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza, per comunicare all'Autorità garante della concorrenza (SPA) i propri recapiti istituzionali. Finché l'Istruzione Normativa non sarà pubblicata, l'efficacia pratica dell'ordinanza rimane parzialmente sospesa.
Ordinanza del Ministero delle Finanze SPA/MF n. 2.750 del 10 settembre 2026


