Decreto n. 78 del 26 settembre 2012 della Segreteria di Vigilanza Economica – SEAE-MF – Autorizza Caixa Econômica Federal a commercializzare, tramite scommesse frazionarie
Decreto n. 78 del 26 settembre 2012 della Segreteria per il monitoraggio economico – SEAE-MF
Autorizza Caixa Econômica Federal a vendere, attraverso scommesse frazionarie
– Scommesse, lotterie con pronostici sportivi, pronostici numerici, pronostici speciali e biglietti.
Il Segretario per il Monitoraggio Economico del Ministero delle Finanze, nell'esercizio dei poteri conferitigli dagli articoli 29, caput e punto V, e 46 dell'allegato I del decreto n. 7.482, del 16 maggio 2011, delibera:
Articolo 1. Caixa Econômica Federal è autorizzata a vendere, tramite scommesse frazionarie – scommesse di gruppo, le lotterie di pronostici sportivi, numeriche, speciali e a biglietti.
Articolo 2. Le scommesse frazionarie di cui all'articolo 1 sono disciplinate conformemente all'allegato alla presente ordinanza, fatte salve anche le nuove norme che saranno stabilite in un atto specifico che sarà emanato dalla Caixa Econômica Federal entro il 30 settembre 2012, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione.
Paragrafo unico. La vendita di scommesse frazionarie – scommesse di gruppo, come previsto dall'articolo 1 della presente ordinanza, potrà iniziare solo dopo la pubblicazione delle nuove norme, come previsto nel titolo del presente articolo.
Arte. 3 La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
ANTONIO HENRIQUE PINHEIRO SILVEIRA
***
APPENDICE – REGOLAMENTO PER LE SCOMMESSE FRAZIONARIE NELLE LOTTERIE
CAPITOLO I
SCOMMESSE FRAZIONARIE
Articolo 1. Per scommessa frazionaria si intende una scommessa effettuata in una modalità di lotteria la cui registrazione avviene nei sistemi aziendali di Caixa Econômica Federal e nei quali vengono stampate le ricevute corrispondenti alle frazioni/quote della scommessa originale.
Articolo 2. Tutte le quote partecipanti a una scommessa frazionaria avranno esattamente lo stesso valore e la stessa probabilità di vincita, il che significa che gli scommettitori avranno diritto a ricevere lo stesso premio in caso di vincita, con la possibilità per il cliente di acquistare una o più quote.
Articolo 3. Ogni scommessa di gruppo può contenere solo scommesse relative a un unico tipo di lotteria.
CAPITOLO II
DALLA DIREZIONE DELLA PISCINA
Articolo 4. Gli scommettitori possono gestire direttamente le proprie scommesse di gruppo o partecipare, acquistando quote, a scommesse di gruppo organizzate dalle Unità di Lotteria autorizzate da Caixa Econômica Federal.
Articolo 5. I punti vendita della lotteria, quando agiscono in qualità di organizzatori di lotterie collettive, possono addebitare una commissione di servizio.
CAPITOLO III
COSTO DEL SERVIZIO
Articolo 6. La commissione di servizio è l'importo pagato dal giocatore direttamente all'Ente gestore della lotteria per il servizio di organizzazione delle scommesse di gruppo, applicato al prezzo di ciascuna quota, consentendo all'Ente gestore della lotteria di addebitare una percentuale che va da un minimo dello zero a un massimo del 35%.
Articolo 7. Non verrà addebitata alcuna commissione di servizio quando le scommesse di gruppo sono organizzate direttamente dagli scommettitori.
CAPO IV
DALLA RICEVUTA DI SCOMMESSA
Articolo 8. Ogni schedina di scommessa deve contenere informazioni che identificano il tipo di scommessa: Bolão (scommessa di gruppo), ovvero:
I – numero di quota;
II – valore della quota;
III – valore della commissione di servizio, nel caso di scommesse frazionarie organizzate dall'Unità Lotterie;
IV – prezzo totale della quota;
V – numero totale di azioni partecipanti al montepremi della lotteria;
VI – un marchio o un logo che permette allo scommettitore di identificare che si tratta di una quota del pool;
VII – numero di identificazione;
VIII – data e ora in cui è stata piazzata la scommessa;
IX – prognosi registrate;
X – Codice dell'unità della lotteria e numero del terminale;
XI – numero e data del concorso; e
XII – codice a barre.
CAPITOLO V
INFORMAZIONI SUI PREMI
Articolo 9 In caso di un montepremi vincente, l'importo del premio spettante a ciascuna quota si ottiene dividendo il totale dei premi a cui danno diritto le scommesse contenute nel rispettivo montepremi per il numero delle quote che lo compongono.
CAPITOLO VI
Riguardo al pagamento dei premi
Articolo 10. Il pagamento dei premi avverrà previa presentazione della ricevuta di assegnazione della quota.
CAPITOLO VII
SULLA PRESCRIZIONE DEI PREMI
Articolo 11. I premi relativi alle quote del montepremi che non vengono reclamati entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'estrazione, della determinazione o della chiusura dell'emissione saranno trattati allo stesso modo dei premi derivanti dalle scommesse regolari in vigore.
CAPITOLO VIII
IMPOSTA SUL REDDITO SUI PREMI
Articolo 12. Il calcolo dell'imposta sul reddito derivante dalle vincite di una scommessa di gruppo segue le stesse regole delle scommesse ordinarie.
CAPITOLO IX
QUOTAS
Articolo 13 Nel caso di lotterie a pronostici numerici e lotterie a pronostici sportivi, il numero massimo e minimo di quote del montepremi sarà specifico per ciascuna modalità di lotteria, ovvero:
I – Lotterie a previsione numerica:
a) Mega-Sena: minimo 2 (due) e massimo 100 (cento) azioni;
b) Quina: minimo 2 (due) e massimo 25 (venticinque) azioni;
c) Double Sena: minimo 2 (due) e massimo 50 (cinquanta) azioni; e
d) Lotofácil: minimo 2 (due) e massimo 12 (dodici) quote per scommesse con 16 (sedici) numeri e minimo 2 (due) e massimo 25 (venticinque) quote per scommesse con 17 (diciassette) e 18 (diciotto) numeri.
II – Lotterie con pronostici sportivi:
a) Loteca: minimo 2 (due) e massimo 50 (cinquanta) azioni.
( Gazzetta Ufficiale dell'Unione – Sezione 1 – Edizione n. 188 del 27/09/2012 – Pagina 28)


