Il tribunale federale garantisce la continuità operativa di Stake fino al 25 ottobre, ma nega la sospensione della legge sulle scommesse.

Scommesse I 08.10.26

Di: Magno José

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Il tribunale federale garantisce la continuità operativa di Stake fino al 25 ottobre, ma nega la sospensione della legge sulle scommesse.
Un giudice del 9° Tribunale Civile Federale di San Paolo ha concesso un'ingiunzione parziale, sospendendo il reindirizzamento del dominio stake.bet.br e imponendo 12 condizioni all'operatore; la richiesta di operare fino al 2029 è stata respinta.

La Corte Federale di San Paolo ha concesso giovedì (8) un'ingiunzione parziale a Stake Brazil Ltda. per preservare, fino al 25 ottobre 2026, l'efficacia dell'autorizzazione della società a operare scommesse a quota fissa. La decisione è del giudice federale Cristiane Farias Rodrigues dos Santos, della 9ª Corte Civile Federale di San Paolo, nel ricorso n. 5030862-66.2026.4.03.6100, presentato contro la Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze (SPA/MF), Anatel e la Banca Centrale.

Il giudice ha respinto la richiesta principale del gestore, che mirava a sospendere integralmente gli effetti del Decreto Legge n. 1.394/2026 e a proseguire l'attività fino al 31 dicembre 2029, data di scadenza dell'autorizzazione concessa dall'Ordinanza SPA/MF n. 263 del febbraio 2025. È stata accolta solo parzialmente la richiesta sussidiaria, limitatamente alla data in cui il Decreto Legge stesso prevede la cessazione delle autorizzazioni in vigore.

Ciò che l'ingiunzione determina

Fino al 25 ottobre, o fino a una nuova decisione giudiziaria, le autorità devono astenersi dal considerare l'autorizzazione di Stake revocata e dall'applicare sanzioni unicamente perché la società continua a operare entro i limiti previsti dalla decisione. Sono altresì sospesi gli effetti del blocco, del reindirizzamento o dell'indisponibilità del dominio stake.bet.br e delle applicazioni dell'operatore, qualora tali misure siano basate esclusivamente sulla prevista revoca dell'autorizzazione.

Il reindirizzamento era stato richiesto dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, tramite la Lettera Ufficiale n. 1264/2026 della Segreteria Nazionale per i Diritti Digitali, con decorrenza dalle ore 0:01 del 6 ottobre. La decisione costituisce notifica ufficiale a SPA/MF, Anatel, Banca Centrale e Ministero della Giustizia.

L'argomento del termine di 30 giorni

Il fondamento principale della decisione risiede nella coerenza interna del provvedimento provvisorio stesso. Secondo il giudice, il provvedimento provvisorio stabiliva due scadenze: la rimozione delle piattaforme entro dieci giorni e la revoca delle autorizzazioni entro trenta giorni.

"Se l'autorizzazione fosse stata legalmente inesistente dal momento della pubblicazione del provvedimento provvisorio, non ci sarebbe stato alcun motivo per cui la norma dovesse stabilire una data successiva specifica per la sua cessazione", ha scritto. Secondo il giudice, l'amministrazione non può "prevedere pienamente gli effetti della cessazione fino a una data precedente al termine stabilito nel provvedimento stesso".

Il giudice ha classificato l'ingiunzione come una "misura cautelare" e ha sottolineato che essa non rappresenta un nuovo diritto né un riconoscimento dell'invalidità del provvedimento provvisorio.

L'autorizzazione non è una mera aspettativa.

Sebbene abbia respinto l'affermazione secondo cui Stake detenesse un "contratto di concessione", la decisione riconosce che l'autorizzazione amministrativa non può essere considerata giuridicamente irrilevante. L'autorizzazione è stata concessa a seguito di una procedura amministrativa, con il pagamento di un contributo e il rispetto dei requisiti normativi.

Secondo il giudice, l'autorizzazione "non garantisce necessariamente l'immutabilità del regime giuridico fino al 2029, ma conferisce al ricorrente una posizione giuridica individualizzata, che non può essere soppressa senza un adeguato bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico e la tutela del trust legittimamente costituito".

La decisione rileva inoltre che tra i documenti esaminati non vi è alcuna decisione amministrativa che dichiari la società irregolare per inadempimento dei propri obblighi.

La rilevanza e l'urgenza della questione saranno riesaminate.

Riguardo all'affermazione secondo cui il provvedimento provvisorio non soddisfa i requisiti di rilevanza e urgenza previsti dall'articolo 62 della Costituzione, il giudice ha ritenuto che l'argomentazione "abbia sufficiente plausibilità per essere oggetto di un procedimento contraddittorio". Tuttavia, ha osservato che non è possibile concludere, in un'analisi sommaria, che il divieto totale sia manifestamente incostituzionale.

La richiesta principale potrebbe essere riconsiderata dopo aver ricevuto informazioni dalle autorità. Il giudice ha elencato i punti che intende esaminare:

⇒ i presupposti di rilevanza e urgenza;

⇒ la dichiarazione dei motivi e gli studi che hanno supportato il provvedimento provvisorio;

⇒ la stima dell'impatto sul bilancio e sulla situazione finanziaria;

⇒ la competenza degli organi responsabili degli atti di esecuzione;

⇒ la proporzionalità del divieto;

⇒ la compatibilità della revoca dell'autorizzazione con la tutela della fiducia e degli investimenti effettuati.

Condizioni imposte all'operatore

Il giudice ha riconosciuto l'esistenza di un "pericolo inverso", legato ai rischi per i consumatori e le persone vulnerabili, e ha quindi subordinato l'ingiunzione a 12 obblighi. Tra questi:

⇒ mantenimento completo dei meccanismi di identificazione, verifica dell'età, prevenzione del riciclaggio di denaro, gioco responsabile, autoesclusione e limiti di deposito, perdita e sessione;

⇒ Divieto di scommesse per soggetti non idonei e per coloro che utilizzano risorse provenienti da programmi sociali, in conformità con le misure precauzionali della Corte Suprema Federale di cui alle ADI 7.721 e 7.723;

⇒ Divieto di pubblicità rivolta a bambini e adolescenti;

⇒ Divieto di nuove campagne promozionali, bonus di acquisizione o iniziative volte ad ampliare la base di utenti;

⇒ Garanzia di prelievo e rimborso dei saldi degli scommettitori, con fondi sufficienti conservati per tale pagamento;

⇒ Mantenere la trasmissione delle informazioni al Sistema di Gestione delle Scommesse (Sigap);

⇒ Divieto di operare tramite domini, marchi o strutture non coperti dall'autorizzazione.

Cosa è stato omesso?

La decisione non garantisce la ripresa delle attività dopo il 25 ottobre, non dichiara incostituzionale il provvedimento provvisorio e non ordina la restituzione del canone di concessione né il pagamento di un risarcimento. Secondo il giudice, tali richieste potrebbero richiedere la produzione di prove incompatibili con un mandato di comparizione.

Non è stato emesso alcun provvedimento diretto nei confronti di istituzioni private che non fanno parte del procedimento. Stake aveva richiesto che l'ingiunzione fungesse da notifica ufficiale agli istituti di pagamento che gestiscono i suoi conti transazionali e a CGI.br/NIC.br. Il magistrato ha autorizzato unicamente la presentazione della decisione a tali istituzioni a titolo informativo, con efficacia vincolante limitata alle autorità convenute e agli enti pubblici responsabili della sua esecuzione.

Numeri della posta

Nella petizione iniziale, firmata dagli avvocati Bichara Abidão Neto e Thiago Peluso Rossi, l'operatore dichiara di aver versato 30 milioni di R$ in canoni di concessione e di aver conferito 87,8 milioni di R$ in capitale sociale. Investimenti, spese operative e oneri regolamentari ammonterebbero a circa 128,2 milioni di R$. La società dichiara di avere 41 dipendenti attivi. Gli avvocati Udo Seckelmann, Thiago Stüssi, Beatriz Braz, Pedro Heitor de Araújo e Rodrigo Nakane hanno rappresentato l'azienda nel caso.

Stake comunica che, in ottemperanza iniziale al provvedimento provvisorio, ha messo la piattaforma in modalità di prelievo, ha impedito l'ingresso di nuovi fondi, ha interrotto le promozioni e ha sospeso i contratti con affiliati e sponsor. Al 23 settembre, la piattaforma deteneva 508.084 portafogli di scommesse, di cui 224.566 con saldo positivo, e un saldo disponibile per il prelievo pari a 3,68 milioni di R$.

L'operatore sostiene che l'eliminazione del mercato regolamentato spinge gli scommettitori verso piattaforme clandestine. Ha allegato agli atti processuali notifiche alle agenzie federali riguardanti siti web che presumibilmente abusano del suo CNPJ (codice fiscale brasiliano), del suo marchio e del dominio ".bet.br", nonché uno studio di LCA Consultores che indica come la spesa netta per le scommesse legali corrisponda allo 0,46% dei consumi delle famiglie.

Valore del caso e prossimi passi

Il giudice ha evidenziato una “apparente discrepanza” tra il valore attribuito al caso, R$ 10, e la dimensione economica della richiesta, e ha ordinato a Stake di giustificarla o adeguarla al termine del procedimento contraddittorio. L’ordinanza di riservatezza è stata parzialmente accolta, limitatamente ai dati personali degli scommettitori, alle informazioni finanziarie non aggregate, ai dati contrattuali di terzi e alle informazioni sulla sicurezza operativa.

Le autorità identificate come convenute hanno dieci giorni di tempo per fornire informazioni. Successivamente, il fascicolo verrà trasmesso alla Procura federale per un parere. Il Governo federale può impugnare l'ingiunzione preliminare dinanzi al Tribunale federale regionale della 3ª Regione.

Si tratta della prima sentenza favorevole a un operatore di scommesse a quota fissa in Brasile nella controversia legale relativa agli effetti del Decreto Legge n. 1.394/2026. La richiesta di proseguire le attività fino alla scadenza originaria dell'autorizzazione resta soggetta a valutazione nel merito.


Decisione del IX Tribunale Civile Federale di San Paolo


 

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