ABRABIN — Il quadro giuridico del bingo oggi
I lettori che hanno familiarità con gli aspetti commerciali del gioco del bingo probabilmente capiranno già che il titolo di questo articolo si riferisce alla situazione normativa che circonda il gioco del bingo dall'alba del 1° gennaio di quest'anno, coincidente con la scadenza del termine previsto dall'articolo 2 della legge Maguito (legge federale n. 9.981 del 14 luglio 2000), che ha consentito l'abrogazione degli articoli da 59 a 81 della legge Pelé (legge federale n. 9.615 del 24 marzo 1998).
Questi articoli, come noto, trattavano proprio della regolamentazione giuridica del gioco del bingo. La risposta, seppur sintetica, richiede una sintetica panoramica storica della normativa prodotta per il settore nel nostro Paese.
L'attività di gioco del bingo era inizialmente vietata nel nostro Paese in quanto reato, in quanto rientrava nel divieto generale dei giochi d'azzardo, ai sensi dell'articolo 50 della Legge sui Reati Penali, risalente all'epoca di Getúlio Vargas. Va notato che questa disposizione vieta genericamente la pratica dei giochi d'azzardo, senza fare specifico riferimento al bingo. Successivamente, il 6 luglio 1993, entrò in vigore la Legge n. 8.672, soprannominata Legge Zico, che, all'articolo 57, consentiva alle entità di gestione e pratica sportiva di organizzare "estrazioni di una modalità denominata bingo" o simili.
Successivamente, il 24 marzo 1998, la Legge n. 9.615, nota come Legge Pelé, attraverso i suoi articoli 59 e seguenti, mantenne l'istituzionalizzazione del "gioco del bingo", consentendo alle amministrazioni e agli enti di pratica sportiva di operare in questo settore, subordinatamente all'ottenimento di un'autorizzazione da parte del Governo Federale. Tali autorizzazioni avrebbero avuto una validità di dodici mesi, secondo i termini originari dell'articolo 60, § 5, di tale Legge.
Successivamente, la legge n. 9.981 del 14 luglio 2000, nota come legge Maguito, nel suo articolo 2 ha abrogato – con una “vacatio legis” (l’espressione si riferisce al periodo di tempo compreso tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore) che scade il 31 dicembre dell’anno in corso – gli articoli da 59 a 81 della legge Pelé: precisamente, quindi, le disposizioni che regolano lo svolgimento del gioco del bingo da parte degli enti previsti da tale legge.
Attualmente, l'articolo 17 della Misura Provvisoria n. 2.216-37 (riedizione e condensazione di diverse misure precedenti), che modifica il testo dell'articolo 59 della Legge n. 9.615/98, rende l'attività del gioco del bingo un "servizio pubblico di competenza dell'Unione". In virtù dell'articolo 2 dell'Emendamento Costituzionale n. 32 dell'11 settembre 2001, la Misura Provvisoria in questione rimarrà in vigore "finché una precedente misura provvisoria non la revochi esplicitamente o fino a una decisione definitiva del Congresso Nazionale".
Il presente provvedimento provvisorio non fa alcun riferimento alla Legge n. 9.981/00 e all'abrogazione degli articoli da 59 a 81 della Legge Pelé, decisa con una vacatio legis conclusasi il 31 dicembre dello scorso anno. Il provvedimento provvisorio, almeno nella sua formulazione letterale, modifica solo il testo dell'articolo 59 della Legge Pelé, senza prevedere una sua possibile proroga oltre il 31 dicembre di quest'anno.
Sulla base di questi dati, si possono formulare due possibili risposte al quesito posto in questo articolo, la seconda delle quali ha indubbiamente un fondamento giuridico migliore. La prima può essere offerta dal ragionamento secondo cui la Misura Provvisoria n. 2.216-37 (così come le precedenti che contenevano disposizioni analoghe), modificando il testo dell'articolo 59 della Legge n. 9.615/98 e istituendo un regime di servizio pubblico per l'attività di gestione del gioco del bingo, ha implicitamente revocato la disposizione dell'articolo 2 della Legge Maguito.
Si potrebbe inizialmente sostenere questa linea di pensiero, rilevando una possibile incompatibilità, fondata su una logica ragionevole, tra la misura provvisoria n. 2.216-37, articolo 17, e la legge Maguito, articolo 2, e quindi la prevalenza della prima in base al criterio di posteriorità (una norma successiva revoca quelle precedenti con le quali è esplicitamente o implicitamente incompatibile).
Questa soluzione, nonostante la sua razionalità, porterebbe a una risposta che presenta un quadro giuridico (di servizio pubblico) per la gestione del gioco del bingo pieno di incostituzionalità, motivo sufficiente per abbandonarlo.
Una seconda linea di pensiero propone una soluzione più conforme alla costituzionalità. Eliminando il regime di servizio pubblico dall'attività di gioco del bingo, presumibilmente previsto dall'articolo 17 della Misura Provvisoria n. 2.216-37, a causa delle palesi incostituzionalità ivi implicite, l'abrogazione degli articoli da 59 a 81 della Legge n. 9.615/98 da parte dell'articolo 2 della Legge n. 9.981/00, determina una situazione di deregolamentazione giuridica dell'attività di gioco del bingo.
Vale la pena notare che, a partire dal 1° gennaio 2002, non esiste alcuna disposizione di legge o legge che disciplini il gioco del bingo. Considerato ciò, si potrebbe immaginare un ritorno alla situazione normativa di illegalità, o più specificamente, di illecito? Certamente no, poiché la qualificazione giuridica del gioco del bingo come illecito è stata revocata a seguito dell'emanazione della Legge Zico (che ha istituzionalizzato il settore). Vale a dire, l'articolo 50 della Legge sui reati minori, a partire dalla Legge Zico, è stato specificamente revocato per quanto riguarda il gioco del bingo.
Ora, una volta specificamente revocato l'articolo 50 della Legge sui reati penali relativi al gioco del bingo, esso non viene ripristinato dalla revoca della Legge Zico da parte della Legge Pelé, né dalla revoca delle disposizioni di quest'ultima relative alla materia da parte della Legge Maguito, poiché, secondo un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, il cosiddetto effetto repressivo (ripristino di una norma precedentemente revocata) dipende da una disposizione di legge esplicita che lo determina (Legge di introduzione al Codice civile, articolo 2, § 3), ed è certo che la Legge Maguito non ha previsto esplicitamente alcuna disposizione per il ripristino dell'articolo 50 della Legge sui reati penali relativi al gioco del bingo. L'applicazione dell'articolo 50 è pertanto respinta. L'articolo 50 della Legge sui reati penali relativi al gioco del bingo e il mantenimento della legislazione vigente (Legge Maguito) danno luogo all'applicazione diretta e unica delle disposizioni costituzionali relative all'Ordine Economico.
Tra questi, in particolare l'articolo 170, comma unico, che garantisce di norma la libertà di iniziativa economica e richiede un'espressa previsione di legge per ogni condizionalità di tale libertà. Alla luce di ciò, sembra abbastanza sicuro concludere che l'attività di gioco del bingo, essendo ricompresa tra le attività lecite (poiché l'illegalità dipende da una disposizione di legge ovviamente vigente), costituisce un'attività economica aperta alla libera iniziativa e, data l'assenza di una legge in materia, gli operatori economici sono liberi di sfruttarla senza la necessità di una preventiva autorizzazione statale.
È vero che questa situazione potrebbe sempre essere annullata da una nuova legge o regolamento di pari efficacia. Ma, in mancanza di ciò, la libertà di iniziativa prevale con l'ampiezza sancita dall'articolo 170, comma unico, della Costituzione.
Va inoltre sottolineato che, nonostante la disposizione della legge Maguito nell'articolo 2 preveda il rispetto delle autorizzazioni esistenti, poiché queste, secondo i termini della legge Pelé, avrebbero una validità di soli dodici mesi, la loro scadenza non significherebbe in alcun modo l'impossibilità per gli agenti privati di gestire i giochi del bingo, bensì la libertà per loro di gestirli senza essere condizionati all'ottenimento di un'autorizzazione, poiché non esiste alcuna legge o regolamento di analoga efficacia dopo il 31 dicembre 2001 o dopo il 1° gennaio 2002 che, nel rispetto della Costituzione, preveda una tale restrizione della libertà imprenditoriale.
Di José Roberto Manesco e Fábio Barbalho Leite Manesco, Ramires, Perez, Studio Legale Azevedo Marques


